Il valore dei beni strumentali, nell’ambito della compilazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale, i cosiddetti ISA, influisce direttamente nel calcolo di due indicatori di anomalia relativi all’incidenza degli ammortamenti e dei canoni dei beni mobili acquisiti con contratto di leasing (qualora il valore indicato sia insufficiente per un corretto rapporto tra ammortamenti e valori), in base all’impianto statistico previsto dall’Agenzia delle Entrate.
Il valore dei beni strumentali rappresenta uno di quei dati comuni a tutti i modelli ISA, sia per imprese che per lavoratori autonomi e professionisti, anche se la modalità di compilazione non è analoga in tutti i casi.
Rispetto al modello ISA 2019 le modalità di indicazione di questi valori sono rimaste immutate per le imprese e per i lavoratori autonomi o i professionisti soggetti a ISA non evoluti. Specifiche novità sono rilevabili per i modelli ISA 2020 cosiddetti “evoluti” (che si distinguono dagli altri per la presenza della lettera B davanti al codice del modello specifico) di professionisti e lavoratori autonomi.
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1) Imprese: rigo F21
I contribuenti in regime di impresa indicheranno il valore dei beni strumentali al rigo F21 del modello ISA: il rigo è composto da due campi: al campo 1 andrà indicato il valore totale dei beni strumentali e al campo 2 dovrà essere specificato il valore di quei beni acquisiti dall’impresa con contratto di locazione finanziaria (già inseriti nel campo 1).
Ai fini dell’indicazione del valore dei beni strumentali non dovranno essere computati gli immobili e i beni mobili strumentali adoperati dall’impresa per conseguenza di una locazione di natura non finanziaria; riguardo questi ultimi si noterà che è stato eliminato, rispetto al modello 2019, anche il rigo in cui doveva essere indicato il loro valore.
Nel computo vanno inseriti i beni strumentali di valore inferiore a 516 euro, anche se non capitalizzati, e i beni ad uso promiscuo in ragione del 50% del loro valore.
Come nei vecchi Studi di Settore, anche per gli ISA è prevista la possibilità di non inserire nel computo i cespiti non utilizzati (per esempio beni obsoleti non ancora smaltiti o beni acquistati non ancora utilizzati), sempre che per questi non sia stata dedotta la relativa quota di ammortamento, in quanto si presume che la deduzione dell’ammortamento sia subordinata all’utilizzazione del bene strumentale.
Ai fini del corretto calcolo vanno considerate due questioni molto importanti:
1. il valore dei beni strumentali dovrà essere ragguagliato sempre ai giorni di possesso durante l’esercizio;
2. nel caso in cui l’impresa abbia effettuato solo operazioni esenti, quindi con pro-rata di detraibilità pari a zero, l’IVA deve essere considerata una componente del costo del bene strumentale; nel caso in cui, invece, la percentuale di operazioni esenti sarà soltanto parziale, l’Imposta sul Valore Aggiunto non confluirà nel valore del cespite.
I beni strumentali di proprietà andranno computati al costo storico, maggiorati dei costi di diretta imputazione e al lordo degli ammortamenti, mentre i beni acquisiti in leasing dovranno essere computati al costo di acquisizione da parte del locatore.
2) Lavoratori autonomi e professionisti con ISA non evoluto: rigo G14
I lavoratori autonomi e i professionisti soggetti ad un modello ISA che non ha avuto evoluzione nell’anno 2020 indicheranno il valore dei beni strumentali sul rigo G14: questo richiede al campo 1 il valore totale dei beni strumentali e al campo 2 la specificazione del valore di quei beni utilizzati dall’impresa in conseguenza di un contratto di locazione finanziaria e di locazione non finanziaria.
Le modalità di compilazione possono dirsi analoghe a quelle appena previste per le imprese, con l’unica eccezione appunto dell’indicazione del valore dei beni utilizzati in locazione non finanziaria, i quali dovranno essere stimati al loro valore normale.
Ricordando che i modelli ISA appartengono alla sfera fiscale, in base all’articolo 9 comma 3 del TUIR (Testo unico delle Imposte sui Redditi) “per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
3) Lavoratori autonomi e professionisti con ISA non evoluto: rigo H01
I lavoratori autonomi e i professionisti soggetti ad un modello ISA evoluto nell’anno 2020 indicheranno il valore dei beni strumentali sul rigo H01, unico dato richiesto.
Il nuovo quadro H del modello ISA 2020 è rappresentativo una nuova modalità di impostazione dei modelli ISA: il quadro presenta una struttura che riprende la struttura del quadro RE (quello dedicato al determinazione del reddito da lavoro autonomo in contabilità semplificata) del modello Redditi, salvo richiedere alcuni ulteriori dati integrativi (come appunto il valore dei beni strumentali, richiesto al rigo H01). Si può ipotizzare che l’idea di legare la compilazione del modello ISA alla compilazione del modello Redditi abbia come obiettivo quello di rilevare più facilmente eventuali differenze, volute o casuali, tra i due modelli dichiarativi.
Per un approfondimento sul nuovo quadro H si rimanda all’articolo Isa professionisti: nuovo quadro H per gli elementi contabili [https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28090-isa-professionisti-nuovo-quadro-h-per-gli-elementi-contabili.html]
Per quanto riguarda il calcolo del valore dei beni strumentali, in questo caso specifico valgono le regole generali precedentemente indicate per il caso del modello ISA delle imprese, con l’unica differenza che i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing finanziario qui non andranno inseriti: rientreranno solo i beni strumentali di proprietà in senso stretto (quindi anche quelli riscattati da un contratto di leasing finanziario).
Sulla modalità di determinazione del valore dei beni in leasing riscattati ci fornisce indicazioni l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 16 giugno 2020, dove viene precisato che “nelle istruzioni per la compilazione del quadro H non è specificato, come invece avviene nel quadro G, se il bene in proprietà, a seguito all’esercizio dell’opzione di acquisto prevista dal contratto di leasing, debba essere indicato per il valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dal concedente oppure per il prezzo di riscatto pagato dal contribuente. Al riguardo, si ritiene che, nel momento in cui il bene in leasing viene riscattato, occorrerà indicare nel rigo H01 il valore del costo sostenuto dal concedente, in continuità con quanto tuttora avviene nel quadro G ed in coerenza con i dati utilizzati per l’elaborazione dei nuovi ISA”.