L’art. 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, ha introdotto una nuova detrazione riservata ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute a partire dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Tale detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato la detrazione per l’anno 2021 portando l’importo massimo della spesa da 10.000 a 16.000 euro.
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Questo articolo è estratto dal libro "La tassazione degli immobili 2021" di A.Schiavinato e S.F.Giubileo, pubblicato da Maggioli editore nel mese di febbraio 2021
1) Soggetti beneficiari
I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, i quali sostengano ulteriori spese documentate, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate, già con riguardo all’analoga agevolazione istituita dall’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, aveva chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali. Il comma 2 dell’art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali”, pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell’acquisto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 del codice civile, in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Questo articolo è estratto dal libro "La tassazione degli immobili 2021" di A.Schiavinato e S.F.Giubileo, pubblicato da Maggioli editore nel mese di febbraio 2021
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2) Interventi collegati al bonus
La detrazione in esame è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali (circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 5.2);
- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (circolare 14 maggio 2014, n. 10, risposta 7.1).
La circolare 29/E del 18 settembre 2013 chiarisce che il legislatore ha considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.
La stessa circolare chiarisce inoltre che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, la data di avvio dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come prescritto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Se l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.
La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 (per effetto delle proroghe) per l’acquisto di:
- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Si segnala che le Leggi di bilancio dal 2017 al 2021 hanno prorogato il bonus; si ricorda però che la detrazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018, per il 2020 non prima del 1° gennaio 2019 e così via. In altre parole, non si potrà agganciare un acquisto di arredamento datato 2017 ed anni successivi a vecchi lavori.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
Per documentare la data di inizio lavori, il contribuente dovrà esibire i titoli abilitativi protocollati dall’ufficio comunale (Dia, Scia, Cil o Cila ecc.). Per le attività in edilizia libera, le Entrate hanno chiarito (provvedimento direttore 2 novembre 2011) che in questo caso è sufficiente una autocertificazione “in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori” e occorre “attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili”.
Questo articolo è estratto dal libro "La tassazione degli immobili 2021" di A.Schiavinato e S.F.Giubileo, pubblicato da Maggioli editore nel mese di febbraio 2021
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3) I mobili agevolabili
Si precisa, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
La circolare 29/E precisa inoltre che il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi sopra specificati.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Quanto all’ammontare della spesa detraibile, l’art. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto precisa che “La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”. La Legge di bilancio 2021 ha innalzato tale limite massimo a € 16.000 per il 2021. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione si riferisce complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In altri termini, se la somma delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici supera l’importo massimo, la detrazione spettante dovrà essere determinata comunque sull’importo massimo di euro 10.000 (16.000 per il 2021).
Il predetto importo massimo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio di cui all’art. 16 del decreto verrà riconosciuto più volte. L’importo massimo è infatti riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, l’ammontare complessivo di euro 10.000 doveva essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che avessero interessato la stessa unità immobiliare (circolare 21 maggio 2014, n. 11).
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2019 e riferiti a lavori realizzati nel 2018, o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
Allo stesso modo, per gli acquisti del 2020, riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è fruito del bonus e così via.
Per usufruire dell’agevolazione, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali. Per motivi di semplificazione, superando le indicazioni della circolare n. 29/E del 2013, la circolare n. 7/2016 afferma che non è necessario utilizzare il bonifico speciale per le ristrutturazioni edilizie.
Sempre per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Questo articolo è estratto dal libro "La tassazione degli immobili 2021" di A.Schiavinato e S.F.Giubileo, pubblicato da Maggioli editore nel mese di febbraio 2021
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4) Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.
- Gli interventi finalizzati al risparmio energetico non consentono di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
- Si ha diritto alla detrazione per acquisto dei mobili all’estero, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
- Se si effettua il pagamento con bonifico bancario trova applicazione l’art. 25 del D.L. 78/2010, che prevede l’obbligo per banche o Poste SPA di applicare una ritenuta dell’8% (4% fino al 31 dicembre 2014).
- Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
- Ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
- Il bonus fiscale spetta anche per i mobili e gli elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. È necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- Le spese sostenute da un contribuente deceduto non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede (Circ. 17/E/2015).
- In caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, anche nell’ipotesi in cui con la cessione vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione per le spese di ristrutturazione, non sono trasferibili eventuali quote della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non ancora fruite.
- La detrazione spetta al contribuente che si avvale della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, la detrazione per l’acquisto dei mobili non spetta a nessuno dei due coniugi (circolare 23 aprile 2010, n. 21, risposta 2.5).
Questo articolo è estratto dal libro "La tassazione degli immobili 2021" di A.Schiavinato e S.F.Giubileo, pubblicato da Maggioli editore nel mese di febbraio 2021