Nell’ambito dell’accertamento tributario l'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, di cui al co. 4 dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Ufficio e contribuente, finalizzato a definire le rispettive posizioni oltre a tentare di evitare l'instaurazione di un contenzioso giudiziario.
La conseguenza è che l'eventuale omissione viene sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale all’allegazione dei dati e dei documenti non forniti in quell’ambito. Tale inutilizzabilità consegue in modo automatico all'inottemperanza all'invito, potendo beneficiare il contribuente di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui al co. 5 dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973, ossia depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11835/2020, (di cui alleghiamo copia in calce all'articolo.)
Perché possa trovare applicazione la preclusione disciplinata dal co. 4 dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, tuttavia, pare imprescindibile che la documentazione a cui la limitazione si riferisce sia stata esplicitamente richiesta dall’Ufficio, dovendosi interpretare tale disposizione normativa coerentemente con il diritto alla difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione e con il principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 53 della Carta costituzionale (Cass. ord. n. 16548/2018).
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1) Orientamenti differenti sulla mancata accettazione degli inviti del Fisco
La Suprema Corte, in più di un’occasione, ha affermato infatti che “l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza’ (Cass. n. 7011/2018).
Il Giudici di piazza Cavour hanno inoltre precisato, superando un datato orientamento (Cass. sent. n. 28049/2009), che l’omissione deve risultare consapevole e intenzionale, oltre che finalizzata a ostacolare la verifica documentale (Cass. ord. n. 7011/2018).
Siamo in presenza, pertanto, di orientamenti differenti nei quali:
- in quello più rigoroso, al contribuente abulico e inadeguato nell’assicurare la necessaria collaborazione all’attività di accertamento non può essere consentito, fatti salvi i meri casi di forza maggiore, di riguadagnare le prerogative difensive pregiudicate dal comportamento omissivo mentre
- nell’altro le pronunce, coscienti del rischio di incostituzionalità e di iniquità scaturente dall’applicazione letterale della preclusione normativa, identificano i presupposti necessari al fine di procedere ad applicare il principio di inutilizzabilità esclusivamente nel caso in cui sussistano una specificamente richiesta destinata a specifici documenti, la statuizione di un ragionevole termine per ottemperare oltre all’indicazione, nell’invito, della possibilità che si possa incorrere nell’inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Tuttavia, la presenza di indirizzi interpretativi propensi ad applicare in maniera inflessibile la preclusione afferente la mancata risposta agli inviti deve persuadere i contribuenti a essere particolarmente cauti, evitando di ignorare l’obbligo di risposta agli inviti che indiscutibilmente la norma statuisce.
Qualora le informazioni richieste non risultassero nella disponibilità immediata del contribuente, quest’ultimo dovrebbe in ogni caso dare seguito alle sollecitazioni provenienti dall’Ufficio, depositando quanto in suo possesso e preannunciando la consegna della documentazione mancante in tempi ragionevoli (Cass. sent. n. 453/2013) in considerazione del fatto che, se anche dovesse prevalere l’orientamento giurisprudenziale maggiormente garantista, lo stesso non potrebbe assicurare una completa protezione al contribuente che dovesse ignorare consapevolmente le richieste provenienti dall’Amministrazione finanziaria
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