Per le aziende Italiane, lo sviluppo sui mercati esteri rappresenta un'opportunità molto importante che bisogna certamente prendere in considerazione. Ma, l'altro aspetto da valutare, è rappresentato della modalità con cui si intende perseguire tale sviluppo.
Le vie percorribili si sintetizzano in:
- costituzione di un'impresa controllata;
- costituzione di una stabile organizzazione nel Paese estero.
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1) La costituzione di una controllata all'estero
La costituzione di un'impresa controllata impone, alla società stessa, il rispetto di determinati requisiti fiscali che sono, sia la valutazione dei profili applicativi della CFC legislation, ex art. 167 Tuir, con eventuale tassazione per trasparenza in capo al socio italiano dei redditi prodotti all’estero, sia la tassazione dei dividendi distribuiti dalla società controllata in quanto, secondo le disposizioni previste dall’art. 89 Tuir, essi sono soggetti a tassazione integrale.
A tal fine giova ricordare che, a questo regime di tassazione, sono assoggettati gli utili provenienti dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata, che non appartengono all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo purchè ci sia un effettivo scambio di informazioni.
La costituzione di una "stabile organizzazione" (ex art.162 Tuir) palesata con una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
Tale definizione comprende:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
La stabile organizzazione, inoltre, può essere sia materiale (S.O.M.), sia personale (S.O.P).
La S.O.M si caratterizza per la presenza fisica di una sede fissa di affari dell’impresa, al contrario la S.O.P. per la presenza di agenti non indipendenti che hanno il potere di concludere contratti in nome e per conto della società stessa (vedi c. 6 art. 162 del TUIR).
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2) L'esercizio dell'opzione per la branch exemption
Per le società che hanno stabili organizzazioni all'estero,il nostro ordinamento prevede l'adozione di un regime tributario di favore che permette di esentare gli utili e le perdite attribuibili ad esse (la c.d." branch exemption" art.168-ter D.P.R.917/1986).
Questo meccanismo di esenzione non è automatico, per poterlo esercitare bisogna definirlo in sede di costituzione della società, ma l'aspetto importante di tale meccanismo è l'irrevocabilità. Discorso diverso, invece, per quelle già esistenti, in quanto l'opzione può essere esercitata entro il 2° periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni sulla branch exemption (7 ottobre 2015), con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esenzione degli utili e delle perdite viene fatto attraverso il principo "all in-all out" (art.70-quater,c.1, D.P.R.633/1972).
Tale regime opzionale cessa con la chiusura, sia per liquidazione, sia per cessione, di tutte le branch esistenti. Nel caso si volessero costituire altre stabili organizzazioni a cui applicare il medesimo regime, bisognerebbe attivare una nuova opzione.
Dal punto di vista della dichiarazione dei redditi, i soggetti che sono residenti nel territorio dello Stato e che optano per tale regime devono compilare il quadro "RF" per ciascuna delle stabili organizzazioni detenute all'estero, utilizzando moduli successivi al primo, riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente.
Per le imprese estere controllate, l'art.167 c.5 Tuir prevede che le disposizioni fiscali previste non si applichino se il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica reale, utilizzando personale, attrezzature, attivi e locali.
In caso di perdite fiscali pregresse, la stabile organizzazione può provvedere al ristoro delle stesse anche nel caso in cui la stessa venga trasferita, in tutta o in parte, ad altra impresa del gruppo che si sia avvalsa dell'opzione.