Il regime di immissione in libera pratica è disciplinato dagli artt. 201 e segg. del CDU e attribuisce la posizione doganale di merce unionale ad una merce non unionale.
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Questo articolo è stato estratto dal libro IVA Estero 2021 di G.Costa pubblicato dalla casa editrice Maggioli
1) Formalità di importazione e riscossione dei dazi
Secondo il paragrafo 2 del citato art. 201 l’immissione in libera pratica comporta:
- la riscossione dei dazi dovuti all’importazione;
- la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
- l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
- l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci (quali controlli sanitari, di conformità, ecc.).
L’art. 29 del Trattato di Roma, infatti, prevede: “Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse”.
Si tratta, come detto, di un regime definitivo nel senso che il pagamento dei diritti di confine estingue il rapporto tra dogana e operatore. L’importazione può essere effettuata in qualsiasi Stato membro dato che il dazio è una risorsa del bilancio comunitario (a prescindere da quale amministrazione abbia provveduto alla riscossione). Dopo l’immissione in libera pratica le merci non possono subire l’applicazione di altri dazi o tasse di effetto equivalente nei trasferimenti all’interno dell’Unione.
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2) Franchigia per i beni di valore trascurabile
L’art. 23 del Regolamento 2009/1186 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali) prevede l’ammissione in franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità (specificando, nel secondo comma, che per “merci di valore trascurabile” si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 euro per spedizione). Ai sensi del successivo art. 24 sono esclusi dalla franchigia:
- i prodotti alcolici;
- i profumi e l’acqua da toletta;
- i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Per quanto concerne l’IVA, invece, l’analoga disposizione prevista dall’art. 23 della Direttiva 2009/132, che esentava le importazioni di beni (diversi da quelli sopra elencati) di valore totale non superiore a 10 euro e consentiva agli Stati membri di esentare le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 euro, è stata abrogata dall’art. 3 della Direttiva 2017/2455 con decorrenza dall’1.7.2021. Da tale ultima data, pertanto, opera un’unica soglia pari a 150 euro. Fino a tale valore, a determinate condizioni, l’immissione in libera pratica richiede una bolletta doganale semplificata mentre per valori superiori è necessaria una dichiarazione doganale completa.
Questo articolo è stato estratto dal libro IVA Estero 2021 di G.Costa
3) Definizione di valore intrinseco
La definizione di valore intrinseco è dettata dall’articolo 1 del Regolamento 2015/2446 al punto 48 (aggiunto dall’art. 1 del Regolamento 2020/877, a decorrere dal 16.7.2020) nei termini seguenti:
- per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
- per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.
4) Autorizzazione alla procedura semplificata
Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (fissata all’1.7.2021), i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (cioè sotto la soglia dei 22 euro) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, possono accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione.
Con la Determinazione Direttoriale n. 344910/RU del 6.10.2020 (il cui contenuto è illustrato nella Circ. n. 40 del 23.10.2020), l’Agenzia delle Dogane ha definito i requisiti per ottenere l’autorizzazione a una specifica procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le merci di valore trascurabile destinate a soggetti privati purché non soggette a vincoli o limitazioni. Il possesso di tali requisiti oggettivi e soggettivi – fra cui l’effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili e lo status di Operatore Economico Autorizzato – consente al richiedente di accedere alla semplificazione previa iscrizione nell’apposito “elenco P4I-B2C” (platform for import – business to consumer). La semplificazione permette di effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato con indicazione, al campo 33 del DAU del codice convenzionale 9990 9909 00 in luogo dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta (cioè in forma massiva e senza identificazione della merce).
Questo articolo è stato estratto dal libro IVA Estero 2021 di G.Costa