In base al comma 3 dell’articolo 30 del DPR 633 del 1972, il cosiddetto Testo Unico IVA, per il caso del contribuente in attività, il rimborso del credito IVA derivante da dichiarazione annuale potrà essere richiesto solo nel caso in cui questi rientri in una delle fattispecie, espressamente indicate:
- contribuente con aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella delle operazioni passive;
- contribuente che ha effettuato operazioni attive non imponibili per più del 25% del totale;
- contribuente che voglia richiedere solo il rimborso dell’IVA versata per l’acquisto di beni ammortizzabili, e di beni e servizi per studi e ricerche;
- contribuente con una prevalenza di operazioni non soggette a IVA;
- contribuente non residente nel territorio italiano.
Per poter essere richiesto a rimborso (anche parzialmente) il credito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere superiore a 2.582,28 euro.
La prima fattispecie, quella del contribuente con aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella delle operazioni passive, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n.81/E del 14 marzo 1995, si considera realizzata quando questi eserciti un’attività per la quale l’aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, risulti inferiore all’aliquota media degli acquisti.
I beni strumentali, acquistati o alienati, non concorrono al calcolo in questione, mentre vi concorrono i canoni di locazione dei beni in leasing finanziario.
La seconda fattispecie, quella del contribuente che ha effettuato operazioni attive non imponibili per più del 25% del totale, si considera realizzata quando questi eserciti una attività per la quale più del 25% delle operazioni attive sono non imponibili secondo la normativa IVA.
La terza fattispecie, quella contribuente che voglia richiedere solo il rimborso dell’IVA versata per l’acquisto di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, rappresenta una situazione di semplice inquadramento: il diritto al rimborso spetta nei limiti dell’importo relativo agli acquisti e alle importazioni di tali tipologie di beni e servizi.
Per inquadrare correttamente la fattispecie bisogna tenere presente che la definizione di bene ammortizzabile a cui fare riferimento è quella delineata della normativa fiscale, non civile, con tutte le conseguenze derivanti dalla puntualizzazione.
Anche la quarta fattispecie, quella del contribuente con una prevalenza di operazioni non soggette a IVA, è di facile inquadramento, essendo il caso di chi effettua operazioni prive del requisito della territorialità per oltre il 50% del totale; nello specifico sono le operazioni non soggette a IVA disciplinate sul DPR 633/72 dall’articolo 7 all’articolo 7-septies.
Infine, l’ultima fattispecie si realizza nel caso in cui il contribuente sia un soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia o che abbia nominato un rappresentante fiscale: in questi casi il rimborso è libero.
In aggiunta alle fattispecie espressamente indicate dal comma 3 dell’articolo 30 del DPR 633 del 1972, prima esposte, esistono ulteriori situazioni che permettono il rimborso dell’IVA al contribuente in attività.
Una delle situazioni è quella del contribuente che transita dal regime ordinario, soggetto a IVA, al regime forfettario, non soggetto a IVA, che potrà richiedere a rimborso l’eventuale credito IVA esistente nella dichiarazione dell’ultimo anno in regime ordinario.
Il comma 9 dell’articolo 34 del DPR 633/72 prevede la possibilità, per i produttori agricoli che hanno effettuato cessioni all’esportazione o cessioni intracomunitarie, di richiedere a rimborso (in alternativa alla detrazione) un credito IVA figurativamente calcolato sulla base delle operazioni non imponibili effettuate, applicando le percentuali di compensazione, sempre che tale credito sia di importo superiore a 2.582,28.
Il limite di importo non è previsto per la fattispecie regolata dal comma 4 dell’articolo 30 del DPR 633/72: nel caso in cui un contribuente presenti le ultime tre dichiarazioni IVA a credito, potrà chiedere a rimborso il minore dei tre importi importi, al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Il comma 2 dell’articolo 30 del DPR 633/72 prende in esame uno specifico caso di rimborso: quello del contribuente che ha cessato l’attività. In questo caso il rimborso è libero, non presenta alcun vincolo, neanche di importo, e viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
L’eventualità che l’imposta chiesta a rimborso superi l’importo di 30 mila euro, qualifica il contribuente cessato come un soggetto a rischio, e in conseguenza di ciò dovrà presentare una apposita garanzia.
1) Il rimborso di importo rilevante
Il comma 4 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72, costruisce uno spartiacque normativo tra i casi in cui l’importo richiesto a rimborso sia di importo inferiore o superiore a 30 mila euro.
Nel caso in cui sia inferiore, al contribuente non sono richieste particolari formalità.
Nel caso diverso, invece, in cui l’importo richiesto sia superiore al suddetto importo bisognerà qualificare il contribuente beneficiario come a rischio o meno.
I contribuenti cosiddetti non a rischio si definiscono per sottrazione, in quanto appartengono a questa categoria tutti coloro che non possono essere considerati a rischio.
Il contribuente non a rischio sarà obbligato a presentare, alternativamente:
- idonea garanzia;
- dichiarazione annuale munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell’organo di controllo, e accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti la solidità patrimoniale, la continuità nella conduzione aziendale e l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti.
Il requisito della solidità patrimoniale si considera conseguito se, rispetto al precedente periodo di imposta, la consistenza del patrimonio netto non è diminuita di oltre il 40% (nel caso di contribuente in contabilità ordinaria), se le consistenze immobiliari non sono diminuite della medesima percentuale, se l’attività non è cessata o si è ridotta per cessioni di rami d’azienda.
Il requisito della continuità nella conduzione aziendale si considera conseguito se, nell’anno precedente, non sono state cedute azioni o quote in misura superiore al 50% del capitale sociale.
Ai contribuenti considerati a rischio, invece, è in ogni caso richiesta l’idonea garanzia. Le fattispecie che fanno qualificare il richiedente come un soggetto a rischio sono:
- la cessazione dell’attività;
- l’esercizio dell’attività di impresa da meno di due anni;
- l’aver ricevuto notifica, nei due anni precedenti, di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, in riferimento a ciascun anno, una differenza tra importi dichiarati e importi accertati superiore al:
- 10% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 150.000;
- 5% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, se superiori.
Dalla seconda fattispecie sono escluse le cosiddette Start-up innovative e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo.
2) L’idonea garanzia
Il comma 5 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72 fornisce le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche che deve possedere la garanzia prestata dai soggetti cosiddetti a rischio per poter essere considerata idonea.
Nello specifico, la citata disposizione normativa prevede che la garanzia possa prendere la forma di:
- cauzione in titoli di Stato (o in titoli garantiti dallo Stato);
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa fideiussoria.
Queste modalità non sono necessariamente alternative, ma possono anche essere utilizzate congiuntamente per raggiungere l’importo da garantire, costituito dall’imposta oggetto di richiesta di rimborso, maggiorata degli interessi.
Con apposito provvedimento del 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli a cui fare riferimento per la fideiussione bancaria, per la polizza assicurativa fideiussoria e per la cauzione in titoli di Stato o in titoli a garanzia equivalente.
Per le piccole e le medie imprese la garanzia può essere prestata anche da un consorzio o da una cooperativa di garanzia collettiva fidi.
3) Il regime premiale ISA
Gli ISA (acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), che hanno sostituito gli Studi di settore, prevedono che ad ogni contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, venga attribuito un punteggio di affidabilità fiscale: coloro che hanno ottenuto, nella dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente, un punteggio pari o superiore a 8, potranno godere di un regime premiale, che, per quanto di nostro interesse, si concretizza nella possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA a credito, fino all’importo di 50 mila euro (su base annuale), senza dover apporre visto di conformità e senza dover prestare adeguata garanzia; a prescindere dal fatto che il contribuente rientri tra i soggetti a rischio o meno.
Il diritto a tale agevolazione si acquisisce con l’ottenimento del punteggio richiesto sul modello ISA allegato alla dichiarazione dei Redditi, ma per poterne usufruire concretamente il contribuente dovrà barrare l’apposita casella denominata Esonero dall’opposizione del visto di conformità sul quadro Firma della dichiarazione del Frontespizio del modello IVA 2021.
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4) Le società di comodo
Sul riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso del credito IVA grava la disciplina delle cosiddette società di comodo: le società non operative o quelle in perdita sistematica.
Quando una società rientra in una di queste fattispecie non potrà richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il proprio credito IVA.
Il comma 4-bis dell’articolo 30 della Legge 724/94 prevede la possibilità di disapplicare la disciplina attraverso la presentazione di una istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, oppure, in autonomia, esistendo le condizioni oggettive previste dal disposto normativo.
L’accoglimento dell’istanza di interpello andrà dichiarata sul modello IVA 2021 barrando l’apposita casella sul rigo VX4 del quadro VX.
L’esistenza delle situazioni oggettive che permettono la disapplicazione autonoma deve essere attestata attraverso la predisposizione di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5) Tempi di erogazione del rimborso
Il comma 1 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72 dispone il termine dei 3 mesi per l’esecuzione del rimborso, a partire dalla data di presentazione della richiesta, che coincide con il giorno di presentazione della dichiarazione annuale.
Trascorso il periodo previsto dalla norma, decorreranno gli interessi (previsti nel 2% annuo) a cui il contribuente avrà diritto, in caso di ritardata erogazione del rimborso, che dovrebbero essere erogati automaticamente, anche senza specifica richiesta da parte del contribuente.
Il modello IVA prevede la possibilità, in alternativa alla procedura ordinaria di erogazione del rimborso, di utilizzare una procedura semplificata, per il tramite dell’Agente della riscossione, che dovrebbe permettere una riduzione dei tempi necessari dai 3 mesi ai 60 giorni.
La scelta di avvalersi di questa procedura dovrà essere effettuata compilando l’apposito campo sul rigo VX4 del quadro VX del modello IVA 2021.
La procedura semplificata sarà in ogni caso esclusa per i contribuenti che hanno cessato l’attività e per quelli sottoposti a procedura concorsuale.