Le disposizioni previste dall’art. 346 della Direttiva 2006/112/CE in materia di “sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”, recepita nel nostro ordinamento dal DPR 633/72, sono state oggetto di valutazione del Comitato IVA, alla luce della dubbia definizione di oro da investimento, nonché del potenziale assoggettamento dell’oro in forma tonda, ovale o irregolare nell’ambito del regime fiscale, previsto per le cessioni di oro da investimento dall’articolo 10, comma 1, n. 11 del citato DPR.
Tale disposizione normativa, infatti, stabilisce l’applicazione del naturale regime di esenzione IVA alle cessioni di oro da investimento, così come definito dall’art. 344 della direttiva 2006/112/CE, ossia: l’oro sottoforma di lingotti o placchette di peso superiore a 1 grammo, accettato dal mercato e di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superire a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute ad un prezzo che non supera di più dell’ 80 % il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto.
Il tutto, ferma restando l’applicazione in opzione del regime di inversione contabile “Reverse Charge” di cui all’art. 17, comma 5 del DPR 633/72, esercitabile da soggetti compro oro e da altre aziende con qualifica di Operatore Professionale in Oro di cui alla L. n° 7/2000 che producono, trasformano o commercializzano oro da investimento, nei rapporti con operatori economici con partita IVA.
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1) L’intervento chiarificatorio del Comitato IVA nel working paper n° 1000 del 19 ottobre 2020
Tuttavia, occorre osservare che il tenore letterale delle suddette disposizioni, solleva alcune criticità interpretative inerenti l’assoggettamento fiscale specifico delle cessioni di oro avente forma diversa da quella individuata dall’art. 344 della Direttiva comunitaria 2006/112 (lingotti, placche o monete); tanto ha reso necessario l’intervento chiarificatorio del Comitato IVA che, nel working paper n° 1000 del 19 ottobre 2020, ha ritenuto possibile l’inclusione delle cessioni di oro in forma tonda, ovale o irregolare, nell’ambito delle disposizioni fiscali previste per l’oro da investimento.
Nel documento specifico, infatti, l’Organismo chiarisce che la nozione di oro da investimento, in base al combinato disposto dagli artt. 344 della Direttiva 2006/112/CE e 10 del DPR 633/72, sarebbe riconducibile a tutti i beni che: presentano un’oggettiva composizione in oro, hanno un peso superiore a 1 grammo, nonché sono accettati nel mercato dell’oro; il tutto, altresì, sottolineando che la forma di lingotto o placchetta, definita dal comma 1 dell’art. 344 della direttiva comunitaria, è riferita alla principale e più diffusa forma di oro scambiato nei relativi mercati e, conseguentemente, non rappresenterebbe un ulteriore requisito per beneficiare delle misure fiscali di esenzione.
Sulla base di tali osservazioni, dunque, il Comitato IVA afferma che l’oro potrà, in linea generale, rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione del regime di esenzione IVA previsto per le cessioni di oro da investimento (rif. art. 10, comma 1, n. 11 DPR 633/72), anche nel caso in cui la sua forma precipua differisca dal lingotto o dalla placchetta, integrando, pertanto, la fattispecie delle cessioni di oro tondo, ovale o irregolare.
Ad ogni modo, affinché l’oro tondo, ovale o irregolare possa essere ricompreso nella nozione di oro da investimento, è necessaria la sussistenza dei requisiti prioritari individuati dal Comitato IVA, riconducibili alla purezza pari o superiore ai 995 millesimi, e al contempo è necessario che lo stesso sia accettato dal mercato di riferimento.
Occorre, infine, precisare che al principio di esenzione IVA previsto per le cessioni aventi ad oggetto oro da investimento, fanno eccezione le vendite effettuate da “Compro Oro” ovvero da “Operatori Professionali in Oro” di cui alla Legge n° 7/2000 che producono, trasformano o commercializzano oro da investimento, i quali potranno, come sopra anticipato, optare per l’applicazione dell’imposta per le operazioni compiute con cessionari aziende.
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