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PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Principali interventi in materia contributiva della Legge di Bilancio 2021

Le agevolazioni contributive previste dalla Legge di Bilancio 2021 per professionisti e imprese

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La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pubblicata nella GU n. 322 del 2020 S.O. 46, contiene una serie di interventi in materia contributiva che riguardano lavoratori e imprese e che puntano a costituire una misura di sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 nonché ad essere funzionali a quella auspicata resilienza del sistema Paese.

Si tratta, in particolare, del riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo che in alcuni casi può essere totale o, soltanto, parziale e, ancora, della sospensione dei versamenti contributivi in capo ad alcune categorie di lavoratori.

Di seguito, una schematica rassegna delle misure agevolative previste dalla Legge di Bilancio 2021. Si tratta di provvedimenti cruciali previsti dalla manovra di bilancio per il 2021, la cui piena operatività è subordinata, oltre che alla successiva emanazione di decreti attuativi, anche e soprattutto all’approvazione preventiva da parte della UE o “alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”, come emerge in più passaggi della stessa legge di bilancio n. 178. 

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Dello stesso autore ti consigliamo il libro "Il contenzioso contributivo con l'INPS - procedure e fattispecie più ricorrenti" di P.M. Gangi – G. Miceli – R. Sarra, pubblicato da Maggioli Editore a gennaio 2021

1) Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.

Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne effettuate nel biennio 2021-2022 e che comporti un incremento occupazionale netto.

Tali assunzioni di personale femminile devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

2) Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Restano esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Entro il 2 marzo 2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà adottare uno o più decreti tesi a definire i criteri e le modalità per la concessione di tali misure di esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

3) Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)

Al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, sono estesi gli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

4) Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36)

Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

Beneficiano di tale sospensione:

  • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  • i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  • i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5) Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 161-162)

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, si applica l’esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.


Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.


Proroga APe Sociale (commi 360-361)

È estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico. Possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. Infine, la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del citato comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021. Tale proroga del periodo di sperimentazione dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2021, sancita dalla legge di bilancio 2021, nelle more della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, trova disciplina nel messaggio 8 gennaio 2021, n. 62 con il quale INPS comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale e fornisce le prime istruzioni per l'applicazione della proroga prevista.

 

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