Con la sentenza del Tribunale di Verbania del 02- 12- 2020, n. 513 si afferma che non è valida la delibera che nega al condomino-disabile un posteggio nel cortile condominiale. Prima di analizzare la pronuncia (che alleghiamo in fondo all'articolo) si ricordano
- i riferimenti normativi sul tema : art. 1102 c.c., e
- il precedente giurisprudenziale del Tribunale di Bologna, Sentenza del 7/04/2006
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1) La vicenda: richiesta parcheggio esclusivo per il condomino disabile
Un condòmino, portatore di handicap, chiedeva al suo condominio che gli fosse assegnato un posto auto nel cortile condominiale ma l’assemblea deliberava di non accogliere la richiesta; di conseguenza si rivolgeva al Tribunale per richiedere che fosse dichiarata nulla la predetta delibera assembleare e, contestualmente, fosse accertato il suo diritto ad ottenere l’assegnazione di uno dei posti auto nel cortile comune, con condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti.
Secondo l’attore era necessario procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1102 c.c. alla luce degli artt. 32, 2, 3, 42 Cost., dichiarandosi disponibile a condividere il posto auto con altri eventuali condomini-disabili; a conferma del suo stato di salute produceva documentazione medica attestante una patologia altamente invalidante (laringectomia totale), ragion per cui gli era stato rilasciato il contrassegno di circolazione e sosta per disabili.
Il condominio si costituiva, osservando, tra l’altro, che:
- la richiesta era priva di fondamento normativo (non potendo applicarsi la L. 13/1989, essendo il caseggiato costruito prima dell’1989) e
- che il richiamo alle norme costituzionali era fuorviante in quanto l’attore pretendeva l’assegnazione di un posto in via esclusiva.
Inoltre, i condomini notavano che la disabilità del condomino non era grave, atteso che utilizzava regolarmente l’autovettura, una bicicletta e uno scooter di rilevanti dimensioni; infine si sottolineava che l’attore non solo era proprietario di un box situato all’interno del caseggiato distante pochi metri dal portone d’ingresso, ma poteva contare sul parcheggio condominiale che confinava con un parcheggio pubblico, all’interno del quale era stato ricavato uno posto auto destinato ai disabili.
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2) Questione e soluzione per il parcheggio condominiale per il portatore di handicap
LA QUESTIONE
Il condominio-disabile può pretendere l’assegnazione in via esclusiva di un posto auto nel cortile condominiale?
LA SOLUZIONE
Il Tribunale ha dato ragione al condomino portatore di handicap.
Secondo lo stesso giudice, l’art. 1102 c.c. – che disciplina l’uso delle cose comuni in condominio – deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost.; di conseguenza – ad avviso dello stesso giudice - il diritto invocato dall’attore - portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale, deve considerarsi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà.
Per quanto sopra, il Tribunale ha dichiarato nulla la delibera, ordinando ai condomini di riservare uno dei posti auto nel cortile condominiale al condomino portatore di handicap fino a quando permarrà la sua condizione di invalidità. È stata respinta, invece, la richiesta di risarcimento dei danni perché l’attore non ha provato i presupposti del risarcimento invocato (fatto doloso o colposo, danno ingiusto e nesso di causa).
3) Riflessioni conclusive
Il D.M. n. 236/1989 stabilisce che nelle aree di parcheggio devono, comunque, essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura (art. 8, comma 2, punto 3,).
Le disposizioni sopra espresse trovano applicazione negli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; negli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; negli edifici già esistenti (e spazi esterni pertinenziali) all'entrata in vigore della legge (cioè, il 1989), ma solamente se questi sono oggetto di ristrutturazione.
Nei caseggiati già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legislazione sopra vista non ristrutturati, il condomino portatore di handicap – come bene evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Verbania – può lo stesso vedersi riconoscere un posto auto all'interno del parcheggio condominiale.
Infatti, facendo riferimento alle normative a tutela dei portatori di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost., anche l’art. 1102 c.c. deve essere interpretato alla luce di questi ultimi, contemperando i diritti di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia. (Trib. Como, 27 ottobre 2017).