In seguito all’accordo raggiunto il 24 dicembre 2020 tra Unione Europea e Regno Unito con il “Trade and Cooperation Agreement” (di seguito “l’accordo”), in data 30 dicembre 2020 l’Agenzia delle Dogane ha ripubblicato la Circolare n.49 sulla Brexit (di seguito “la Circolare”), al fine di facilitare gli adempimenti doganali per gli operatori economici nelle operazioni di esportazione dall’UE verso il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.
L’accordo commerciale di cooperazione stipulato, si applica in via provvisoria dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, in attesa che si compia l’iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli stati membri per l’entrata in vigore degli accordi internazionali.
La Circolare, già pubblicata pochi giorni prima, è stata ripubblicata alla luce dell’accordo sopraggiunto successivamente, aggiornandola ed allegando delle faq esplicative.
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1) La Circolare
Il documento fornisce chiarimenti sugli adempimenti degli operatori economici per la non applicazione dei dazi agli scambi commerciali delle merci di origine UE esportate nel Regno Unito a partire dal 1°gennaio 2021.
Nell’accordo stipulato infatti, viene concordato che tra Unione Europea e Regno Unito sono vietati i dazi doganali sugli scambi commerciali delle merci originarie di entrambe le parti.
Al fine di non applicare i dazi doganali nel Regno Unito alle merci esportate dalla UE devono essere soddisfatti tre requisiti stabiliti dalle regole di origine:
- la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’origine UE,
- la merce esportata deve essere spedita direttamente nel Regno Unito,
- l’esportatore deve fornire l’attestazione di origine all’importatore UK. Riguardo quest’ultimo requisito, l’UE richiede che l’operatore sia iscritto al portale REX.
Nelle more dell’organizzazione del nuovo portale REX, i soggetti privi di codice REX potranno predisporre la dichiarazione di origine indicando il codice EORI e l’indirizzo completo dell’esportatore.
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2) Regimi doganali speciali
La Circolare precisa che tutte le movimentazioni di merci tra il territorio doganale dell’Unione Europea ed il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali dei paesi terzi e vincolate allo specifico regime riferibile all’operazione da realizzare.
Laddove previsto, gli operatori economici potranno presentare le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito attraverso il Trade Portal e regolarizzare le importazioni/esportazioni effettuate dopo il 1°gennaio 2021 con richiesta di autorizzazione con effetto retroattivo.
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3) Prove dell’origine preferenziale
Come anticipato in premessa, il Trade and Cooperation Agreement sancisce il principio secondo cui sono vietati i dazi doganali negli scambi commerciali di tutte le merci originarie delle rispettive parti. Per fornire la prova di origine delle merci durante la fase transitoria, in attesa del completamento delle procedure di ratifica dell’accordo, si potrà fare ricorso ad una dichiarazione da parte dell’esportatore che attesti il carattere originario UE delle merci esportate.
L’operatore dovrà predisporre tutta la documentazione utile a dimostrare l’attestazione di origine preferenziale del carattere originario delle merci. In alternativa alla dichiarazione dell’esportatore di cui al punto precedente, sarà l’importatore che dovrà predisporre la documentazione necessaria a dimostrare la conoscenza che le merci sono originarie dell’UE.
La Circolare contiene in allegato un modello da poter utilizzare per la suddetta dichiarazione di origine, che potrà essere resa sia in italiano che in inglese.
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4) Procedura del luogo approvato all’export
La Circolare inoltre regolamenta l’autorizzazione della procedura del luogo approvato all’export, qualora si utilizzino luoghi diversi dalla dogana rendendo disponibili le merci per i controlli doganali, a seguito dell’invio telematico della dichiarazione doganale alla dogana competente.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per il luogo approvato sono richieste tre condizioni:
- continuità delle operazioni di esportazione nel luogo,
- possesso del titolo giuridico per il suo utilizzo,
- idoneità del sito per l’effettuazione dei controlli.
5) Corretta individuazione dell’ufficio di esportazione
L’ufficio competente per l’esportazione è individuato in base al luogo in cui è stabilito l’esportatore, e se dovesse essere necessario identificare un ufficio diverso dallo stesso, dovrà comunque essere individuato all’interno del territorio nazionale.
E’ previsto anche che se le merci si trovano imballate o imbarcate presso un ufficio doganale diverso dal suddetto competente, è consentito presentare la dichiarazione di esportazione purchè ovviamente si tratti di un ufficio doganale nazionale.
Se le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione in assenza di una dichiarazione doganale di esportazione, questa sarà presentata successivamente all’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore.
In seguito allo svincolo dall’ufficio di esportazione, le merci accompagnate dal DAE dovranno essere presentate all’ufficio di uscita nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione. Tale ufficio le terrà sotto vigilanza ed invierà all’ufficio di esportazione il messaggio telematico di uscita quando le merci lasceranno il territorio doganale dell’Unione.
Esportazione abbinata a transito
Per quanto riguarda la procedura doganale dell’esportazione abbinata a transito, successivamente al vincolo alla procedura di esportazione, le merci potranno essere vincolate al regime di transito comune.
Le spedizioni di merci non unionali dai paesi dell’Unione all’Irlanda del Nord verranno effettuate come transito unionale (ciò in quanto il protocollo Irlanda/Irlanda del Nord ha previsto che la normativa doganale unionale continuerà ad essere applicata in Irlanda del Nord, nonostante essa faccia parte del territorio doganale del Regno Unito), mentre quelle dirette al resto del Regno Unito, ossia Inghilterra, Galles e Scozia, seguiranno le modalità di svolgimento previste dalla Convenzione transito comune.
Gli operatori economici possono espletare le operazioni di esportazione abbinata a transito presso un ufficio doganale interno; In questa fattispecie, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio di partenza dell’operazione di transito comune, mentre l’ufficio di passaggio e di destinazione sono situati ovviamente in UK, ossia nel paese di transito comune.