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E-COMMERCE: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORTARE MERCI DI VALORE TRASCURABILE

E-Commerce: procedura semplificata per importare merci di valore trascurabile

Procedure dichiarative a dati ridotti per importazioni beni non superiori a 22 Euro derivanti da vendite effettuate su piattaforme telematizzate e destinati a soggetti privati

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare n. 40/2020 del 23 ottobre 2020 ha chiarito i principali aspetti relativi alla procedura per l’autorizzazione di iscrizione nell’elenco “e-commerce P4I-B2C” (Platform For Import - Business to Consumer)prevista per gli operatori economici che importano beni di valore trascurabile e che sono destinati a soggetti privati (Business to Consumer).

La Circolare in commento definisce in dettaglio quanto già disposto dalle Dogane con la Determinazione Direttoriale n. 344910/RU del 6 ottobre 2020, con la quale è stato previsto che in attesa dell’entrata in vigore delle norme del c.d. pacchetto IVA, è possibile rilasciare un’apposita autorizzazione a tutti quei soggetti che effettuano operazioni di importazioni di beni di valore non superiore a 22 € la cui vendita è stata originata nell’ambito delle cessioni realizzate attraverso piattaforme telematizzate. La stessa Determinazione Direttoriale già precisava che l’autorizzazione ad essere iscritti nell’elenco e-commerce P4I-B2C potesse essere rilasciata in via preventiva e con una validità annuale.

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1) Requisiti per la presentazione dell'istanza

Gli operatori che intendono essere ammessi alla semplificazione dovranno presentare istanza utilizzando il formulario di cui all’allegato 1 della Circolare e presentarlo all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti di tipo soggettivo e oggettivo a cui dovrà rispondere l’istante.

In particolare, il documento di prassi individua i seguenti requisiti:

1. effettuazione di un numero minimo di 50.000 singoli mensili di importazione;

2. possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;

3. utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;

4. tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;

5. possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;

6. organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione - per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;

7. predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di Dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

Le merci oggetto della semplificazione, all’arrivo presso l’Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e dopo l’esecuzione dei controlli di sicurezza selezionati, vengono vincolate al regime di transito per lo spostamento presso i magazzini autorizzati.

Le Dogane precisano che già al momento della presentazione dell’istanza devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 2 e con riferimento al punto 3 si puntualizza che l’istante deve essere già in possesso dell’autorizzazione AEO (AEO per le semplificazioni doganali o AEO cd. “Full”).

Un altro aspetto importante che viene rilevato nella Circolare è quello relativo al punto 7, ovvero, l’operatore economico autorizzato dovrà effettuare delle verifiche periodiche, anche a posteriori, sul destinatario finale, in particolare per controllare, oltre la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarate, il valore di transazione ai sensi degli art. 70 e seguenti.

2) Istruttoria e casi di inapplicabilità

Ricevuta l’istanza e previo esame della completezza delle dichiarazioni rese e relativi allegati, l’Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo, avendo cura d’informare la Direzione Territoriale di appartenenza.

Al termine dell’istruttoria l’Ufficio redige ed invia una relazione, nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell’istanza o dalla ricezione dell’eventuale integrazione, alle Direzioni centrali contenente una valutazione, opportunamente motivata, sull’accoglimento o meno dell’istanza.

Entro 10 giorni dal termine della fase istruttoria, la Direzione dogane provvede all’iscrizione del soggetto nell’elenco nazionale e-commerce P4I-B2C e ne dà comunicazione al soggetto ed agli Uffici competenti per l’attivazione ed il controllo.

Dunque, l’Ufficio competente predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto abilitato alla semplificazione e le modalità nonché la periodicità di esecuzione dei controlli.

Infine, viene precisato che la semplificazione non è applicabile alle importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, etc.); la medesima esclusione è prevista per le merci soggette a specifici divieti e restrizioni.

3) Compliazione della dichiarazione doganale

Il Documento di prassi, inoltre, individua dettagliatamente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale.

Tra le principali indicazioni, vanno segnalate quelle relative al campo 33 della dichiarazione, infatti, sarà sufficiente indicare il codice TARIC convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta. Allo stesso modo, al campo 8 (“Destinatario”), in deroga alle generalità del destinatario della spedizione con indirizzo e Codice fiscale se conosciuto, potrà essere inserito il codice EORI del soggetto dichiarante solo qualora l’Ufficio delle Dogane riscontri la possibilità dal sistema di gestione interno della società di associare la dichiarazione alle generalità del destinatario.

Allegati

Determina Direttoriale Prot. 344910
Circolare Doganale n 40 del 23 ottobre 2020
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