Il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, nel disciplinare l’attività ispettiva, contiene diversi strumenti cosiddetti deflattivi e alternativi al contenzioso. Qui di seguito si esamineranno quelli d’interesse per il contenzioso contributivo con l’INPS.
La conciliazione monocratica è disciplinata dall’art. 11 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 ed è stata introdotto allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale. Si tratta di una procedura conciliativa tra il datore di lavoro e il lavoratore su un rapporto di lavoro intervenuto tra le parti stesse, che si svolge dinanzi ad un funzionario dell’INL competente per territorio.
La norma prevede due forme distinte di conciliazione monocratica: quella “preventiva” (art. 11, comma 1) e quella “contestuale”, cioè che prende avvio durante un’ispezione (art. 11, comma 6)
L'articolo continua dopo la pubblicità
Questo articolo è estratto dal libro "Il contenzioso contributivo con l'INPS" di Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra edito da Maggioli Editore
1) La conciliazione monocratica preventiva
La conciliazione monocratica preventiva è disciplinata dal comma 1 dell’art. 9 del citato decreto 124: “nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il
tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”. Attualmente il riferimento alla Direzione Provinciale del Lavoro deve intendersi fatto all’INL, sarà, quindi, un funzionario dell’INL a gestire il tentativo di conciliazione.
Le conciliazioni monocratiche preventive nascono, in genere, su denuncia del lavoratore o del sindacato. Se viene raggiunto un accordo, i termini di tale accordo vengono riportati su un verbale sottoscritto dalle parti, che diventa inoppugnabile ai sensi dell’art. 11, comma 3, del citato D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e può essere dichiarato titolo esecutivo con decreto del giudice competente su istanza della parte interessata (art. 11, comma 3-bis del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124). In tali casi, inoltre, come stabilisce il comma 4 dell’art. 11 del citato decreto 124 “i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione”.
Pertanto, se la conciliazione monocratica ha esito positivo e il datore di lavoro adempie l’accordo transattivo versando correttamente i contributi previdenziali dovuti, il procedimento ispettivo si estingue. Si noti che la norma utilizza il verbo “estinguere” e non, per esempio, “concludere”: se ne può dedurre che l’effetto di una conciliazione monocratica, correttamente adempiuta dal datore di lavoro, è quello di precludere al personale ispettivo un nuovo procedimento sanzionatorio, generando, quindi, una sorta di ne bis in idem per quanto attiene alle somme oggetto di verbale di conciliazione monocratica.
La documentazione viene trasmessa agli enti previdenziali i quali devono verificare l’adempimento del versamento dei contributi.
Invece, “nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi”. In tali casi, quindi, si attiverà un procedimento ispettivo nei confronti dell’impresa datrice di lavoro per l’accertamento di eventuali irregolarità.
Ti potrebbero interessare anche:
2) La conciliazione monocratica contestuale
La procedura di conciliazione monocratica può anche essere avviata in sede d’ispezione dagli ispettori del lavoro, ma non dagli ispettori dell’INPS, ai sensi del comma 6 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124: “analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo”. In tali casi, l’ispettore provvede ad acquisire il consenso delle parti a conciliare e riferirà all’INL per l’attivazione della procedura conciliativa che, poi, seguirà le stesse regole su esaminate per la procedura conciliativa avviata in via preventiva.
Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti