L’articolo 119 del DL 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 77/2020, introduce l’agevolazione fiscale “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”: per gli anni 2020 e 2021 viene istituito un insieme di agevolazioni fiscali che ha come beneficiari le persone fisiche, fuori dalla sfera imprenditoriale o professionale, e per oggetto gli immobili ad uso abitativo posseduti a titolo di proprietà o di utilizzo.
Quello che più caratterizza il beneficio fiscale in oggetto, oltre alla varietà degli interventi di riqualificazione agevolabili, suddivisi in trainanti (isolamento termico, sostituzione impianto di riscaldamento, adeguamento sismico) e trainati (installazione di pannelli solari, installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, sostituzione degli infissi), è l’entità dell’agevolazione che consiste in una detrazione (suddivisa in 5 rate annuali di pari imposto) dalle imposte sui Redditi nella misura del 110% dell’importo speso dal contribuente per effettuare gli interventi indicati nel comma 1 e nel comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come convertito.
La detrazione in esame, come tutte le detrazioni, potrà essere goduta dal beneficiario nei limiti della propria capienza fiscale e non sarà possibile riportare, agli anni fiscali successivi, le eccedenze non utilizzate.
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1) La cessione del credito d'imposta del Superbonus
Considerato l’ammontare potenzialmente elevato di una detrazione equivalente al 110% dell’importo speso per interventi di riqualificazione edilizia, anche se suddivisa in cinque quote annuali, il Legislatore, possibilmente con l’intento di non limitare il beneficio ai soli contribuenti con una elevata capienza di imposta, all’articolo 121 dello stesso DL 34/2020, come convertito, prevede una “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”: ogni contribuente potrà scegliere autonomamente se godere della detrazione fiscale direttamente, per uno sconto (anche parziale) sul corrispettivo dovuto al fornitore (il cosiddetto sconto in fattura), oppure, in base all’articolo 121 comma 1 del DL 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020, “per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli intermediari finanziari”.
In breve il contribuente che ha maturato il diritto a godere della detrazione in esame potrà cedere il beneficio fiscale ad un soggetto terzo: il legislatore non individua limiti riguardo i soggetti che possono acquisire il beneficio fiscale: possono essere istituti di credito, imprese di assicurazione o chiunque altro. Con il trasferimento avviene anche una trasformazione del beneficio fiscale che, da detrazione in capo al contribuente beneficiario originario, diventa un credito di imposta, utilizzabile in compensazione e usufruibile con la stessa ripartizione quinquennale prevista per la detrazione, in base all’articolo 121 comma 3 del DL 34/2020 come convertito. Tale credito potrà essere a sua volta ceduto dai soggetti che lo hanno acquisito.
I termini economici in base ai quali effettuare il trasferimento del beneficio fiscale saranno stabiliti dalla libera contrattazione delle parti private interessate.
A differenza del caso del cosiddetto “sconto in fattura”, non è prevista ad oggi l’ipotesi che la detrazione possa essere ceduta parzialmente, nel caso per esempio in cui il contribuente voglia godere della detrazione nei limiti della propria capienza e cedere l’eccedenza. Tuttavia sono possibili delle altre ipotesi di cessione parziale: il contribuente che utilizza lo sconto in fattura per una parte del corrispettivo dovuto al fornitore, potrà cedere la detrazione residua spettante, che sarà comunque una parte del beneficio fiscale di cui complessivamente ha goduto; inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia usufruito in dichiarazione della detrazione spettante per uno o più anni, potrà comunque cedere la detrazione residuata dalle annualità non godute.
Il comma 1-bis dell’articolo 121 del DL 34/2020 introduce nel quadro dell’agevolazione la possibilità di esercitare l’opzione della cessione (o dello sconto in fattura) in stato di avanzamento lavori: “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”.
La cessione del beneficio fiscale, con l’obbligo di rispettare dei rigidi stadi di avanzamento dei lavori (SAL), non è comunque indolore, prevedendo in capo ai tecnici del beneficiario degli adempimenti in più, rispetto a quelli, già non trascurabili, previsti per godere dell’incentivo al termine dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 24/E del 8 agosto 2020 pone l’attenzione anche sull’indipendenza della cessione: “nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.
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2) Le asseverazioni tecniche
Una volta terminati gli interventi di riqualificazione, in base alle disposizioni dell’articolo 119 del DL 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, l’obbligatorio passo successivo per poter godere del beneficio fiscale sarà la sottoscrizione delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati, i quali dovranno apporre il proprio timbro fornito dall’ordine professionale ed attestare di essere a questo iscritto.
Il numero delle asseverazioni necessarie cambiano a seconda della tipologia di lavori eseguiti.
Per gli interventi di efficientamento energetico è richiesta l’asseverazione di un tecnico abilitato che, sotto la sua responsabilità, dichiari la congruità delle spese sostenute e che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
Per gli stessi interventi, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E del 8 agosto 2020 al punto 3 ci dice anche che “il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.
Per gli interventi antisismici è richiesta una dichiarazione asseverata da parte dei tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico dell’edificio, in base alle rispettive competenze professionali, senza dimenticare l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.
Le asseverazioni dovranno essere rilasciate al termine dei lavori per poter usufruire dell’agevolazione fiscale o per cederla; ma, nel caso in cui si prospetti una cessione parziale del beneficio durante lo stato di avanzamento dei lavori, le asseverazioni dovranno essere rilasciate dai tecnici ad ogni stato dell’avanzamento in cui si cede il credito.
Le asseverazioni per gli interventi di efficientamento energetico dovranno essere redatte secondo i modelli previsti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) del 3 agosto 2020, il cosiddetto decreto Asseverazioni, il quale prevede una modulistica differenziata a seconda che le asseverazioni siano relative ai lavori conclusi o a quelli in stato di avanzamento. Queste attestazioni, saranno compilate on line direttamente sul sito internet dell’ENEA (Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile) e a questa trasmesse telematicamente. Invece l’APE ante e post intervento che dimostri l’avvenuto incremento di due classi energetiche dell’edificio non sarà oggetto di trasmissione all’ENEA.
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3) Il visto di conformità
Come espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrate nel punto 8.1 della Circolare 24/E del 8 agosto 2020, per poter usufruire della cessione del bonus fiscale (o dello sconto in fattura) “è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato […] dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.
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4) Modalità di esercizio dell’opzione
Con il Provvedimento n.283847/2020 del 8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate pubblica le disposizioni di attuazione per l’esercizio concreto della cessione della detrazione spettante per gli interventi del cosiddetto Superbonus.
L’esercizio dell’opzione dovrà essere comunicata in modalità telematica utilizzando il modello, approvato dal sopra indicato provvedimento, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Teoricamente potranno trasmettere la comunicazione il beneficiario della detrazione, l’amministratore condominiale (in caso di condomini), o un intermediario abilitato, ma, limitatamente agli interventi che danno diritto al Superbonus, le istruzioni ci dicono che “la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità”.
La comunicazione in oggetto potrà essere inviata dal 15 ottobre 2020 fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione fiscale. Come indicato nel Provvedimento, l’invio della comunicazione potrà essere effettuato
a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.
Dopo la trasmissione, colui che l’ha effettuata, entro cinque giorni, riceverà una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto con le relative motivazioni.
La compilazione del modello di Comunicazione per l’esercizio dell’opzione della cessione è invero piuttosto snella.
Nella prima parte andranno indicati i dati del beneficiario della detrazione, sia questo direttamente il contribuente o il condominio (per le sole parti comuni).
In una sezione dedicata al Superbonus andranno indicate:
- per il Visto di conformità: il codice fiscale del soggetto che l’ha rilasciata;
- per l’Asseverazione efficienza energetica: il codice identificativo attribuito dall’ENEA alla trasmissione telematica a questa, precedentemente, inviata;
- per l’Asseverazione rischio sismico: il codice identificato che il tecnico abilitato ha attribuito alla asseverazione rilasciata e il suo codice fiscale.
Il quadro A è demandato a raccogliere i dati relativi all’intervento (che potrà essere qualificato secondo i codici allegati alle istruzioni): l’anno di sostenimento della spesa e gli importi sostenuti; la seconda parte del quadro dovrà essere utilizzato in caso di cessioni parziali in stato di avanzamento dei lavori.
Nel quadro B saranno indicati i dati catastali che identificano l’immobile oggetto di intervento agevolato.
Infine nella sezione I del quadro C potrà essere espressa l’opzione desiderata barrando la casella “B – Cessione del credito di imposta”: qui potrà essere indicato l’importo totale ceduto (in caso di cessione prima di aver iniziato ad utilizzare la detrazione), oppure l’importo residuo ceduto (in caso di cessione negli anni successivi, dopo aver iniziato ad usufruire dell’agevolazione).
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