La legge di bilancio 2021, attualmente all’esame della Camera, in attesa dell’approvazione definitiva, rinnova molte agevolazioni per i datori di lavoro e ne introduce di nuove. Vediamo una prima analisi delle disposizioni più attese in materia di lavoro ovvero:
- Incentivo all’occupazione giovanile
- Sgravio contributivo per le donne
- Contratti a termine: proroga e rinnovi senza causale
- Ulteriori trattamenti di cassa integrazione salariale COVID-19
- Divieto di licenziamento
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In tema di sgravi per assunzioni leggi anche lo speciale Agevolazioni assunzioni 2020 in tempo di Covid .
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1) Legge di bilancio 2020 Incentivo all'occupazione giovanile
Per il biennio 2021-2022 è possibile beneficiare, per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero dei contributi a carico del datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:
- un periodo massimo di 36 mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato che nel caso di trasformazione dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.
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2) Legge di bilancio 2021: sgravio contributivo per le donne
Per il biennio 2021-2022 è possibile beneficiare, per le assunzioni di lavoratrici donne, con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, dell’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’esonero contributivo spetta a condizione che comporti un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilavati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
3) Contratti a termine con rinnovi o proroghe acausali nella nuova legge di bilancio
In questi mesi, la disciplina del contratto a tempo determinato è stata oggetto di interventi normativi (dapprima del c.d. Decreto “Rilancio” e, in seguito, da parte del c.d. Decreto “Agosto”) che hanno modificato le disposizioni previgenti in materia di proroga o rinnovi.
Ora il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede fino al 31 marzo 2021, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, la possibilità della proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato:
- senza indicazione della causale giustificativa (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria);
- per un periodo massimo di 12 mesi;
- per una sola volta (indipendentemente che si tratti di proroga o rinnovo)
Di conseguenza, i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati, anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta mediante sottoscrizione entro il 31 marzo 2021. Il termine del 31 marzo si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell’accordo di proroga, per cui la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine avvenuti tra l’azienda e quel lavoratore.
Inoltre:
- in caso di rinnovo non sarà applicabile il c.d. stop & go, cioè quel periodo di stacco obbligatorio previsto tra due contratti a tempo determinato, per cui si potrà tranquillamente rinnovare il contratto anche il giorno successivo a quello di scadenza del contratto precedente;
- in caso di continuazione di un rapporto in essere, la proroga non dovrà essere conteggiata nel massimale di proroghe (4). In pratica, qualora l’azienda abbia già disposto delle 4 proroghe, potrà comunque provvedere a dare continuità al rapporto di lavoro senza dover prevedere la causale obbligatoria.
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4) Ulteriori trattamenti di integrazione salariale per COVID 19
E’ prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:
- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno Ordinario e di CIGD.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi dell’art. 12 de DL 137/2020 - Decreto “Ristori”), pari al massimo di 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore delle Legge di Bilancio 2021.
Per fruire delle 12 settimane di integrazione salariale non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
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5) Legge di bilancio 2021 e divieto di licenziamento
Il disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede l’estensione del divieto di licenziamento già in vigore fino al 31 marzo 2021.
Il divieto si applica:
- alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo , a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- alle procedure di licenziamento collettive, comprese quelle già avviate e non ancora concluse.
Il divieto di licenziamento resta inapplicabile in caso di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività;
- accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo, limitatamente ai lavoratore che aderiscono su base volontaria;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio.
Si ricorda che la legge di bilancio sarà approvata entro il 31 dicembre 2020 per entrare in vigore il 1 gennaio 2021. Necessario attendere la pubblicaizone in Gazzetta per la conferma ufficiale delle novità.