Vediamo un riepilogo delle agevolazioni fiscali per persone con disabilità e inparticolare le agevolazioni sull’IVA per ciò che riguarda gli acquisti di:
- Auto
- Ausili tecnici
- Ausili informatici (il Decreto Ministeriale del 7 aprile pubblicato in GU n 105 del 4 maggio 2021 ha introdotto novità che vederemo di seguito)
Vediamo a chi spetta, il dettaglio per categoria e come usufruirne
Ti potrebbero essere utili:
- Agevolazioni disabili e Legge 104 - E book di A. Donati
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1) Agevolazioni Iva per i disabili: a chi spettano
Le agevolazioni Iva per i disabli spettano a:
1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Chiariamo innanzittutto chi appartiene alle suddette categorie:
- I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
- I sordi, invece sono coloro i quali risultano come descritto dalla Legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.
- I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
- In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.
- I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Per questi soggetti valgono regole specifiche cui si rimanda.
Attenzione va prestata al fatto che le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.
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2) L’Iva agevolata per l’acquisto di auto
Per quali veicoli spetta:
l’Iva al 4%, anziché al 22%,spetta sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
- all’acquisto contestuale di optional
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati a:
- persone diverse dal disabile e dal familiare cui è a carico
- società commerciali, cooperative
- enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili)
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto del veicolo. Si può averla nuovamente entro il quadriennio solo se:
- il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
- quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).
- non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Perdita dell’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Gli obblighi dell’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata:
- emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
- comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
3) L’IVA agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, ad esempio:
- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
4) L’IVA agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.
È agevolato ad esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, ecc.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
facilitare
− la comunicazione interpersonale
− l’elaborazione scritta o grafica
− il controllo dell’ambiente
− l’accesso all’informazione e alla cultura
assistere la riabilitazione.
La documentazione richiesta
Con Decreto Ministeriale del 7 aprile pubblicato in GU n 105 del 4 maggio 2021 si modifica l'art 2 del DM 14 marzo 1998 prevedendo che per poter beneficiare della aliquota al 4% sulle cessioni dei ausili tecnici e informatici è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Per approfondimento si legga: IVA disabili su cessioni sussidi tecnici e informatici: basta il certificato di invalidità