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QUALI SPESE ACCESSORIE RIENTRANO NEL SUPERBONUS 110%

Quali spese accessorie rientrano nel superbonus 110%

Alla detrazione del superbonus 110% concorrono non solo le spese connesse agli interventi ma anche le spese accessorie:ecco un elenco delle spese agevolabili

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Le spese direttamente connesse con quegli interventi che concorrono al superbonus del 110% beneficiano anch’esse della maggiore detrazione, ma vi sono alcune eccezioni che vale la pena di andare a verificare in quanto la loro errata detrazione potrebbe rendere vana tutta la detrazione.

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1) Le spese accessorie, una prima classificazione

In prima battuta è possibile suddividere le spese connesse al superbonus in tre tipologie distinte: 

  • le spese direttamente connesse alla realizzazione dei lavori, cioè le spese principali (nel caso ad esempio di un intervento che comporti la sostituzione dell’impianto di climatizzazione la spesa principale sarà costituita dall’acquisto del materiale e dalla relativa installazione),
  • le spese accessorie connesse alla realizzazione dei lavori (quali ad esempio, sempre nel caso del punto precedente le eventuali opere murarie per l’adattamento della struttura preesistente che favoriscano l’installazione del nuovo impianto),
  • le spese accessorie non direttamente connesse all’effettuazione materiale dei lavori, ma che concorrono alla riuscita del progetto (ad esempio quelle dei professionisti che provvedono alla progettazione e supervisionano l’installazione con il collaudo finale). 
    Sono tre tipologie di spese che ruotano direttamente intorno alla maggiore detrazione del 110% introdotta dall’art. 119, DL 34/2020 e risultano essere anch’esse detraibili con egual misura. E’ bene, però, considerare che per quanto dette spese possano apparire direttamente afferenti l’intervento e conseguentemente possano apparire detraibili, l’agenzia delle entrate ha chiarito che non tutte godono del beneficio fiscale.

2) Le spese accessorie detraibili

Per una disamina delle spese accessorie detraibili occorre fare riferimento, oltre alla documentazione di prassi dell’agenzia delle entrate, dell’art. 5, DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti, pubblicato in GU il 5 ottobre 2020). 

L’art. 5 fornisce una elencazione che riteniamo non sia definitivamente esaustiva, in quanto, anche nel Telefisco 110% alcune particolarità sono emerse. Per espressa previsione normativa sono considerate spese detraibili quelle sostenute per: 

  • interventi sugli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto Requisiti, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie quali: 
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; 
    • demolizione, ricostruzione o spostamento degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
  • interventi sulle finestre, elementi non opachi, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto Requisiti, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie quali:
    • la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • le integrazioni e sostituzioni di componenti vetrati; 
    • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: 
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici; 
    • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, 
    • le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione; 
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte.
  • Interventi di riduzione del rischio sismico, comprensivi dei costi relativi alla effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili, nonché 
  • tutte le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi comprensive di quelle per la redazione delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonchè quelle per le apposizioni dei visti di conformità.

Nella pratica: 

  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

3) Le spese non detraibili, seppur connesse: due casi particolari

Una particolarità da rilevare consiste nel fatto che vi sono due particolari tipologie di spese che per quanto connesse agli interventi di cui abbiamo scritto, non sono detraibili. Si tratta di: 

  • APE iniziale e lo studio di fattibilità delle operazioni, fatte al fine di stabilire quale la classe energetica di partenza dell’immobile nel caso si voglia effettuare il doppio salto energetico previsto dal superbonus. In questo caso tali spese saranno detraibili nel solo caso in cui i lavori vengano effettivamente realizzati. 
  • il compenso dovuto all’amministratore per la gestione di tutte le pratiche e la rendicontazione delle spese connesse al 110%. A tale spesa straordinaria sostenuta dai condòmini ha posto il diniego alla detrazione l’agenzia delle entrate nel Forum Telefisco del giorno 27 ottobre. Infatti il Fisco ha risposto non ammettendo in detrazione tale natura di compenso poiché sebbene considerato straordinario appartiene alla sfera di attività che in maniera ordinaria svolge l'amministratore a supporto dei condomini stessi.
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