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NUOVA CASSA INTEGRAZIONE COVID 2021: RIEPILOGO E CAUSALI PER SETTORI

Nuova Cassa integrazione Covid 2021: riepilogo e causali per settori

Gli ammortizzatori sociali 2021 per COVID utilizzabili nei principali settori economici: edili, industria, artigiani, terziario, agricoltua . Prima scadenza domande 28.2

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 La legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19.  Di seguito vediamo gli aspetti principali , la normativa e uno  schema aggiornato degli ammortizzatori sociali utilizzabili nei principali settori economici .

I riferimenti normativi e di prassi in materia  ad oggi sono i seguenti:

  1. DL 9/20, DL 18/20  convertito nella L. 27/20 e integrato dal DL 34/20 (Rilancio) e DL 52/20, 
  2. DL 23/20, 
  3. DL 104/20 (Agosto), 
  4. DL 137/20 (DL Ristori), 
  5. DL 149/20 (Ristori bis)
  6.  legge 178/20 (legge di bilancio 2021), 
  7. Accordi regionali del 6 e 20 marzo 2020 come aggiornati con l’accordo del 6 aprile, 
  8. circolari Inps n.  47 del 28/03/20, n. 115 dl 31/09/20,  
  9.  messaggi Inps n. 1478 del 02/04/20 e n. 2535 del 01/10/20.

AGGIORNAMENTO (ndr): 

 L'Inps ha fornito  le prime indicazioni nel messaggio 406 2021 del 29 gennaio,  annunciando una circolare dettagliata con le indicazioni sull'applicazione dei nuovi trattamenti; l'istituto  comunica comunque che le piattaforme per le domande sono state aggiornate e fornisce le causali specifiche da inserire per le richieste.  La prima scadenza è il 28 febbraio 2021.

L'istituto specifica anche  due importanti novità:

  • la richiesta è possibile anche in assenza dell'autorizzazione delle precedenti 6 settimane del Decreto Ristori  
  • diversamente da quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge Agosto e Ristori, per queste settimane non è richiesto il versamento contributo addizionale.

Vedi ulteriori  dettagli in "Cassa integrazione COVID 2021: causali, procedura scadenze"

Per una panoramica di tutte le principali misure della legge di bilancio per  le aziende leggi "Legge di Bilancio 2021: le novità su lavoro, fisco, turismo, agricoltura".

Aggiornamento 29.3 Si segnala che il DL Sostegni N. 41 del 22.3.2021  ha aggiunto ulteriori settimane di trattamento di integrazione salariale  con termini temporali prorogati, in alcuni casi.    Vedi per ulteriori dettagli Cassa integrazione DL Sostegni:istruzioni e scadenze.

1) Durata massima, divieto licenziamento e domande Cassa integrazione COVID

In  attesa delle circolari esplicative  e dell’aggiornamento del sito Inps  con i nuovi modelli per la presentazione delle istanze di concessione dei trattamenti di integrazione salariali,  i principali aspetti della  nuova Cassa Covid si possono riassumere come segue.

La durata massima di Cassa Integrazione, prevista per le aziende che continueranno ad avere difficoltà  a causa del COVID 19,  è di 12 settimane che potranno essere utilizzate:

  • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per le imprese che utilizzano lo strumento della Cassa Integrazione Ordinaria;
  • tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per le imprese che utilizzano trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

La previsione di due periodi differenti entro i quali poter utilizzare le nuove 12 settimane è una scelta innovativa che parrebbe aver fatto pensare al legislatore che gli aventi diritto alla Cassa Integrazione Ordinaria – e non tutti gli altri – potranno aver superato la crisi già dal prossimo 31 marzo 2021,.

In tale data, peraltro, almeno secondo la vigente normativa, cesserà il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mentre, se così non fosse (rumors indicano già un prolungamento dei licenziamenti al 30 giugno 2021) è davvero difficile pensare a come le aziende potranno affrontare il perdurare della crisi in assenza di misure specifiche di sostegno. Vedi anche 

 I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle nuove 12 settimane.  

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione entro la fine del mese successivo a quello della sospensione ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Ti puo interessare anche leggere Cassa integrazione COVID 2021 anche per la pesca.

2) Schema Cassa Covid 2021 - Aziende terziario, turismo, studi prof.

AZIENDE TERZIARIO TURISMO STUDI PROFESSIONALI SCUOLE  

N. dipendenti

Strumento

Durata

Causale

Fino a 5

Cassa in deroga

ex art 22 DL 18/2020

 

 1° gennaio - 30 giugno 2021, per  massimo 12 settimane *

Covid-19 L.178/2020

 

oltre i 6 

FIS: assegno ordinario  ex art 19 DL 18/2020 per riduzione o sospensione

1° gennaio - 30 giugno 2021, per  massimo 12 settimane *

Covid-19

Oltre i 50 (campo cigs)

Cassa in deroga ex 22 DL 18/2020 **

1° gennaio - 30 giugno 2021, per  massimo 12 settimane *

Covid-19

REQUISITO SOGGETTIVO:  lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020  (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021)

* I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge 178/20 (Bilancio 2021).

** le aziende sopra i 50 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione della CIGS (aziende commerciali, ecc.) devono utilizzare la Cassa in deroga ex art. 22, DL 18/20.  

3) Schema Cassa COVID 2021 - Aziende artigiane

AZIENDE ARTIGIANE

N. dipendenti

Strumento

Durata

Causale

indifferente

FSBA

di cui all’accordo Interconfederale 26/02/2020

1° gennaio - 30 giugno 2021, per  massimo 12 settimane *

Covid-19 L. 178/2020

REQUISITO SOGGETTIVO:  lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020  (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021)

* I periodi di sospensione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge 178/20 (Bilancio 2021). 

In tema di assegni del FSBA leggi  Cassa integrazione agli artigiani anche senza iscrizione al FSBA.

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Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

4) Schema Cassa Covid 2021 - Aziende industriali e edili

AZIENDE INDUSTRIALI ED EDILI   

N. dipendenti

Strumento

Durata

Causale

Indifferente

CIGO ex art 19 D.L 18/2020, art. 68 DL 34/2020 e art.1 del DL 104/2020

 

1° gennaio - 31 marzo  2021, per  massimo 12 settimane *

Covid-19 l.178/20

Requisito soggettivo:   lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020  (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) 

 * I periodi di integrazione precedentemente autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge 178/20 (Bilancio 2021).

 

Ti possono interessare:

La busta paga 2023  guida operativa di MC Prudente  eBook  243 pagg.  

La busta paga in edilizia di MC Prudente  eBook 80 pagg

La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore

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5) Schema Cassa COVID 2021 - Aziende agricole

AZIENDE AGRICOLE

 

N. dipendenti

Strumento

Durata

Causale

Indifferente

CISOA ex art 19 comma 3-bis DL 18/2020 convertito dalla L. 27/2020

e art. 1, comma 8 del DL 104/2020

 

1° gennaio - 30 giugno 2021,  per una durata massima di 90 giorni *

 CISOA Covid-19 L 178/2020

REQUISITO SOGGETTIVO:   lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 30 dicembre 2020   (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021)

 * I giorni precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre  2020 sono imputati ai 90 giorni previsti dalla legge178/2020 (Bilancio 2021). 

* I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del DL 104/2020 sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornata di effettivo lavoro  (art. 8, L.  457 del 8 agosto 1972).   

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Commenti

Daniela - 12/01/2021

Mi può aiutare qualcuno? Se una società ha usufruito all'esonero contributivo sostitutivo di CIGO ai sensi del decreto Agosto, ora può richiedere CIGO ai sensi del Decreto Bilancio?

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