L’istituto della cessione della detrazione, o dello sconto in fattura, non sono novità introdotte con dalla nascita del superbonus. Ci si chiede, tuttavia, se le precedenti “versioni” della cessione siano superate oppure ancora vigenti. la risposta al quesito potrebbe esse negativa, nel senso che le precedenti possibilità concesse dalla norma di cedere le detrazioni restano ancora in vigore. Tuttavia pare si sovrappongano.
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1) Come era in origine
Fino all’introduzione dell’art. 121, DL 34/2020, le possibilità di cedere la detrazione è richiedere uno sconto in fattura al fornitore che aveva effettuato i lavori, erano confinate negli interventi previsti dall’art. 14 e dall’art. 16 del DL 63/2013 (cioè ecobonus e sismabonus).
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2) Alternative alla detrazione nell’ambito dell’ecobonus
La misura della cessione è pari alla detrazione concessa, cioè 65% secondo i limiti di spesa previsti.
1) Gli incapienti - i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese da ecobonus, si trovavano nella condizione di “incapienti” (cioè non presentavano un’imposta lorda sufficiente dalla quale detrarre le agevolazioni in questione ai sensi dell’art. 11, co. a 2, e dell’art. 13, co. 1, lett. a), e co.5, lett. a), TUIR) possono optare, in caso di interventi da ecobonus, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (i quali a loro volta hanno facoltà di successiva cessione).
2) Ristrutturazioni energetiche di Primo Livello sulle parti comuni condominiali di importo superiore ad euro 200.000 - A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per queste tipologie di intervento previste dal DM 26 giugno 2015 (Ministro dello sviluppo economico), il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo a sua volta potrà utilizzare le somme sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, oppure potrà cedere il credito acquisito ad altri soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari).
Ricordiamo che tali interventi sono costituiti da interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
3) Interventi di riqualificazione energetica art. 14, DL 63/2013 -, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli di cui al punto 1) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti, ai quali è concessa la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane anche in questo caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
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3) Alternative alla detrazione nell’ambito del Sismabonus
La misura della cessione è pari alla detrazione concessa, cioè 70/75/80/85% secondo i limiti di spesa previsti (euro 96.000)
4) Interventi da Sismabonus ex art. 16, DL 63/2013 (interventi antisismici su immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3) - Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
5) Cessioni di abitazioni antisismiche situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, entro 18 mesi dalla loro costruzione - gli acquirenti possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
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4) Come è oggi
Per comprendere se le normative relative alla cessione o allo sconto in fattura in vigore prima del DL 34/2020 sono superate occorre capire se le tipologie di intervento di cui sopra sono fra quelle elencate dall’art. 121, DL 34/2020, diversamente si dovrà considerare valida ancora la precedente modalità alternativa alla detrazione in dichiarazione.
L’art. 121, prevede la possibilità di cessione della detrazione o di richiesta al fornitore di uno sconto in fattura (con facoltà per chi acquisisce la detrazione di utilizzare il credito maturato in compensazione oppure cederlo a sua volta a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari) relativamente alle spese connesse con i seguenti interventi.
- interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del Tuir)
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 DL 63/2013)
- Interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. Si tratta di interventi di messa in sicurezza sismica effettuati su immobili che sorgono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
- Acquisti di “case antisismiche” previsti dall'art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013)
- Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019)
- Interventi di installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir)
- Interventi per l’ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013)
- Interventi da superbonus del 110% (art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni)
Alla luce di quanto sopra possiamo affermare quanto segue.
Interventi da ecobonus
Relativamente alle fattispecie elencate ai punti 1) e 3), con l’introduzione dell’art. 121, DL 34/2020, le norme inerenti la cessione vengono superate dalla possibilità non solo di cedere la detrazione (unica opzione prevista all’epoca) ma anche di poter richiedere lo sconto in fattura al fornitore. E non solo, quanto previsto al punto 3) relativamente al divieto di cessione alle banche o agli intermediari finanziari, si ritiene possa venire superato dalla formulazione dell’art. 121, che ne prevede la cessione anche a questi ultimi soggetti. Ovviamente, qualora si tratti di interventi che beneficiano del superbonus 110% la misura ceduta o scontata sarà ovviamente non quella originaria ma quella relativa al 110%. In merito al caso 2), inerente le Ristrutturazioni energetica di Primo Livello, la situazione è opposta, in origine era possibile solo la richiesta di uno sconto in fattura pari alla detrazione, ad oggi, con l’introduzione dell’art. 121, è possibile anche la cessione della detrazione. fermi rimangono in questo caso i limiti minimi di spesa pari ad euro 200.000.
Interventi da sismabonus
Relativamente alle fattispecie descritte ai punti 4) e 5), può dirsi lo stesso di quanto concluso per le fattispecie 1) e 3), cioè aggiunta della possibilità di richiedere lo sconto in fattura, con successiva cessione facoltativa anche a istituti di credito ed intermediari finanziari.
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