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REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE: CONSULTABILE DA TUTTI DAL 13.12

Registro unico nazionale terzo settore: consultabile da tutti dal 13.12

RUNTS per tutti dal 13 dicembre: il Lavoro informa delle funzioni gratuite. Che cos'è il RUNTS, riepilogo delle regole

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Con una nota pubblicata sul proprio sito il Lavoro informa del fatto che dal 13 dicembre 2023 il RUNTS è accessibile a tutti i cittadini.

Nel dettaglio, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è consultabile da parte di tutti i cittadini e alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione “Ricerca enti” è possibile:

  • visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.) 
  • scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119mila enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.

Ricordiamo che con Decreto Ministeriale n 106 del 15 settembre 2020ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore si disciplina quanto segue:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

1) RUNTS: che cos'è

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n 117 per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente:

  • di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) 
  • o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; 
  • di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; 
  • nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. 

Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Con recente avviso il Ministero ha informato del fatto che dal 13.12.2023 tutti i cittadini possono accedervi gratuitamente.

Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal DM n106/2020 e allegati.

2) RUNTS: chi può iscriversi

Possono iscriversi al RUNTS:

  • le organizzazioni  di volontariato (ODV),
  • le associazioni di promozione sociale (APS), 
  • gli enti  filantropici,
  • le reti associative, 
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, 
  • le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, 
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS. 

Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

3) RUNTS: esito della domanda

Ai sensi del comma 2 dell’art 47 del codice del terzo settore, che regolamenta l’iscrizione al registro, sarà poi l’ufficio del RUNTS competente della Regione o della Provincia Autonoma in cui l’ente ha sede, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

La procedura di verifica sulla piattaforma informatica del RUNTS serve a determinare la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte oltre che la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione che qualora tutte in regola condurranno al provvedimento di iscrizione.

L’ufficio infatti, entro 60 giorni dalla domanda, presentata seguendo apposite modalità indicate nel decreto e nell’Allegato B, può:

  • iscrivere l’ente,
  • rigettare l’iscrizione con provvedimento motivato,
  • invitare l’ente a completare, rettificare o integrare la domanda.

Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard tipizzato il termine di cui sopra di 60 giorni è ridotto a 30 giorni.

Allegato

Decreto Ministeriale n. 106 del 15.09.2020 + Allegati
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