La Legge di Bilancio 2021 al c. 83 estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Un breve riepilogo per orientarsi sulle rivalutazioni dei beni di impresa attualmente in vigore rimandando a chi è interessato all'ebook Il nuovo regime di rivalutazione DL 104/2020 (eBook) da cui è tratto questo breve speciale
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1) Il quadro normativo delle Leggi di rivalutazione
In più occasioni, il Legislatore è intervenuto emanando leggi speciali volte a concedere alle imprese la possibilità di adeguamento dei valori di “libro” a quelli correnti, favorendone, al contempo, il rafforzamento patrimoniale. Suddette leggi offrono l’opportunità di riflettere in bilancio il valore recuperabile dei beni, derogando agli ordinari criteri di valutazione previsti all’art. 2426, Codice Civile ed ai principi contabili, imperniati perlopiù al concetto di costo storico.
Le norme elaborate nel corso degli ultimi anni poggiano sull’impianto prescritto dalla Legge n. 342/2000, la quale fissa elementi comuni e regole di base da osservare nel processo di rivalutazione degli elementi patrimoniali. Tale legge ha rappresentato l’incipit di una serie di regimi di rivalutazione di volta in volta reintrodotti al fine di consentire una rappresentazione contabile quanto più aggiornata dell’impresa.
In questa legge si prevedeva, agli artt. da 10 a 16, la facoltà di procedere ad una rivalutazione volontaria ed onerosa dei beni d’impresa materiali ed immateriali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e relative addizionali, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio. Le modalità attuative della rivalutazione venivano fissate dal D.M. 162/2001, il quale definiva specifiche tecniche di rivalutazione, criteri di individuazione delle categorie omogenee di beni rivalutabili ed il regime fiscale delle poste patrimoniali formatesi a fronte della rivalutazione degli asset.
Alcune di queste regole rivivono all’interno dei regimi attualmente vigenti, costituendo la base giuridica di riferimento.
In dettaglio, allo stato attuale, coesistono i seguenti istituti:
- Rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 commi da 696 a 704, L.160/2020), così come estesa dal “Decreto Liquidità” ai bilanci successivi al 2019;
- Rivalutazione gratuita dei beni alberghieri prevista dal “Decreto Liquidità” (art. 6-bis, D.L. 23/2020);
- Nuova rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dal “Decreto Agosto” (art. 110, D.L. 104/2020).
- Modifica dell'articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020 a cura della Legge di Bilancio 2021 con l'introduzione di un nuovo comma 8-bis, per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 324 del 2000, prevedendone l'applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2) Una tabella riepilogativa delle rivalutazioni attualmente in vigore
Nella tabella sottostante, si focalizzano le caratteristiche principali delle richiamate rivalutazioni.
Regime | Rivalutazione ex Legge di Bilancio 2020 prolungata | Rivalutazione ex Decreto Agosto | Rivalutazione beni settore alberghiero e termale |
Soggetti ammessi | Imprese Oic adopter | Imprese Oic adopter | Imprese Oic adopter operanti nel settore alberghiero o termale |
Beni rivalutabili | Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate | Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate | Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate |
Esercizio di rivalutazione | 2020, 2021, 2022 | 2020 | 2020, 2021 |
Modalità di rivalutazione | Categorie omogenee | Singolo bene | Categorie omogenee |
Riconoscimento fiscale maggior valore | Automatico e oneroso | Facoltativo e oneroso | Automatico e Gratuito |
Imposta sostitutiva | 12% beni ammortizzabili/10 % beni non ammortizzabili | 3% | Non dovuta |
Decorrenza effetti fiscali | Terzo esercizio successivo | Esercizio successivo a quello di rivalutazione | Immediato |