Gli autocarri furgonati adibiti al trasporto di quattro o più persone che non superano il limite di potenza previsto, nella prassi prendono il nome di Autocarri fiscali e godono della piena deducibilità; quelli che invece superano tale limite prendono il nome di Falsi autocarri e saranno soggetti alla limitazione della deducibilità. Per effettuare un corretto inquadramento del veicolo sarà sufficiente utilizzare la sua Carta di circolazione.
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1) La classificazione fiscale dei veicoli
I veicoli utilizzati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, da un punto di vista fiscale possono essere classificati in due macrocategorie: i veicoli esclusivamente strumentali e i veicoli non esclusivamente strumentali. In base a questa distinzione, avremo un diverso inquadramento fiscale della fattispecie.
I veicoli esclusivamente strumentali possono essere distinti in tre diverse categorie:
- strumentali per natura;
- strumentali in quanto utilizzati come tali;
- adibiti ad uso pubblico.
I veicoli non esclusivamente strumentali possono, anche questi, essere distinti in tre diverse categorie:
- autovetture: definite dall’articolo 54 comma 1 lettera a del D.Lgs. 282 del 30.04.1992 (il cosiddetto “Codice della Strada”) come quei “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”;
- autocaravan: definite dall’articolo 54 comma 1 lettera m del D.Lgs. 282 del 30.04.1992 (il cosiddetto “Codice della Strada”) come quei “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”;
- ciclomotori e motocicli.
Da un punto di vista fiscale, i veicoli che possono essere classificati come esclusivamente strumentali godranno della piena deducibilità, al contrario i veicoli non esclusivamente strumentali saranno soggetti alle limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 164 comma 1 lettera b del Testo unico delle Imposte sui Redditi, nello specifico “nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.”
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2) La normativa antielusiva
Come conseguenza di una normativa fiscale probabilmente troppo penalizzante per quegli imprenditori e quei professionisti che non possono dimostrare di utilizzare i veicoli aziendali con modalità tali da poterli considerare esclusivamente strumentali, molti contribuenti hanno preso l’abitudine ad immatricolare o re-immatricolare come autocarri dei veicoli originariamente nati come autovetture, facendo così diventare strumentali per natura dei veicoli che originariamente non lo erano.
Il legislatore è intervenuto in contrasto all’immaginazione dei contribuenti con l’articolo 35 comma 11 del D.L. 223 del 04.07.2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 248 del 4 agosto 2006: “al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”
La norma, che rimanda a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha l’obiettivo di stabilire che i veicoli che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di persone, a prescindere dall’immatricolazione ricevuta in base al cosiddetto “Codice della Strada”, saranno soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 164 comma 1 lettera b del TUIR, come prima presentato, qualora tali automezzi presentino delle caratteristiche tali da farli configurare come adibiti al trasporto privato di persone.
Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 06.12.2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.289 il 13 dicembre2006, vengono stabiliti con precisione i veicoli che ricadono in questa previsione. In base all’articolo 1 comma 1 del suddetto provvedimento, si tratta di quei veicoli che, anche se immatricolati o re-immatricolati come autocarri N1, presentino:
- codice di carrozzeria F0;
- quattro o più posti;
- un rapporto tra “Potenza del motore” (espressa in kilowatt) e “Portata del veicolo” (espressa in tonnellate) uguale o superiore a 180.
La Portata si ottiene calcolando la differenza tra la massa complessiva e la tara (espressa in tonnellate).
Quindi, per ricapitolare, tra gli autoveicoli strumentali per natura sono attratti alla disciplina antielusiva soltanto gli autocarri di tipo furgonato (codice carrozzeria F0) con più quattro o più posti a sedere, con un rapporto tra potenza e portata che eguagli o superi il limite stabilito di 180.
Quando l’autocarro presenterà queste caratteristiche ed avrà delle prestazioni tali da superare il limite sopra indicato, questo sarà in ogni caso soggetto alla limitazione di deducibilità previste dall’articolo 164 comma 1 lettera b del TUIR e nella prassi prenderà il nome di Falso autocarro, in quanto assimilabile ad una autovettura (anche se immatricolata in modo differente).
Quando l’autocarro sarà di tipo furgonato (codice carrozzeria F0) con più quattro o più posti a sedere, ma con un rapporto tra potenza e portata che non superi il limite stabilito, sarà soggetto al trattamento fiscale previsto per i veicoli strumentali per natura, come tale godrà della piena deducibilità, e nella prassi prenderà il nome di Autocarro fiscale.
3) L’individuazione del Falso autocarro o dell’Autocarro fiscale
Da un punto di vista operativo, per individuale se un veicolo adibito al trasporto di persone ma immatricolato come autocarro debba essere considerato un Falso autocarro o un Autocarro fiscale, con le relative conseguenze in tema di deducibilità fiscale in capo al contribuente, è sufficiente avere a disposizione il Libretto di circolazione dell’automezzo, dal quale si possono ricavare tutte le informazioni necessarie.
Il primo passo consiste nel verificare se il veicolo appartiene alla categoria degli autocarri furgonati adibiti al trasporto di quattro o più persone: per essere così qualificato l’automezzo deve presentare i seguenti indicatori sulla Carta di circolazione:
Dati interessati | Voce Libretto di circolazione | Voce per il veicolo interessato |
Categoria del veicolo | J | N1 |
Codice carrozzeria | J.2 | Fo |
Numero di posti | S.1 | 4 o più posti |
Se il veicolo presenta questi valori sarà un autocarro furgonato adibito al trasporto di quattro o più persone e di conseguenza, per poterne qualificare la deducibilità in base alla normativa sopra esposta, dovrà essere soggetto al test di potenza, che si configura nel calcolo del rapporto tra Potenza e Portata: questo valore potrà essere
- maggiore o uguale a 180: in questo caso si parlerà di Falso autocarro, con limitazione di deducibilità;
- minore di 180: in questo caso si parlerà di Autocarro fiscale, con deducibilità piena.
Anche i dati necessari per calcolare questo rapporto sono estraibili dal Libretto di circolazione: la “Potenza motore” è la voce P.2, mentre la “Portata” risulterà esposta in una voce omonima.
Nel caso in cui la “Portata” non risulterà espressamente indicata, sarà comunque possibile calcolarla come rapporto tra: “Massa complessiva” (voce F.2) e “Tara” (voce omonima).
Nel caso in cui la “Tara” non sia esposta sul Libretto di circolazione, sarà possibile calcolarla aggiungendo 75kg (peso del conducente tipo) al valore della “Massa a vuoto”.
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