Con Risposta all’interpello n.40 del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un orientamento sulla valutazione del requisito di prevalenza in merito all’identificazione delle società di partecipazione finanziaria e di quelle di partecipazione non finanziaria (holding industriali), ai sensi dell’art.162-bis del DPR n.917/86 (TUIR).
In particolare l’Agenzia ha precisato:
- il criterio dirimente da seguire nell’individuare il limite soglia,
- la discriminante tra holding finanziarie ed industriali,
- e il bilancio d’esercizio da prendere a riferimento per la verifica dei suddetti parametri.
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1) La direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive)
Il decreto legislativo 29 novembre 2018, n.142, che ha recepito le disposizioni della direttiva “ATAD” (Anti Tax Avoidance Directive), ha introdotto una nuova definizione di intermediari finanziari nel TUIR con l’art.162-bis.
Ai sensi di quest’ultima norma, i soggetti che svolgono attività finanziaria vengono suddivisi in quattro categorie:
- intermediari finanziari,
- holding finanziarie,
- holding non finanziarie (industriali e commerciali),
- soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria.
Contestualmente all’introduzione di tale norma, sono state adeguate le disposizioni del TUIR in qualche modo correlate, come ad esempio l’art.96 sulla deducibilità degli interessi passivi, l’art.106 sulla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti, l’art.113 sulla non applicazione della pex in merito all’acquisizione di partecipazioni per il recupero di crediti bancari.
A queste modifiche vanno aggiunte l’art.6 del D.Lgs.n.446/97 sulla base imponibile Irap, e l’art.1, comma 65, della Legge n.208/2015 che prevede la maggiorazione Ires del 3,5%.
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2) Le holding di partecipazione: il test di prevalenza ed il bilancio di riferimento per la verifica patrimoniale
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, le società di partecipazione finanziaria vengono definite come quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, mentre le società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) sono quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, e che non svolgono attività nei confronti del pubblico.
Ai fini dell’inclusione nel novero delle holding, finanziarie o industriali, è necessario effettuare l’asset test sulla composizione del totale dell’attivo patrimoniale, e verificare la prevalenza delle partecipazioni, in intermediari finanziari o soggetti diversi, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.
Con l’introduzione dell’art.162-bis TUIR viene pertanto abbandonato il criterio della doppia verifica sui bilanci degli ultimi due esercizi previsto dal D.M. 6 luglio 1994.
Poiché la valutazione sul bilancio, deve essere effettuata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’art.162-bis del TUIR richiama espressamente i dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. Ne consegue che i dati rilevanti da utilizzare per l’asset test, siano quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al “31/12/n”, per il quale si sta presentando la dichiarazione dei redditi nell’anno “n+1”.
L’Amministrazione finanziaria, nella risposta ad interpello in oggetto, ha chiarito che occorre fare riferimento all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito della prevalenza per poter essere identificati quale società di partecipazioni (holding), per ragioni di ordine logico sistematico, sussiste quando esse siano superiori rispetto al 50 per cento del totale dell’attivo, ancorchè nessuna delle due tipologie di partecipazioni, finanziarie e non, è di per sé superiore al 50 per cento del totale dell’attivo presa individualmente.
Nella fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, poiché l’ammontare delle partecipazioni detenute dall’istante in soggetti diversi dagli intermediari finanziari risulta dall’ultimo bilancio approvato, superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari, la società rientra tra le “holding industriali” ovvero società di partecipazione non finanziaria.
Nella medesima direzione si era espressa Assoholding con la circolare n.2/2019, mentre Federholding aveva fornito una interpretazione opposta con la circolare n.3/2019, prendendo a riferimento il tenore letterale della norma.
Con questo intervento dell’Agenzia delle Entrate, viene quindi chiarito il criterio di identificazione delle holding per la prima volta dopo l’introduzione nel TUIR dell’art.162-bis.
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3) La comunicazione all’anagrafe tributaria
In merito all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’art.10, D.Lgs.n.141 del 2010, è stata ampliata la platea dei destinatari soggetti a tali obblighi comunicativi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con risposta ad istanza di consulenza giuridica n.15 del 23/12/2020, che le holding soggette agli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria sono tenute a comunicare le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, a prescindere che si tratti di partecipazioni in società quotate o meno. Per le partecipazioni che non sono possedute in modo durevole invece, viene chiarito che la comunicazione non deve essere effettuata.