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5 PER MILLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DILETTANTISTICHE: COME ACCEDERE

5 per mille Associazioni sportive e dilettantistiche: come accedere

Il 5 per mille dell'Irpef alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dopo il Dpcm del 23.07.2020: modalità di iscrizione e rendicontazione

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Le associazioni sportive dilettantistiche “che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, possono essere destinatarie del cinque per mille dell’IRPEF

Tali associazioni furono inserite per la prima volta nell’elenco dei beneficiari del cinque per mille dal 2° comma dell’art. 20 della Legge n° 222 del 2007 (oggi implicitamente abrogato) ed attualmente si ritrovano nell’elenco dei destinatari del cinque per mille contenuto nel 1° comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 111 del 2017, precisamente alla lettera e) di esso. Le società sportive dilettantistiche - SSD sono invece escluse dalla possibilità di partecipare alla ripartizione del cinque per mille.

L’art. 1° del Decreto del Ministro dell’Economia del 2 Aprile 2009, confermato dall’art. 1 del DPCM del 23 Luglio 2020, ha stabilito che queste associazioni sono quelle che svolgono prevalentemente una di queste attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

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1) 5 per mille ASD: come presentare domanda di accreditamento

Le modalità di accreditamento, iscrizione nell’elenco degli enti beneficiari, di riparto ed erogazione dei contributi del cinque per mille dell’IRPEF sono state definite col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 Luglio 2020, adottato di concerto coi Ministri dell’economia e del lavoro, come previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del Dlgs 111/2017. Gli enti beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme ricevute per coprire le spese sostenute per le campagne di sensibilizzazione indirizzate ai contribuenti, pena il recupero delle somme utilizzate a tal fine (art. 7 del Dlgs 111/2017 e comma 4° dell’art. 16 del DPCM del 23/07/2020).

L’art. 2 del DPCM citato prevede che, per ricevere i contributi del cinque per mille, le ASD potenziali beneficiarie debbano accreditarsi presso l’Amministrazione erogatrice degli stessi, vale a dire, presso il CONI – Comitato olimpico nazionale italiano,

Come prevede l’art. 6 dello stesso DPCM, per iscriversi nell’elenchi dei beneficiari del cinque per mille tenuto dal CONI, le ASD devono presentare domanda per via telematica allo stesso CONI per mezzo del modulo (form) presente sul suo sito web entro il 10 Aprile di ogni anno, a partire dal 2021. 

Il modulo della domanda di iscrizione contiene un’autocertificazione, resa dal legale rappresentante dell’ASD, attestante:

  1. la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell’ente;
  2. la sua costituzione ai sensi dell’art. 90 della Legge n° 289 del 1992 (trattata nel Sottoparagrafo 1.3 di questo capitolo);
  3. il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  4. l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  5. la presenza, nell’ambito dell’organizzazione, del settore giovanile;
  6. l’effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni o di soggetti  svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Entro il 20 Aprile 2021 il CONI pubblica sul suo sito web l’elenco degli enti potenziali beneficiari del cinque per mille che si sono iscritti negli elenchi da essi tenuti entro il 10 Aprile

Il legale rappresentante dell’ente può, entro il 30 Aprile 2021, chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. 

Il CONI, entro il 10 Maggio 2021 pubblica l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate indicando per ognuno la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale (artt. da 3 a 6 del DPCM del 23/07/2020). Dato che, come vedremo tra poco, a partire dal 2022 verrà formato l’elenco permanente delle ASD beneficiarie del cinque per mille, la procedura che abbiamo descritta e i relativi termini rimarranno, dal 2022 in poi, solo per i nuovi enti che si iscriveranno in tale elenco.

Le date da ricordare per le Associazioni sportive dilettantistiche

ASD - ADEMPIMENTI E SCADENZE

Presentazione istanza al CONI

entro il 10 aprile

Pubblicazione elenco iscritti sul sito del CONI

entro il 20 aprile

Richiesta di correzione di eventuali errori da parte del legale rappresentante

entro il 30 aprile

Pubblicazione elenco iscritti corretto sul sito CONI

entro il 10 maggio

L’accreditamento ottenuto con l’iscrizione nell’elenco delle ASD potenzialmente beneficiarie del cinque per mille tenuto dal CONI permette a quest’ultimo di formare un elenco permanente pubblicato sul suo sito web entro il 31 Marzo di ogni anno (a partire quindi dal 2022). Quest’elenco è rivisto ogni anno sulla base delle nuove iscrizioni, degli errori corretti, delle revoche e delle cancellazioni intervenute.

Il rappresentante legale dell’ASD beneficiaria ha l’obbligo di comunicare al CONI le variazioni dei requisiti per l’accesso al cinque per mille nei successivi trenta giorni dal verificarsi dell’evento che causa la variazione mediante presentazione, preferibilmente ma non obbligatoriamente telematica, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Se l’ente perde i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari, il rappresentante legale di esso deve sottoscrivere e trasmettere all’Amministrazione competente, entro i successivi trenta giorni, la richiesta di cancellazione dall’elenco citato (art. 8 del DPCM citato).

Il CONI effettua i controlli sugli iscritti agli elenchi per verificare il mantenimento dei requisiti di iscrizione e, se questi vengono a mancare, dispone l’esclusione dell’ente dal riparo del cinque per mille e la sua cancellazione dall’elenco permanente degli enti beneficiari. Sulla base di questi controlli il CONI forma l’elenco degli enti ammessi e quello degli esclusi dal cinque per mille, li pubblica sui propri siti web entro il 31 Dicembre di ogni anno (a partire sempre dal 2022) e li trasmette all’Agenzia delle Entrate ai fini del riparto delle somme.

Entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui i contribuenti possono indicare, in un’apposita scheda, la destinazione del cinque per mille della loro IRPEF, l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web gli elenchi degli enti ammessi od esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite dai contribuenti e dei relativi importi (per esempio, se la scadenza della presentazione delle dichiarazioni è il 30 Settembre quella per questa pubblicazione è il 30 Aprile dell’anno successivo). L’importo totale del cinque per mille destinato dai contribuenti viene iscritto in un apposito fondo del bilancio dello Stato (artt. 9 e 10 del DPCM del 23/07/2020).

2) 5 per mille ASD: riparto del contributo ed erogazione

Per quanto riguarda il riparto del cinque per mille, l’art. 11 del DPCM citato prevede che vengano accreditate agli enti ammessi negli elenchi di cui al capoverso precedente le somme ad essi destinate dai contribuenti (attraverso l’indicazione del codice fiscale dell’ente beneficiario e la firma apposta nell’apposita scheda allegata alla certificazione unica, al modello 730-1 o al modello unico persone fisiche). Se la somma da attribuire è inferiore a 100 Euro essa però non viene accreditata all’ente ma viene ripartita tra tutti gli enti con la medesima finalità di destinazione in proporzione al numero di scelte dei contribuenti espresse mediante l’indicazione del codice fiscale dell’ente (la sola denominazione dell’ente non basta ad effettuare la scelta e le somme rivenienti dalle indicazioni di questo tipe vengono ripartite alo stesso modo). Il cinque per mille viene calcolato sull’IRPEF netta di ciascun contribuente che effettua la scelta e, come stabilito dall’art. 12 del decreto, non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate in ritardo e delle dichiarazioni integrative.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia i dati necessari per ripartire il cinque per mille di un determinato periodo di imposta tra gli enti beneficiari. Gli importi sono ripartiti con decreto del Ministro dell’economia fra le Amministrazioni erogatrici che, per le ASD, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’ente beneficiario non ha diritto al contributo se, prima dell’erogazione di questo, ha cessato l’attività o non svolge più l’attività che dava diritto al cinque per mille (art. 13 del DPCM).

Per ottenere il pagamento del contributo, le ASD beneficiare hanno l’obbligo, entro il 3 Settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno (per esempio, il 2023 se l’impegno delle somme è avvenuto nel 2021), di comunicare alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per l’effettuazione del pagamento (cioè, essenzialmente il codice IBAN del conto corrente dell’ente) entro il 31 Dicembre dello stesso anno.

Gli enti beneficiari che non inviano i dati entro il termine citato nel capoverso precedente perdono il diritto a ricevere il contributo relativo all’esercizio di riferimento il cui importo è versato nuovamente nel fondo del bilancio dello Stato relativo al cinque per mille. Questa disposizione non si applica nel caso di contezioso coi beneficiari fino alla definizione dello stesso (art. 14 del DPCM).

3) 5 per mille ASD: obbligo di rendicontazione

Le ASD che hanno ricevuto i contributi del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, entro un anno dalla ricezione delle somme, e di trasmetterlo all’Amministrazione erogatrice, la Presidenza del Consiglio, entro i successivi trenta giorni, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto deve obbligatoriamente riportare:

  • i dati identificativi del beneficiario (denominazione dell’ente, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, scopo dell’attività svolta dall’ente, nome e recapito del rappresentante legale),
  • l’anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione, la data di questa e l’importo percepito,
  • le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, inclusi i compensi per i collaboratori a qualsiasi titolo e per gli acquisti di beni e servizi, evidenziando che esse servono al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente beneficiario,
  • le altre voci di spesa comunque riconducibili al perseguimento degli scopi istituzionali (cioè previsti dallo statuto) dell’ente beneficiario,
  • il dettaglio degli accantonamenti di somme derivanti dal cinque per mille per la realizzazione di programmi pluriennali aventi durata massima di tre anni, fermo restando l’obbligo di rendicontazione negli anni in cui esse vengono utilizzate (art. 8, 1° comma, del Dlgs 111/2017 ed art. 16, 1° comma del DPCM del 23/07/2020).

Gli obblighi di invio del rendiconto e della relazione valgono solo per le ASD beneficiare che hanno ricevuto contributi di importo superiore a 20.000 Euro. Gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 Euro devono soltanto compilare e conservare il rendiconto e la relazione per dieci anni. Inoltre, l’Amministrazione erogatrice può chiedere all’ente l’invio di ulteriore documentazione ed effettuare controlli amministrativo-contabili anche presso le sue sedi.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di trasmissione o di redazione di cui ai due precedenti capoversi gli stessi enti beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto di cui sopra, dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice nei successivi sette giorni. Se l’ente beneficiario non effettua questa pubblicazione, l’Amministrazione erogatrice deve diffidare il beneficiario ad effettuarla entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ed in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito (2° e 3° comma dell’art. 8 del Dlgs 111/2017 ed art. 16 del DPCM del 23/07/2020).

L’Amministrazione erogatrice dei contributi derivanti dal cinque per mille deve, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, pubblicare sul proprio sito web gli elenchi degli enti beneficiari delle erogazioni con l’indicazione del relativo importo e della data di erogazione, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario. Questo link va pubblicato entro 30 giorni dall’acquisizione delle informazioni di cui al capoverso precedente (art. 15 del DPCM). 

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