Affrontiamo in questo speciale i quesiti ai quali il fisco con la Circolare n 30/E del 22 dicembre ha risposto in materia di superbonus. Nel particolare vediamo quali le risposte in materia di visto di conformità.
Da premettere che l’art. 119, DL 34/2020, come è ormai ampiamente noto, ha introdotto una maxi detrazione del 110% a fronte del sostenimento di talune spese inerenti:
- il risparmio energetico (cappotto termico e cambio della caldaia posta nelle parti comuni condominiali o nelle singole unità immobiliari)
- gli interventi antisismici. Tali interventi sono definiti “trainanti” ed in presenza di uno solo fra questi interventi, ogni altro intervento inerente, in via generica, il risparmio energetico o l’installazione di impianti fotovoltaici o ancora l’installazione delle colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, viene letteralmente “trainato” lasciando la sua percentuale originaria di detrazione (ad esempio 50% o 65% ) per assumere la maxi detrazione del 110% riservata all’intervento trainante.
Il beneficio fiscale, in questi casi può essere perseguito in tre modalità differenti:
- la detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 quote costanti (la legge di bilancio ha comunque modificato tale arco temporale di detrazione in alcuni casi in 4 quote costanti)
- la cessione della detrazione, che favorisce l’immediata monetizzazione del vantaggio fiscale
- la richiesta al fornitore delle opere inerenti gli interventi di uno sconto in fattura (in questo caso la monetizzazione immediata del beneficio si manifesta sotto forma di “non pagamento” della fattura medesima (fino a concorrenza dell’intero ammontare della prestazione inclusa l’IVA).
Le ultime due opzioni, cessione e sconto in fattura sono previste non solo per gli interventi che godono del superbonus al 110% ma anche per altri interventi (come ad esempio quelli di recupero del patrimonio edilizio o per tutti quelli finalizzati al risparmio energetico) fra quelli tassativamente elencati nell’art. 121, DL 34/2020.
La cessione della detrazione o lo sconto in fattura sono opzioni alternative che vanno manifestate da parte del contribuente a mezzo della compilazione e dell’invio telematico dell’idonea modulistica prevista dal Provv. dell’8 agosto 2020 (modificata con il Provv. del 12 ottobre 2020).
Nel caso in cui il contribuente decida di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura relativamente agli interventi che danno diritto al 110%, e solo relativamente a questi, in sede di compilazione della modulistica di opzione di cui sopra, sarà necessaria anche l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
E' proprio in questo ambito normativo che ci dedichiamo a prendere in esame i quesiti risolti nella circ. 30/E del 22 dicembre 2020.
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1) I soggetti abilitati
- Dottori commercialisti senza P. IVA dipendenti da società di servizi in possesso dell’abilitazione all’invio delle dichiarazioni. Uno dei quesiti affronta il caso poc’anzi descritto. Si premette che il visto di conformità previsto dall’art. 119, DL 34/2020 in materia di superbonus, può venire apposto dai soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (opportunamente assicurati) come da DPR 322/1998, art. 3.
L’agenzia delle entrate, facendo riferimento al contenuto della Ris. 103/E del 2017, ammette che i tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità in questione siano da includere anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche se non titolari di P.IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, ma dipendenti di una società di servizi, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la trasmissione sia effettuata dalla società stessa.
- Caf Imprese e Caf dipendenti. I Caf imprese ed i Caf dipendenti, sono sostanzialmente dotati del titolo per apporre il visto di conformità nel caso in cui, solitamente, un privato si rivolga a loro per la dichiarazione dei redditi. Il dubbio oggetto del quesito riguarda la possibilità di ampliare per tali Caf la platea di soggetti che possono richiedere il visto di conformità finalizzato alla cessione del superbonus facendo riferimento ad esempio alle società che cedono la detrazione relativamente agli interventi sulle parti comuni condominiali dove sono site le unità immobiliari di loro proprietà. A tal proposito il documento di prassi scioglie il dubbio ammettendo che i Caf dipendenti ed i Caf imprese possano apporre simili visti di conformità in dipendenza del fatto che la normativa non specifica la tipologia di soggetto che ad essi si può rivolgere. Ciò a prescindere dalla circostanza che questi ultimi producono reddito d’impresa o reddito di lavoro dipendente.
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2) La polizza assicurativa
Il dubbio chiarito riguarda due ordini di professionisti chiamati in causa nelle pratiche relative alla maxi detrazione del 110% (il professionista tecnico e colui che appone il visto di conformità).
Per accedere, infatti a tale beneficio fiscale come previsto dal DL 34/2020 è necessario che il “professionista tecnico” (ingegnere, architetto, geometra ecc…) emetta le opportune asseverazioni del caso.
Ciò indipendentemente dall’opzione di cessione/sconto o di detrazione in dichiarazione dei redditi. la figura in questione garantisce, tramite l’asseverazione, che gli interventi rispettano i requisiti previsti dalla norma (doppio salto di classe energetica ad esempio).
Qualora poi il contribuente scelga, in luogo della detrazione, di cedere la stessa o richiedere lo sconto in fattura, interverrà il soggetto abilitato ai sensi del DPR 322/1998 per l’apposizione del visto di conformità come sopra specificato. Ovviamente entrambi tali soggetti devono garantire una idonea copertura assicurativa.
Tuttavia la norma relativa al 110% ha stabilito che i professionisti dovessero in ogni caso avere una polizza il cui massimale non può essere inferiore a 500.000 euro. Nel quesito si chiarisce che solo i “professionisti tecnici”, cioè coloro che asseverano devono stipulare un’apposita polizza dal massimale non inferiore a 500.000 euro.
Mentre, d’altro canto ciò non è necessario per i professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità, in quanto essi sono fra quelli che già obbligatoriamente, come previsto dal DM 164/1999 devono stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 per l’apposizione del visto di conformità di tipo dichiarativo.
Tale polizza assorbe anche l’obbligo di apposizione del visto in caso di 110% rendendo non necessaria una ulteriore stipula assicurativa.
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3) Le sanzioni per il visto di conformità infedele
La Circ. 30/E conferma che la sanzione applicabile per visto di conformità infedele sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è quella che prevede una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582.
Ribadiamo inoltre che l’apposizione del visto di conformità prevede una presa d’atto documentale e non prevede una presa d’atto sostanziale circa l’operato dei tecnici e dei direttori dei lavori che hanno seguito gli interventi in cantiere. In altre parole se in sede di apposizione del visto di conformità ci si accerta che l’asseverazione del professionista tecnico sia stata correttamente emessa non si entrerà nel merito della bontà dell’intervento andando a verificare che “il cappotto termico installato garantisca l’esatto indice di trasmittanza favorendo il doppio salto di classe energetica” (tale verifica è insita nell’asseverazione).
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