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COMPRO ORO, FATTURAZIONE IN REVERSE CHARGE: CODICI NATURA E LORO INTERPRETAZIONI OGGETTIVE

Compro oro, fatturazione in reverse charge: codici natura e loro interpretazioni oggettive

Per le cessioni di oro destinato a fusione i “codici natura” definiti dall’agenzia delle entrate trovano corrispondente riscontro nei vari “campi” della dichiarazione IVA

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L’Agenzia delle Entrate, con il  Provvedimento n. 166579/2020 del 20 Aprile 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche attinenti i codici “Tipo Documento” e “Natura Operazione” da utilizzare nella fatturazione elettronica per le operazioni soggette a Reverse Charge IVA di cui all’art. 17 del Dpr 633/72 tra cui rientrano, al comma 5, le cessioni di materiale d’oro e oggetti preziosi usati destinati esclusivamente alla fusione.

Tali nuove specifiche, obbligatorie dal 1 Gennaio 2021 e adottabili in via facoltativa, a partire dal 1 Ottobre 2020 fino al 31 Dicembre prossimo, coinvolgono sia per il fornitore/cedente all’atto della predisposizione e successiva emissione della fattura elettronica, sia il cessionario nel procedimento di integrazione della fattura medesima attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)

1) I codici natura per il fornitore

Stando alle indicazioni contenute nell’Allegato A del suddetto provvedimento, il fornitore di materiale d’oro e/o oggetti preziosi usati destinati alla fusione che emette il documento (fattura elettronica) in Reverse Charge IVA, non avrà più a disposizione un solo codice “Natura” (N6) generico per identificare l’operazione, bensì si troverà dinanzi a 9 differenti codifiche corrispondenti ad altrettante fattispecie (da N6.1 a N6.9) che si elencano di seguito:

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro 

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile 

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati 

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico 

N6.9 inversione contabile – altri casi

Per quanto di specifico interesse, il soggetto che cede oro nella forma di materiale d’oro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n° 7/2000, nonché oggetti preziosi usati destinati alla fusione, deve dovrà emettere fattura elettronica avendo cura di utilizzare il codice “Natura” N6.2 corrispondente a “inversione contabile - cessione di oro e argento puro”.

2) Il codice N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro: alcuni chiarimenti

Proprio in riferimento alla cessione di oggetti preziosi usati destinati a fusione (rif. D.lgs n° 92/2017), sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa la corretta applicazione del codice natura in fattura elettronica; questo, in quanto la descrizione riportata al codice N6.2 “cessione di oro e argento puro” sembrerebbe esclusivamente riferibile alle cessioni di oro riconducibili alla Legge n° 7/2000, tanto da indurre a pensare che il codice N6.1 “cessione di rottami e altri materiali di recupero” possa essere maggiormente indicato per la fattispecie in questione.

Ciò nonostante, logiche deduzioni e indicazioni operative per la predisposizione del modello Dichiarazione IVA consentono di superare i suddetti dubbi operativi confermando l’effettiva corrispondenza del codice natura N6.2 anche alle cessioni di oggetti preziosi usati destinati a fusione. Occorre, infatti, specificare che, seppur la vendita di oggetti preziosi usati per la successiva fusione abbia il suo specifico ambito normativo ai fini amministrativi e antiriciclaggio (rispettivamente T.U.L.P.S. e D.lgs n° 92/2017), ai soli fini fiscali, questa viene assimilata alla cessione di materiale d’oro di cui alla L. n° 7/2000. 

Altresì, dal modello di istruzioni relativo alla predisposizione della Dichiarazione IVA per l’anno 2019 e dalla definizione di “Oro diverso da quello di investimento” contenuta nella relativa appendice (rif pag. 77) e cioè “rottami non più idonei al consumo finale destinati ad una successiva lavorazione o trasformazione”, è possibile trovare un corrispondente riscontro del codice “natura” N6.2 “cessioni di oro e argento puro” definito dall’Agenzia delle Entrate con il campo 3 sottostante al Rigo VE 35 della Dichiarazione IVA riferito alle operazioni effettuate in applicazione del reverse charge.

Dal modello in questione, infatti, si evince che rientrano nel campo 3 del Rigo VE 35 (Dichiarazione IVA) le: “cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta”.

Questo consente, quindi, incontrovertibilmente, di confermare che le cessioni in reverse charge di preziosi usati destinati alla fusione dovranno riportare in fattura elettronica il codice N6.2 “cessioni di oro e argento puro” e non il codice N6.1; quest’ultimo, infatti, si riferisce alle operazioni aventi ad oggetto rottami ed altri materiali di recupero di cui all’74, commi 7 e 8, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi.

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