Il diritto societario italiano per tradizione dedica molta attenzione alle operazioni sul capitale sociale, tra le quali rientra appunto il caso del suo aumento.
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Per un approfondimento sul tema si veda l’articolo: Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
1) L’operazione di aumento del capitale sociale
Prima della riforma del diritto societario, le norme di settore erano in larga misura strutturate per le Società per azioni, alle quali le altre forme societarie (Società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni) attingevano per rimando. Dopo la riforma, come conseguenza della personalizzazione della Società a responsabilità limitata, divenuta strumento ibrido che coniuga aspetti sia delle società di capitali che di quelle di persone, il Legislatore ha previsto delle norme specifiche per questa tipologia societaria, senza però modificarne la ratio di fondo che rimane uniforme tra le diverse tipologie societarie.
Essendo l’indicazione espressa dell’ammontare del capitale sociale uno degli elementi obbligatori ed imprescindibili dell’atto costitutivo, di conseguenza l’aumento del capitale sociale si configura come una modifica dell’atto costitutivo e come tale di competenza esclusiva dell’assemblea, che dovrà deliberare con le maggioranze previste appunto per la modifica dell’atto costitutivo. Nello specifico, nelle Società per azioni, in base all’articolo 2365 del Codice civile, la modifica dell’atto costitutivo richiederà l’assemblea straordinaria, ed in base all’articolo 2368 comma 2 del Codice civile “l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”.
In base all’articolo 2369 comma 3 del Codice civile “in seconda convocazione [...] l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”, e in base all’articolo 2369 comma 7 del Codice civile “nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”
Invece nelle Società a responsabilità limitata l’assemblea è unica, e per il caso della modifica dell’atto costitutivo, in base all’articolo 2479bis comma 3 del Codice civile “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e [...] con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.
In base all’articolo 2436 del Codice civile, per la redazione del verbale dell’operazione di ricapitalizzazione è richiesto l’intervento notarile, e l’aumento del capitale sociale dovrà essere comunicato al Registro delle imprese entro trenta giorni, ai sensi dell’articolo 2444 del Codice civile.
L’unica deroga al vincolo assembleare è espressa dall’articolo 2443 del Codice civile, il quale al comma 1 prevede che “lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese”.
Tale vincolo quinquennale, in base all’articolo 2481 comma 1 del Codice civile, non vige per le Società a responsabilità limitata.
In linea generale una operazione di ricapitalizzazione, in base all’articolo 2438 e 2481 comma 2 del Codice civile, non potrà essere eseguita finché il capitale sociale fino a quel momento sottoscritto non sia stato per intero versato dai soci.
Una operazione di aumento del capitale sociale può dirsi gratuita o a pagamento. Si dirà a pagamento quando l’aumento avverrà tramite nuovi conferimenti, in natura o in crediti o in denaro (mai in servizi o in prestazione d’opera), da parte dei soci; si dirà gratuita quando l’operazione avverrà attraverso la trasformazione di riserve in capitale sociale.
Per tutte le società di capitali, in base all’articolo 2441 comma 1 e 2481-bis comma 1 del Codice civile, vige il diritto di proporzionalità, secondo il quale dovrà essere data la possibilità ai soci di sottoscrivere il nuovo capitale sociale in proporzione alle quote o alle azioni possedute. Gli stessi articoli, nel proseguo indicano modalità e limiti di tale principio di proporzionalità, che può avere, a seconda della tipologia di società, maggiori o minori eccezioni o deroghe (argomento che si approfondirà nel paragrafo successivo).
L’aumento gratuito di capitale consiste nel passaggio a capitale sociale di riserve ed altri fondi disponibili, in base agli articoli 2442 e 2481 del Codice civile: il questo caso il principio di proporzionalità dovrà essere rispettato in modo dogmatico.
Una stessa operazione di aumento di capitale, deliberata dalla medesima assemblea, può contestualmente prevedere sia nuovi conferimenti, sia la trasformazione di riserve disponibili in capitale sociale: in questo caso l’aumento di capitale si dirà misto.
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2) Le novità del 2020
L’articolo 44 del DL 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, comunemente chiamato Decreto Semplificazioni, modifica alcuni articoli del Codice civile che regolano aspetti specifici della normativa sull’aumento del capitale sociale, in modo particolare per il caso delle Società per azioni.
Le misure introdotte dall’articolo 44 possono essere divise in due categorie: quelle di natura temporanea e quelle di natura strutturale.
La prima delle disposizioni transitorie prevede, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di rafforzare la capitalizzazione delle società con il voto favorevole della maggioranza semplice in vece della maggioranza rafforzata prevista dal Codice civile: nello specifico, le assemblee di tutte le tipologie di società di capitali, fino al 30 giugno 2021, possono deliberare aumenti di capitale con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea (straordinaria in caso di Società per azioni e Società in accomandita per azioni e l’unica assemblea per le Società a responsabilità limitata), a condizione che in quella sede sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, anche quando lo statuto prevede quorum deliberativi superiori a quelli previsti dal Codice civile.
L’ambito di applicazione è limitato ai nuovi conferimenti a pagamento, siano essi in denaro o in natura o in crediti, che incrementano il patrimonio della società.
Le stesse maggioranze semplici possono essere utilizzate anche per modificare lo statuto delle società al fine di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale.
Il limite temporale del 30 giugno 2021 si riferisce alle deliberazioni assunte dall’assemblea, non rilevando il momento di effettiva esecuzione dell’operazione di aumento di capitale, che può avvenire concretamente anche in data successiva.
Ancora in deroga temporanea al regime ordinario, fino alla stessa data del 30 giugno 2021, l’articolo 44 del decreto Semplificazioni prevede che le Società per azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione possano deliberare aumenti di capitale a pagamento escludendo il diritto di opzione dei soci, anche in mancanza di relativa previsione statutaria, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al loro valore di mercato (a tutela dei soci e del valore della partecipazione): l’esclusione in esame può essere applicata a una ricapitalizzazione non superiore al 20% del capitale esistente al momento della deliberazione. Anche i questo caso valgono le delibere approvate dall’assemblea straordinaria alla data del 30 giugno 2021, a prescindere dalla concreta effettività temporale dell’operazione.
Anche le misure a regime, introdotte dall’articolo 44 del DL 76/2020, intervengono per modificare la disciplina dell’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci per le Società per azioni, modificando i commi 2, 3, 4 dell’articolo 2441 del Codice civile. Questo prevedeva, per le società non quotate in mercati regolamentati, che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni dovevano essere offerte ai soci in misura proporzionale al numero di azioni possedute, e che coloro che esercitavano tale opzione acquisivano il conseguente diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni o delle obbligazioni rimaste invendute; invece, in caso di società quotata su un mercato regolamentato, le azioni rimaste in-optate dovevano essere offerte sullo stesso mercato entro il mese successivo alla scadenza e per un numero di sedute non inferiore a cinque; sempre per le solo società quotate, era anche possibile escludere il diritto di opzione in una operazione di ricapitalizzazione di ammontare non superiore al 10% del capitale pre-esistente, sempre che la possibilità fosse prevista dallo statuto, e che il prezzo di emissione delle azioni corrispondesse al loro valore di mercato di mercato.
Il Decreto Semplificazioni novella parzialmente queste previsioni: il termine minimo concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione passa da 15 a 14 giorni; l’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati (in alternativa al diritto di prelazione dei soci, previsto solo per le società non quotate) viene esteso anche alle imprese con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; il numero minimo di sedute durante le quali le azioni in-optate devono essere offerte passa da cinque a due; la possibilità di escludere il diritto di opzione, per un ammontare pari al 10% del capitale sociale fino a quel momento esistente, è esteso alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.
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3) Le agevolazioni fiscali
Rientrano nel programma legislativo orientato a sostenere le imprese in difficoltà per superare la difficile situazione economica attuale, in questo caso incentivando la ricapitalizzazione delle società, due agevolazioni fiscali introdotte dall’articolo 26 del DL 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), come convertito dalla Legge 77/2020.
L’obiettivo della norma è favorire la capitalizzazione delle società di media dimensione attraverso il riconoscimento di due distinti crediti di imposta, uno in capo al socio l’altro in capo alla società stessa.
In caso di aumento di capitale sociale effettuato dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, al socio che ha deciso di versare conferimenti in denaro è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% dell’importo effettivamente conferito.