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BILANCIO 2020: ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Bilancio 2020: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le verifiche sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni svolte dal professionista nella redazione del bilancio di un “cliente esterno”

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Nel momento in cui ci si trova davanti alla redazione di un bilancio del quale non si è tenuta personalmente la contabilità è opportuno fare una serie di controlli per verificare che il quadro entro il quale si andrà a lavorare, fino al momento della chiusura, sia corretto e la contabilizzazione dei fatti di gestione sia avvenuta secondo la disciplina vigente.  

Si riporta di seguito la scheda di controllo utile nell'esame delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni seguita alcune informazioni sintetiche sulle singole voci

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Dello stesso autore potrebbe esserti utile la Check-list per la formazione del bilancio d'esercizio.

Questo articolo è stato estratto dal libro "Redigere il bilancio: strumenti e check list - Operazioni di controllo e verifica per la redazione del bilancio del "cliente esterno"di Giulio Morandi edito da Maggioli editore nel mese di gennaio 2021.

1) check-list

N
 B - STATO PATRIMONIALEESITO
92

Per i titoli detenuti dall’impresa è stata verificata l’eventuale necessità di svalutazioni o ripristini di valore e sono state rilevate le plusvalenze, minusvalenze, i proventi e gli oneri di negoziazione.

Si è tenuto conto della possibilità concessa per il 2019 ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in considerazione della turbolenza dei mercati, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, o al costo di acquisto se successivo, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (art. 20-quater d.l. 119/2018, applicabile al 2019 ai sensi dell’art. 1 del d.m. 15 luglio 2019).

93
Gli strumenti finanziari derivati con saldo attivo sono iscritti, come previsto dall’OIC 32, nell’attivo circolante o fra le immobilizzazioni in funzione della posta a cui lo strumento finanziario è collegato. Le micro-imprese sono esonerate dalla contabilizzazione in esame.
94
Il cash pooling è iscritto in specifica voce aggiuntiva “C.III.7 – Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con l’indicazione della controparte (da controllata o da controllante), conformemente all’OIC 14, sussistendo i requisiti richiesti di esigibilità a breve (in caso contrario l’iscrizione è tra le immobilizzazioni finanziarie).

2) Partecipazioni e titoli

Le partecipazioni e i titoli di debito sono trattati rispettivamente nell’ambito dei principi conta­bili OIC 20 e OIC 21 e possono essere classificati nelle immobilizzazioni finanziarie o nelle at­tività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

La classificazione contabile varia in funzione del fatto che l’investimento sia, o meno, effet­tuato con la destinazione di rimanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa.

Si rinvia a quanto esposto nell’ambito del capitolo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie nel quale si è trattato in modo organico delle differenti classificazioni contabili, delle regole di valutazione civilistica e delle implicazioni fiscali.

3) Strumenti finanziari derivati con saldo attivo

Il saldo attivo che emerge dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati, può essere classificato tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante

 

Il principio OIC 32 – Strumen­ti finanziari derivati - fornisce una definizione di derivato come quello strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti caratteristiche: 

  • il suo valore cambia in funzione del cambiamento di valore di un parametro (solitamente denominato “sottostante”) che può essere un tasso di interesse, un prezzo di merci, cam­bi, indici o altre variabili finanziarie o non finanziarie. Nel caso in cui il sottostante sia una variabile non finanziaria, deve trattarsi di una variabile che non sia specifica di una parte contrattuale (secondo l’illustrazione dell’OIC 32 si tratta, ad esempio, della possibili­tà di incorrere o meno in danni nel caso di incendio di un immobile, dell’Ebitda o dei rica­vi, ecc.); 
  • non richiede un investimento netto iniziale o lo richiede minore di quanto sarebbe richie­sto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fat­tori di mercato; 
  • è regolato a data futura. 

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per operazioni speculative o per ope­razioni di copertura. Ai fini della rappresentazione di bilancio non è sufficiente valutare la de­stinazione dello strumento alla copertura o meno dei rischi. Per qualificare un derivato co­me “derivato di copertura” occorre che sussistano determinati requisiti il cui accertamento prende il nome di “test di efficacia”, tendenti a verificare la vera e propria correlazione esi­stente tra il derivato e il rischio coperto

L’OIC 32, al paragrafo 71, prevede i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle ope­razioni di copertura prevedendo, tra l’altro, anche la necessità che la relazione di copertura risulti da “…una designazione e documentazione formale della relazione, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura”. 

La documentazione deve comprendere l’individuazione dello strumento, la natura del ri­schio coperto, le modalità con le quali la società valuterà il soddisfacimento dei requisiti di efficacia, inclusa l’analisi delle fonti di inefficacia e di come si determina il rapporto di co­pertura. 

Nell’appendice dell’OIC 32 è riportato un esempio di come potrebbe essere formulata la pre­detta documentazione.

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4) Il cash pooling

La principale disposizione introdotta dal nuovo OIC 14, in recepimento del d.lgs. 139/2015, ri­guarda il trattamento contabile da riservare ai crediti e debiti derivanti dalla gestione di teso­reria accentrata (c.d. «cash pooling»). 

Al riguardo, infatti, in primo luogo viene confermata la natura di «credito» o «debito» ver­so la società del gruppo che amministra il cash pooling, rispettivamente per i versamenti nel – ed i prelevamenti dal – c.d. «pool account», anziché la natura di vera e propria disponibili­tà liquida. 

In secondo luogo, viene precisato quali siano i requisiti affinché la posizione attiva di cash pooling debba essere classificata nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie. 

In particolare, viene previsto che il saldo di cash pooling debba essere collocato: 

  • nell’attivo circolante, tra le «Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni» (in una specifica voce denominata C.III.7 – «Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria») qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: 
    • le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario; e 
    • il rischio di perdita della controparte sia insignificante. In nota integrativa è richiesta l’indicazione degli elementi a supporto dell’effettiva esistenza di tali requisiti; e 
  • tra le immobilizzazioni finanziarie (esigibili in linea di principio entro l’esercizio successi­vo), qualora tali requisiti non fossero invece soddisfatti.

 

Viene inoltre richiesto che, laddove le condizioni del sistema di tesoreria accentrata non si­ano allineate a quelle normali di mercato, la società ne dia apposita informativa in nota inte­grativa. 

Eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei crediti iscritti a seguito del cash pooling devono es­sere rilevate tra le svalutazioni e rivalutazioni di carattere finanziario nel conto economico. 

Infine, relativamente alla disciplina di prima applicazione del nuovo OIC 14, al par. 27 è sta­ta prevista la modalità di applicazione prospettica, seguendo le previsioni del nuovo OIC 29.

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