In merito al superbonus 110%, per effetto dello sconto in fattura il contribuente beneficia del credito d’imposta mediante una riduzione del corrispettivo del giustificativo fiscale da corrispondere al fornitore che può raggiungere anche il 100% dell’importo dovuto. La regola generale si imbatte, però, in una deroga ineluttabile considerato che lo sconto non può in alcun caso eccedere il 100% dell’importo indicato in fattura, a fronte del quale il cessionario può, invece, beneficiare di un credito di imposta pari al 110% di tale importo.
Assai interessante risulta essere, inoltre, la possibilità per il contribuente di usufruire della summenzionata opzione altresì in misura parziale.
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1) Le detrazioni di'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica
L’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 sul superbonus 110% dispone, quale importante novità afferente le modalità di fruizione delle detrazioni d’imposta contenute nell’art. 119 del summenzionato decreto, la possibilità, per i soggetti aventi diritto, di trasformare le stesse in credito di imposta cedibile o in sconto sul corrispettivo dovuto.
Nello specifico, il primo comma dell’articolo 121 prevede per i soggetti che sostengono, nel lasso temporale intercorrente tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, spese per uno degli interventi elencati al secondo comma della norma stessa e accedono a determinate detrazioni fiscali , la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione, da parte del cessionario, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La possibilità di cedere al fornitore la detrazione fiscale spettante sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto non costituisce per il nostro ordinamento un’assoluta novità ma, piuttosto, la riproposizione di un’opzione concessa al contribuente e già conosciuta al nostro legislatore che l’ha introdotta con il D.L. 34/2019: in tale contesto, infatti, era riconosciuto al committente le opere, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 e per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto. Il D.L. rilancio ripropone, pertanto, una disposizione già nota.
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2) Le alternative alla detrazione: circolare Agenzia n. 24 2020
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E/2020 si insedia sul dettato del D.L. rilancio, apportando al paragrafo “Alternative alle detrazioni” interessanti chiarimenti: il documento di prassi, infatti, dopo aver brevemente illustrato l’ambito oggettivo e soggettivo di operatività del c.d. sconto in fattura, al fine di agevolare il lettore nella comprensione, propone due esempi numerici, uno afferente l’integrale cessione della detrazione fiscale spettante al committente gli interventi e l’altro riguardante una cessione parziale:
- mentre nel primo caso sembra elementare concludere che il contribuente, a fronte del completo abbuono del quantum dovuto in fattura al fornitore, cede l’intero ammontare della detrazione a egli spettante che non corrisponde effettivamente al totale del documento contabile ma al totale aumentato di un “extra 10%”,
- diverso sillogismo va compiuto per il secondo caso: difatti, il committente delle opere può scegliere di cedere al fornitore degli interventi, sotto forma di sconto in fattura, solamente una parte delle detrazioni fiscali da essi derivanti, riservando per sé la pare rimanente;
In tale ipotesi a maturare il credito d’imposta nella misura del 110% sono entrambe le parti intervenute nella transazione, limitatamente all’ammontare di propria competenza, ovvero il totale fattura ancora da saldare per il committente e il totale fattura oggetto di sconto per il fornitore.
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3) Esempi di calcolo del credito
Esempio n. 1
Nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro.
Esempio n. 2
Nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.
Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.
Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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