In base all’articolo 4 comma 1 del DL 167/1990, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono investimenti all’estero, anche di natura finanziaria, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei Redditi al fine di adempiere agli obblighi del cosiddetto monitoraggio fiscale.
Coloro che non sono obbligati all’effettuazione della dichiarazione dei redditi, non sono per questo esonerati dalla trasmissione del quadro RW, nel caso in cui si detengano attività estere soggette a monitoraggio: in questo caso il relativo modello Redditi potrà essere trasmesso con i soli frontespizio e quadro RW. In maniera non difforme potranno fare i contribuenti che presentano il modello 730, per il caso dei quali si rimanda all’articolo di approfondimento L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF.
La corretta esposizione dei valori richiesti sul quadro RW può comportare l’obbligo di liquidare due imposte di stampo patrimoniale:
- l’IVIE sugli investimenti immobiliari all’estero
- e l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute all’estero.
In conseguenza di ciò, la corretta presentazione del quadro in questione non rappresenta una irregolarità di tipo informativo, ma, in quanto determinante per il corretto trattamento delle imposte di cui appena sopra, determina una irregolarità tributaria che, come tale, è possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso.
Le violazioni del monitoraggio fiscale che possono comportare sanzioni sono: la mancata compilazione del quadro RW e il mancato versamento delle imposte IVIE e IVAFE, tra loro indipendenti, anche se potenzialmente collegate.
1) Le sanzioni e le sanzioni ridotte
La regolarizzazione del versamento delle imposte sulle attività estere segue le regole ordinarie stabilite dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 471/97, sanabili con il versamento dell’imposta dovuta più le sanzioni in misura ridotta previste, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
In caso di ritardata o errata (nei due casi le sanzioni si equivalgono) presentazione del quadro RW sono invece previste delle sanzioni specifiche, secondo le disposizioni del comma 2 dell’articolo 5 del DL 167/1990, in base al quale:
- per un ritardo inferiore ai 90 giorni si applica la sanzione fissa di 258 euro;
- per un ritardo oltre i 90 giorni, con attività in paesi white list, si applicherà una sanzione che va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
- per un ritardo oltre i 90 giorni, con attività in paesi black list, si applicherà una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.
Queste sanzioni sono quelle previste per il caso in cui le irregolarità non sono sanate spontaneamente dal contribuente. Nel caso diverso in cui questi lo faccia, in quanto violazione in ambito tributario, il contribuente potrà usufruire della possibilità di versare le sanzioni in misura ridotta:
- entro 90 giorni: un nono del minimo, costituito dalla sanzione di 258 euro: 28,67 euro;
- oltre i 90 giorni, ma entro la dichiarazione successiva, con attività in paesi white list: un ottavo del minimo, costituito dal 3% degli importi non dichiarati: 0,38% degli importi non dichiarati;
- oltre i 90 giorni, ma entro la dichiarazione successiva, con attività in paesi black list: un ottavo del minimo, costituito dal 6% degli importi non dichiarati: 0,75% degli importi non dichiarati.
Sarà inoltre possibile effettuare calcoli analoghi per i diversi casi di ravvedimento entro la seconda dichiarazione successiva, oltre di questa ma prima della contestazione, e al momento della contestazione.
Il valore degli importi non dichiarati, che dovrà essere considerato per il corretto calcolo della sanzione, sarà quello indicato alla voce valore finale, per ogni rigo compilato del quadro RW.
Può essere utile precisare che il modello RW non rappresenta una autonoma dichiarazione, motivo per cui, in presenza di dichiarazione dei redditi comunque inviata, sarà possibile regolarizzare la posizione anche oltre i 90 giorni, non potendo per questo realizzarsi la fattispecie dell’omessa dichiarazione.
2) Il codice tributo
Non essendo stato istituito uno specifico codice tributo per questa tipologia di violazioni, per il loro ravvedimento operoso sarà possibile utilizzare il codice tributo generico 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA”.
3) La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 82 del 24 dicembre 2020 esprime il suo punto di vista sul tema del ravvedimento del quadro RW, confermando le sanzioni sopra esposte, in misura fissa o percentuale, a seconda dei casi, anche risolvibili in modalità ridotta con ravvedimento operoso.
Da segnalare che, in base alla risoluzione in oggetto, l’impianto sanzionatorio previsto per le violazioni dichiarative del quadro RW viene considerato indipendente da quello, comunque conseguente, previsto per le violazioni delle imposte IVIE e IVAFE che, a seconda delle tempistiche di regolarizzazione, dovrebbe rientrare, in modo indipendente, nelle fattispecie dell’omesso versamento o dell’infedele dichiarazione.
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4) In arrivo inviti a regolarizzare da parte dell’Agenzia delle Entrate
Giunge notizia che, in questo dicembre 2020, stanno arrivando a molti contribuenti delle cosiddette lettere di compliance (strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per contestare ai contribuenti le anomalie riscontrate sulle loro dichiarazioni dei redditi; per un approfondimento si rimanda all'articolo Compliance: attività finanziarie all'estero) per l’anno 2017, relative proprio a irregolarità sul quadro RW: l’Italia fa parte di un meccanismo internazionale di condivisione delle informazioni sui rapporti finanziari, chiamato CRS DAC2, grazie al quale ottiene numerose informazioni sulle attività estere detenute dai suoi contribuenti. Anche a seguito di ricevimento di un tale invito a regolarizzare, in caso di violazioni accertate sulla dichiarazione del quadro RW e sulle imposte da questo scaturenti, nel caso in cui il contribuente abbia (per l’anno interessato) trasmesso dichiarazione dei redditi, potrà sanare la posizione tramite ravvedimento operoso, come prima indicato.