Nell’universo tributario italiano ci sono fenomeni fiscali che appaiono improvvisamente, permangono nell’ordinamento per un breve lasso di tempo, e poi scompaiono; ma ogni contribuente sa che, prima o poi, si ripresenteranno.
Uno di questi fenomeni è, senza dubbio, quello della rivalutazione, che, negli anni 2020 e 2021 si è mostrato nelle differenti versioni: per terreni e partecipazioni e per beni d’impresa e partecipazioni, in riferimento a due diverse tipologie di contribuenti.
Delle caratteristiche delle specifiche rivalutazioni si è parlato compiutamente; in questa sede riepilogheremo, per finalità pratiche, gli adempimenti da assolvere, le scadenze da rispettare e i codici tributo da utilizzare, per definire una operazione di rivalutazione.
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Per aiutarti negli adempimenti ti proponiamo:
1) La Rivalutazione di terreni e partecipazioni
La Finanziaria 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni agricoli ed edificabili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
Terreni e partecipazioni, così qualificati, dovranno essere posseduti alla data del giorno 1 gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, in ogni caso fuori dal regime d’impresa.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda all’articolo Legge di bilancio 2021: riaperta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 30 giugno 2021. Questo adempimento non potrà essere disatteso dal contribuente, ai fini della validità della rivalutazione, ma non è sufficiente per la sua definizione in linea definitiva: l’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista, in ragione dell’11 per cento, sia per i terreni che per le partecipazioni.
L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:
- 30 giugno 2021: versamento in unica soluzione;
- 30 giugno 2021: versamento prima rata del versamento rateale;
- 30 giugno 2022: versamento seconda rata del versamento rateale;
- 30 giugno 2023: versamento terza rata del versamento rateale.
In caso di versamento rateale, sarà necessario corrispondere un interesse del 3 per cento.
Con il versamento dell’unica o della prima rata, la rivalutazione si perfezionerà, e il contribuente potrà avvalersi immediatamente del valore d’acquisto rideterminato, ai fini del calcolo della plusvalenza. Il mancato versamento delle rate successive non inciderà sulla definitività dell’operazione, generando solo un debito nei confronti dell’erario suscettibile di iscrizione a ruolo.
Il versamento dell’imposta sostitutiva sarà effettuato tramite modello F24, indicando come anno di riferimento il 2021, ed utilizzando i codici tributo:
- 8055 per le partecipazioni;
- 8056 per i terreni.
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2) La Rivalutazione di beni d’impresa e di partecipazioni
Alle società di capitali e agli altri enti commerciali (anche l’imprenditore individuale rientra nel perimetro della norma), residenti nel territorio dello Stato, è riservata la possibilità di rideterminare il valore di bilancio di:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti e beni strumentali;
- marchi e brevetti;
- partecipazioni in società controllate e collegate.
È necessario che questi beni siano iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio d’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Per un approfondimento sull’argomento si rimanda all’articolo La nuova Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020.
La rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi nel bilancio che si chiude il 31 dicembre 2020.
In caso di società con esercizio non coincidente con l’anno solare, la rideterminazione dei valori potrà essere effettuata nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente al 14 ottobre 2020 (data in cui è entrata in vigore la legge di conversione delle norme relative alla rivalutazione in oggetto), purché le immobilizzazioni rivalutate fossero già iscritte nel precedente bilancio d’esercizio.
Questa rivalutazione ha la caratteristica di essere gratuita ai fini civilistici, con facoltà di riallineamento dei valori fiscali dietro versamento di imposta sostitutiva; motivo per cui, ai fini civili, l’operazione sarà definita una volta completati gli adempimenti richiesti per il bilancio 2020, mentre ai fini fiscali, anche per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, la definitività sarà subordinata al versamento dell’imposta.
Sul bilancio d’esercizio 2020 sarà necessario rilevare i maggiori valori ed evidenziare il saldo attivo attivo di rivalutazione (potenzialmente affrancabile, in tutto o in parte), quale differenza tra il nuovo valore del bene oggetto di rideterminazione e l’eventuale imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dell’operazione.
I nuovi valori dei beni rivalutati e le caratteristiche dell’operazione dovranno essere oggetto di annotazione sull’inventario e sulla nota integrativa; le cosiddette microimprese potranno riportare i dati richiesti in calce allo stato patrimoniale, e i contribuenti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio potranno redigere un apposito prospetto riepilogativo, che non richiederà bollatura né vidimazione.
Gli amministratori e i sindaci, nelle rispettive relazioni, riporteranno i criteri utilizzati per la rideterminazione del valore e attesteranno che i valori ricavati siano conformi a tali criteri.
Nel caso in cui il contribuente voglia riconoscere fiscalmente l’operazione, i cui effetti decorreranno dall’esercizio successivo (quindi dal 2021), sarà necessario effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva richiesta dalla normativa. Per un approfondimento sulle sensibilità fiscali dell’operazione si rimanda all’articolo Rivalutazione beni d’impresa 2020: le implicazioni fiscali.
L’importo dell’imposta sostitutiva sarà il 3 per cento della differenza tra il nuovo valore attribuito all’immobilizzazione e il suo costo storico non ammortizzato; nel caso in cui il contribuente vorrà anche affrancare il saldo attivo di rivalutazione, dovrà corrispondere all’erario una ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento calcolata sul relativo valore lordo (che è diverso da quello indicato in bilancio, dove sarà esposto al netto dell’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale).
Sia il riconoscimento fiscale della rivalutazione che l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione si definiscono con la corresponsione dell’imposta sostitutiva richiesta, da versare, tramite modello F24, in un massimo di tre rate di pari importo, alle seguenti scadenze:
- I rata: entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno fiscale 2020;
- II rata: entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno fiscale 2021;
- III rata: entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno fiscale 2022.
Il versamento delle imposte sostitutive sarà effettuato tramite modello F24 utilizzando i codici tributo:
- 1858 per il maggior valore sui beni rivalutati;
- 1857 per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
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