È entrato in vigore il 30 dicembre 2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”. Nello specifico il D.M., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, stabilisce, tra l’altro, i requisiti di:
- onorabilità e criteri di correttezza;
- di professionalità e criteri di competenza;
- di indipendenza.
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1) Ambito di applicazione
La vigente disciplina ha subito importanti modifiche ed individua all’art. 2 i soggetti destinatari del neo regolamento raggruppandoli nelle seguenti categorie:
- gli esponenti delle banche italiane e le società capogruppo di gruppi bancari;
- i responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- gli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento;
- gli esponenti dei confidi di cui all’art. 112 del TUB;
- gli istituti di moneta elettronica, di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.
2) Requisiti e criteri degli esponenti aziendali
Con riferimento a tali istituti, il MEF introduce una completa e significativa riforma normativa, delineando una distinzione tra “requisiti” e “criteri”: i primi caratterizzati da elementi di oggettività e tassatività (normativa vigente), i secondi connotati da un margine di discrezionalità (novità) in grado di evidenziare in modo sostanziale la qualità degli esponenti ed in particolar modo la loro correttezza e competenza.
Al riguardo, il disposto normativo li suddivide in:
- requisiti di onorabilità e criteri di correttezza;
- requisiti di professionalità e criteri di competenza;
- requisiti di indipendenza;
- disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi.
Con tale provvedimento il MEF rafforza in modo significativo la normativa vigente ed introduce ulteriori valutazioni che lo rendono più stringente di quello precedente; valutazioni che non devono essere profilate in modo automatico ma in base all’analisi dei singoli esponenti.
Il nuovo regolamento introduce, inoltre, un ulteriore requisito sostanziale affinché l’esponente aziendale risulti idoneo a svolgere l’incarico assegnato: l’assenza di sanzioni penali ed amministrative antiriciclaggio.
Di fatto, non possono essere ricoperti incarichi da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva previsti, tra l’altro, dalle disposizioni in materia antiriciclaggio.
Il D.M., in aggiunta a quanto sancito dall’art. 3, stabilisce, altresì, che gli esponenti aziendali devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, ed in particolare verranno considerate per l’idoneità della funzione anche le misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia antiriciclaggio nonché le sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della medesima normativa.
Tali condotte non comportano l’inidoneità automatica dell’esponente da parte dell’organo competente ma deve essere fatta una valutazione “avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione”.
Le disposizioni rappresentate si applicano alle nomine successive alla data dell’entrata in vigore del provvedimento.
Arturo Belculfinè
(La redazione dell’articolo è svolto a titolo personale e non impegna l’ente di appartenenza)