Il contesto contributivo vigente in tema di obblighi contributivi per soci e amministratori di Società a responsabilità limitata è figlio di una evoluzione normativa.
In origine il trattamento previsto per questi soggetti era il medesimo per tutte le società di capitali, in netta separazione dagli obblighi previsti per le società di persone o le ditte individuali.
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1) La situazione normativa
Con il comma 203 dell’articolo 1 della Legge 662 del 23 dicembre 1996 prende il via quella divergenza normativa che ha reso, con gli anni, gli obblighi previsti per soci e amministratori di Società a responsabilità limitata un caso specifico di trattamento, divergente da tutti gli altri. La citata norma dispone infatti che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali […] sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese [...];
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per [...] per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
La norma in trattazione assoggetta i soci di Società a responsabilità limitata, che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, da versare in misura fissa, a prescindere che il socio abbia o meno percepito utili dalla società, e in misura percentuale per il reddito realizzato dall’impresa, in proporzione alla quota posseduta, e anche se non distribuito.
Il perno della questione è di carattere interpretativo, in quanto l’esercizio delle funzioni amministrative, a meno di essere in grado di dimostrare il contrario, dalla prassi è stato considerato sufficiente per colmare il requisito della partecipazione diretta all’attività dell’impresa.
Il successivo intervento normativo è il comma 11 dell’articolo 12 del DL 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 Luglio 2010, in base al quale “le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”, restando invece esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione separata.
La norma, così strutturata, delimita il perimetro della prevalenza e stabilisce il principio della doppia contribuzione per colui che sia socio e amministratore di Società a responsabilità limitata, soggetto a alla gestione commercianti per il reddito di impresa, anche se non percepito, e alla gestione separata per il reddito da lavoro autonomo, consistente nell’eventuale retribuzione percepita per l’espletamento dell’incarico.
In questo contesto si inserisce, completando il quadro, la Circolare Inps numero 78 del 14 maggio 2013, che interpreta in maniera restrittiva i dettami normativi sopra citati.
Ricapitolando, il quadro così delineato, per il caso specifico delle Società a responsabilità limitata, conta quindi di tre fattispecie:
- socio non amministratore;
- amministratore non socio;
- amministratore socio.
Ogni fattispecie presenta un diverso inquadramento contributivo.
Il socio non amministratore, correttamente chiamato socio di capitale, a meno di poter dimostrare una sua effettiva partecipazione all’attività aziendale, non è soggetto a obblighi contributivi.
L’amministratore non socio è obbligato a contribuire alla gestione separata, per l’eventuale reddito percepito per lo svolgimento dell’incarico.
L’amministratore che è anche socio è sottoposto all’obbligo di versamento alla gestione separata, per l’eventuale reddito percepito per lo svolgimento dell’incarico, e alla gestione commercianti a prescindere dal reddito percepito.
L’iscrizione alla gestione commercianti non è comunque generalizzato, esistendo tre situazioni esimenti:
- l’iscrizione presso una diversa gestione (commercianti, artigiani, agricoltori, dipendenti) prevalente;
- lo svolgimento, da parte della società, di attività industriale;
- la presenza di un organigramma aziendale strutturato.
2) La Corte di Cassazione esclude i contributi commercianti per il socio amministratore
Il principio su cui si fonda l’obbligo di versamento alla gestione commercianti per il socio è basato su una presunzione interpretativa in base alla quale le stesse mansioni di amministratore possano essere sufficienti a realizzare la partecipazione all’attività dell’impresa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 11685 del 11 luglio 2012, la dimostrazione della partecipazione personale da parte del socio amministratore può dirsi realizzata in mancanza di dipendenti, in quanto, in effetti, essendo questi l’unico ad avere parte all’attività dell’impresa non potrà che svolgere sia mansioni esecutive che operative.
Ma, per i restanti casi, con efficacia interpretativa arriva l’ordinanza della Corte di Cassazione civile numero 1759 del 27 gennaio 2021, la quale rivoluziona la situazione.
L’ordinanza prende in esame il caso di un socio di Società a responsabilità limitata che svolge mansioni di amministratore, situazione per la quale l’Inps richiede la doppia contribuzione.
L’ordinanza conferma il principio prima esposto della doppia contribuzione, essendo in presenza di due diverse tipologia reddituali, di lavoro autonomo per l’incarico retribuito di amministratore e di impresa per il lavoro che il socio svolge presso l’azienda, obbligati rispettivamente alla gestione separata e alla gestione commercianti.
L’innovazione normativa dell’ordinanza sta nel fatto che questa chiarisce come interpretare la lettera c) del prima citato comma 203 dell’articolo 1 della Legge 662 del 23 dicembre 1996, quando il legislatore richiede, ai fini dell’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti per i soci amministratori, in presenza degli altri requisiti, che questi “partecipino personalmente al lavoro aziendale”. La corte interviene proprio su questo punto spiegando che“il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore”.
Le conseguenze dell’ordinanza sono semplici ma rilevanti. Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, i compiti che caratterizzano il ruolo di amministratore di una società non sono sufficienti a qualificare la situazione di partecipazione diretta al lavoro aziendale, motivo per cui, è da escludere che un socio amministratore di Società a responsabilità limitata possa essere iscritto d’ufficio alla gestione commercianti per il solo fatto di riassumere entrambe le situazioni, dovendo invece essere l’Inps a dover dimostrare che il soggetto svolga anche mansioni (di tipo operativo), oltre a quelle di amministratore, che possano essere inquadrate nella partecipazione diretta all’attività lavorativa.
La presunzione potrà essere confermata, in base alla prima citata sentenza della Corte di Cassazione numero 11685 del 11 luglio 2012, solo nella situazione in cui la società operi senza dipendenti.
3) Conseguenze e prospettive
Per meglio inquadrare le implicazioni pratiche dell’ordinanza della Corte di Cassazione civile numero 1759 del 27 gennaio 2021, prima esposta, sarà importante ricordare che, in base alla sentenza della Corte di Cassazione civile numero 6225 del 18 marzo 2014, la forza interpretativa delle decisioni della corte, non rappresentando una norma ma appunto solo una interpretazione di norme, ha di fatto efficacia retroattiva.
In conseguenza di ciò, non solo oggi i soci amministratori di Società a responsabilità limitata non potranno più essere iscritti d’ufficio dall’Inps alla gestione commercianti, ma anche coloro che sono già iscritti, potranno legittimamente richiederne la cancellazione, a meno che l’ente non sia in grado di dimostrare l’effettiva partecipazione al lavoro aziendale.
Inoltre, in tutti quei casi in cui l’amministratore e socio, in presenza di dipendenti, è stato iscritto d’ufficio alla gestione commercianti, senza averne fatto richiesta, si pone il concreto problema della legittimità di questa iscrizione, data la retroattività dell’interpretazione normativa; e potranno essere oggetto di valutazione le concrete possibilità di restituzione dei contributi versati, da parte dell’Inps, perché non dovuti.