Il deposito Iva (disciplinato dall’articolo 50-bis del Dl n. 331/1993) può costituire un utile strumento operativo anche nel settore delle bevande alcoliche. Al riguardo, la Circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 afferma che:
“Inoltre, possono essere utilizzati come depositi IVA:
- i depositi fiscali per i prodotti in essi custoditi, che istituzionalmente si trovano in regime di sospensione da accise (ad esempio prodotti petroliferi, bevande alcoliche);
(…)
Tuttavia, l'estensione della funzione di un deposito doganale o accise anche come deposito IVA è un'agevolazione che non può prescindere dal rispetto delle caratteristiche strutturali e normative proprie dei depositi stessi. Ad esempio, nei depositi accise utilizzati anche come depositi IVA potranno essere custodite solo merci soggette ad accisa (cfr. circolare 16/D del 28 aprile 2006).
Nel caso in cui si intendesse utilizzare il deposito fiscale anche come deposito Iva, si dovrebbe inviare una specifica comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.
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Questo articolo è estratto dall'eBook "La vendita di vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero"
1) Le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate
Al riguardo, la Circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 afferma che:
“A seguito dell'entrata in vigore del comma 2-bis, aggiunto all’articolo 50-bis, dal D.L. 2 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, i titolari di depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e di depositi doganali, che in precedenza erano automaticamente autorizzati ad operare come depositi IVA, hanno l'obbligo di trasmettere un'apposita comunicazione in via preventiva all'Ufficio doganale che esercita la vigilanza sul relativo impianto. La stessa comunicazione deve essere indirizzata anche alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente in relazione al luogo di dislocazione del deposito.
L'Ufficio doganale, infatti, deve verificare tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e deve far eventualmente adeguare la garanzia prestata all'atto della autorizzazione alla gestione del deposito doganale o fiscale in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
Si fa rinvio, per quanto riguarda l'utilizzo di tali depositi come depositi IVA, alle istruzioni già dettate con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007. In particolare, tale circolare ha chiarito che per le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative o enti con capitale o fondo di dotazione non inferiore a 516.456,90 euro, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione in discorso, non è previsto un ulteriore adeguamento della garanzia.”.
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2) l'utilità del deposito fiscale funzionante anche come deposito IVA in caso di operazioni extra Ue
L’utilità del deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva, si rivela particolarmente interessante, ad esempio, nel caso di acquisto di bevande alcoliche in Paese extra Ue, con loro immissione in libera pratica alla frontiera italiana, con pagamento dell’eventuale dazio ma non dell’accisa e dell’Iva, con introduzione delle bevande nel deposito fiscale – Iva; accisa e Iva saranno assolte nel momento di immissione in consumo delle bevande alcoliche:
- riguardo all’accisa: con suo pagamento effettivo;
- riguardo all’Iva: senza pagamento effettivo, con applicazione della procedura di reverse charge.
3) Operatore logistico con deposito fiscale funzionante come deposito iva
Altrettanto utile si rivela l’intervento di un operatore logistico dotato di deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva nel caso di operatore economico estero (Ue o extra Ue), non identificato ai fini Iva in Italia, che acquista bevande alcoliche in Italia, mantenendole in deposito in Italia, con vendite successive nei confronti di clienti italiani o esteri e con invio delle stesse alle destinazioni pattuite (Italia o estero).
In tale evenienza il produttore italiano è abilitato a cedere i prodotti in regime sospensivo accise al cliente italiano o estero con invio al deposito fiscale – Iva designato dal cliente e con emissione di fattura senza applicazione dell’Iva, per operazione non soggetta, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), del Dl n. 331/1993.
L’operatore economico estero potrà poi cedere e inviare le bevande alcoliche:
- a clienti italiani: in tale evenienza il soggetto estero cede le stesse giacenti in deposito fiscale – Iva; il cliente italiano subentra nella posizione di depositante e svolge la procedura di reverse charge, per operazione non soggetta, articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl n. 331/1993; se il cliente italiano provvede poi a estrarre le bevande alcoliche dal deposito fiscale – Iva, mettendole in consumo in Italia, in tale evenienza, il gestore del deposito assolve l’accisa, mentre il soggetto estrattore deve fornire al gestore del deposito i mezzi finanziari per pagare l’Iva o deve presentare dichiarazione d’intento nei confronti del gestore (Risoluzione del 20/03/2017 n. 35);
- a clienti di altro Paese Ue: in tale evenienza, l’operatore economico estero, per effettuare tale operazione si avvale della partita Iva globale del gestore del deposito Iva;
- a clienti di Paese extra Ue: in tale evenienza l’operazione di esportazione viene curata dal gestore del deposito Iva.