Con notizia diffusa sul sito del Mise si informa che sono operative le misure per la patrimonializzazione delle PMI, introdotte dal Governo nel Decreto Rilancio.
Queste misure hanno l’obiettivo di sostenere le imprese che necessitano di un aumento di capitale per fronteggiare le difficoltà dovute all’emergenza Covid.
Nel corso di un evento di presentazione svoltosi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato firmato il decreto attuativo del programma denominato “Pari Passu”, che prevede:
- incentivi sotto forma di credito d’imposta per gli aumenti di capitale effettuati dalle imprese,
- il "Fondo Patrimonio PMI" per il co-investimento da parte dello Stato, che potrà contare su una dotazione iniziale di 4 miliardi, gestito da Invitalia
Vediamo in cosa consistono le misure di sostegno e come beneficiarne.
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o anche Coronavirus: misure per imprese lavoro e professionisti
1) Credito di imposta
Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale
- Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:
- abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
L’Articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.
Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023.
L’investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.
Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Inoltre si prevede che la società conferitaria può beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità” coem regolarità fiscale e contributiva
La distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.
Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Per i crediti di imposta previsti dall’Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020, in G. U. n. 210 del 24 agosto, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.
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2) Fondo Patrimonio PMI
Il ‘Fondo Patrimonio PMI" potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.
E' un Fondo dello Stato per sottoscrivere investimenti a lungo termine a supporto delle PMI, con una dotazione di 4 miliardi di euro. Lo stato offre la sottoscrizione di un debito subordinato per un ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l'aumento di capitale eil 12,5% del fatturato 2019. Vengono incentivati investimenti ambientali o per l'innovazione tecnologica.
Le imprese che accedono a questo prestito devono momentaneamente interrompere i dividendi, l'acquisto di azioni proprie e altre operazioni simili su capitale, canalizzando le risorse sulla gestione operativa e sugli investimenti per il rilancio.
Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura.
Caratteristiche delle società beneficiarie
Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:
- abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;con un numero di occupati inferiore a 250;
- abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, non inferiore ad euro 250.000;
- aver emesso un’obbligazione o un altro titolo di debito con determinate caratteristiche
- al 31 dicembre 2019 rispettano alcune condizioni di “virtuosità” (es. non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà; si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale; si trovano in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ecc.).
Come funziona:
Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura a sportello, le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.
La sottoscrizione dei titoli deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Il percorso per la sottoscrizione è molto semplificato con i seguenti passaggi:
- la società, effettuato l’aumento del capitale e deliberata l’emissione dell’obbligazione o del titolo di debito, presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria. Il versamento integrale dell’aumento deliberato (con contestuale invio della relativa documentazione contabile) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell’effettiva sottoscrizione del titolo
- Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda ne verifica l’ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni)
- in caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione
- fino ad integrale rimborso del finanziamento la società deve fornire ogni tre mesi un rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.
Cosa finanzia:
Il Fondo Patrimonio PMI acquista obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche:
- il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione (è previsto la possibilità di rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione)
- il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a 10.000 euro
- il tasso agevolato è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni)
- gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi possono, su richiesta specifica, essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza.
L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:
- tre volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito
- il 12,5% del fatturato 2019
Il sostegno finanziario è stato autorizzato dalla Commissione europea nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell’ambito del citato regime comunitario, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra:
- il 25% del fatturato 2019
- il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato)
- il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione dell’aiuto
- Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.
È prevista una premialità ossia una riduzione del 5% del valore di rimborso (l’aiuto corrispondente sarà concesso in regime de minimis) se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:
- mantenimento dell’occupazione (al 31 dicembre 2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento
- investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso
- investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso
Presentare la domanda:
Per richiedere il finanziamento del Fondo Patrimonio PMI è necessario seguire i seguenti passaggi:
- registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
- accedere al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare
- in conclusione, è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società.
Al termine dei passaggi on line viene assegnato un protocollo elettronico.
SCARICA QUI LA GUIDA con istruzioni per la presentazione della domanda e il dettaglio dei documenti da allegare.
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE della domanda