L’art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva della Gestione Commercianti, identifica i soggetti obbligati iscriversi a tale gestione previdenziale: “l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n.1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell’articolo seguente”.
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Questo articolo è estratto dal libro "Il contenzioso contributivo con l'INPS" di Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra, edito da Maggioli Editore
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1) Definizione di Familiare coadiutore
L’art. 2 della medesima legge stabilisce la nozione di familiare coadiutore: “agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori:
- il coniuge,
- i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta,
- gli ascendenti,
- i fratelli e le sorelle,
che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
Infine, l’art. 10, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che “il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.
La sentenza della Corte di Cassazione del 24 dicembre 2019, n. 34458, specifica come debba essere interpretato l’art. 2 della n. 613 del 1966: “questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, art. 2, […] va interpretato nel senso che l’obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l’occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”.
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2) Orientamento della giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai consolidato, elaborato a partire dal caso dei coadiutori familiari dei farmacisti, i quali ultimi non sono iscritti alla Gestione Commercianti ma alla propria cassa previdenziale di categoria, facendo valere l’argomento dell’iscrizione “virtuale” del titolare dell’impresa, ha ritenuto che non sia ostativo alla configurabilità dell’obbligo d’iscrizione del coadiutore familiare il fatto che il titolare dell’impresa non sia iscritto presso la Gestione Commercianti.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di regole di diritto con riferimento alle condizioni in base alle quali il coadiutore familiare debba iscriversi alla Gestione Commercianti nel caso delle imprese esercitate in forma societaria:
- innanzitutto, si può essere familiari coadiutori di uno o più soci di una società ma non di una società: pertanto, il legame familiare che deve necessariamente intercorrere tra coadiutore e titolare dell’impresa, nel caso delle società, va ricostruito sempre con riferimento alla figura di ciascun socio;
- con riferimento alla società in nome collettivo o in accomandita semplice, responsabile del contributo del pagamento dei contributi del coadiutore familiare è il socio iscritto alla Gestione Commercianti e, nel caso di “molteplicità di soci aventi identico rapporto di parentela con il coadiutore, l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dei contributi è conseguenza di una scelta del soggetto denunciante il rapporto assicurativo, non dell’INPS, cui certo non reca vantaggio l’esclusione di altri soggetti che sarebbero obbligati in solido”3;
- la sentenza della Corte di Cassazione del 29 novembre 2019, n. 31286, a partire dal summenzionato principio dell’iscrizione “virtuale” del titolare dell’impresa, ha ritenuto che “il socio di una società a responsabilità limitata, anche se non attivo dal punto di vista della gestione personale dell’attività d’impresa commerciale, è tenuto a versare i contributi dovuti presso la gestione previdenziale commercianti, di cui alla L. n. 613 del 1996, per il familiare (in questo caso la madre) che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere al abitualità e prevalenza e sia, nel contempo, in possesso delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge o dai regolamenti per l’espletamento della stessa attività lavorativa”; in tal modo, la sentenza n. 31286 ha esteso, per la prima volta, il principio dell’iscrizione virtuale del titolare d’impresa alle SRL.
Questo articolo è estratto dal libro "Il contenzioso contributivo con l'INPS" di Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra, edito da Maggioli Editore
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