Con l’emanazione delle linee guida e le check-list dedicate, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha chiuso il cerchio intorno all’apposizione del visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura derivanti da interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico.
Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”).
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1) Il superbonus in breve
In particolare, il Superbonus, a differenza delle predette agevolazioni, prevede un’aliquota di detrazione più elevata, e una differente modalità di fruizione dell’agevolazione in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è possibile optare per un utilizzo alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione.
Per fruire della detrazione
Da un punto di vista generalizzato, per godere della maggiore detrazione del 110% in sede di dichiarazione dei redditi è necessario effettuare gli adempimenti normalmente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici.
- pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- Acquisire e conservare tutta la documentazione necessaria relativi ai titoli abilitanti (prova della proprietà dell’immobile o prova dei diritti reali di godimento su esso, nonché le relative autorizzazioni ad effettuare i lavori, se obbligatorie, oppure le idonee autocertificazioni nel caso in cui le autorizzazioni non siano necessarie per la tipologia di intervento)
Per cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura
In aggiunta agli adempimenti di cui sopra, è necessario acquisire:
- l’asseverazione resa dal tecnico professionista del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%
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2) Il visto di conformità e le check-list FNC
Il visto di conformità, in particolare, è rilasciato secondo quanto disposto dall’art. 35, DLgs 241/1997 (visto leggero) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a:
- verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati,
- verificare la corrispondenza documentale con quanto necessario ad ottenere la detrazione del 110%.
Proprio per favorire i professionisti obbligati all’apposizione del visto nonché per fornire loro delle linee guida comuni a tutti i professionisti stessi, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il 21 ottobre sul proprio sito istituzionale 3 documenti.
- Uno in formato pdf che riporta i tratti fondamentali delle regole che disciplinano l’apposizione del visto,
- due documenti in formato word, quindi modificabili secondo l’esigenza, che riportano le check list dei controlli che, in base ai casi, devono essere effettuati.
Da un esame della documentazione pubblicata dalla FNC emerge tuttavia un particolare che riteniamo sarà oggetto di futuri ed immediati aggiornamenti.
Infatti, non sono state recepite le modifiche introdotte all’art. 119, DL 34/2020 dalla conversione in legge del DL 104/2020. In particolare, si ritiene che debbano essere inclusi nelle check-list tutte le modifiche relative all’aumento del 50% del limite massimo di spesa nel caso in cui gli interventi antisismici al 110% avvengano su immobili situati in territori colpiti da eventi sismici ed inseriti negli elenchi allegati al DL 189/2016. La motivazione della necessità di recepire nella check-list tali modifiche consiste nel fatto che esse influiscono sul calcolo dell’ammontare della detrazione da cedere o da scontare e l’informazione potrebbe decisamente essere utile ai fini della verifica dell’istanza da vistare.
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3) Per concludere
Da ultimo si segnala che l’art. 121, DL 34/2020 permette l’alternativa fra cessione e sconto in fattura non solo per le spese che danno diritto al superbonus, ma anche per quelle spese connesse ad interventi che permettono di ottenere le altre detrazioni connesse ad interventi sugli immobili, in vigore anche prima che venisse introdotta la maggiore detrazione del 110%.
Per chiarezza vengono elencati di seguito gli interventi per i quali si può cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura, precisando che quelli obbligati al visto di conformità sono solo quelli da superbonus.
- Interventi che danno diritto al superbonus (trainanti e trainati da un lato e antisismici dall’altro)
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16bis, co. 1, lett a) e b), TUIR): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari (oltre alla manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali),
- interventi di efficienza energetica (ecobonus in genere regolato dall’art. 14, DL 63/2013), come ad esempio interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre con i relativi infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici nonché gli interventi finalizzati congiuntamente sia al risparmio energetico che alla riduzione del rischio sismico (eco-sismabonus),
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus),
- acquisto delle “case antisismiche”,
- bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020
- installazione di impianti fotovoltaici indicati (art. 16-bis, co. 1, lett. h), TUIR,
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
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