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BENEFICIARIO EFFETTIVO: ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Beneficiario Effettivo: ultimi orientamenti giurisprudenziali

Cassazione torna sul tema del Beneficiario Effettivo: ribadisce il concetto che ogni singola situazione debba essere valutata caso per caso

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Con la sentenza n°14756/2020 la Corte di Cassazione torna sul tema del Beneficiario Effettivo ribadendo il concetto che ogni singola situazione debba essere valutata caso per caso per poter rilevare la reale sussistenza del Beneficiario Effettivo nei rapporti internazionali infra-gruppo.

1) Il concetto di Beneficiario Effettivo

La clausola del Beneficiario Effettivo è stata introdotta nelle Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni e nella direttiva europea n° 2003/49/CE (cd. Direttiva Interessi e Royalties)[1] con finalità antiabuso per prevenire il fenomeno del cd. Treaty Shopping

Il Concetto di Beneficiario Effettivo è presente sullo scenario internazionale già dal commentario OCSE del 1977 all’interno del quale veniva data una nozione in negativo, tale nozione si è poi evoluta fino all’attuale definizione secondo cui il Beneficiario Effettivo è il soggetto che ha la titolarità del flusso reddituale, titolarità che non deve essere esclusivamente formale ma che deve concretizzarsi nel diritto di utilizzo del reddito, non dovendo quindi sussistere alcun obbligo di retrocessione a terzi.

Ne consegue che sono escluse come Beneficiario Effettivo  le società che risultano interposte fra il soggetto erogante ed il soggetto che risulta esserne il reale beneficiario.

[1] Il tema del Beneficiario Effettivo non è espressamente previsto nella Direttiva n° 2011/96/EU cd. Direttiva Madre-Figlia, ma, come anche espresso dalle cd. Sentenze Danesi della Corte Europea, deve essere presa in considerazione in tema di Dividendi non potendosi prefigurare la possibilità di un abuso del diritto in tema di legislazione europea


2) La sentenza

Nel caso in specie i giudici della corte di Cassazione hanno accolto la tesi del contribuente stabilendo l’esenzione della ritenuta sugli interessi pagati da una società italiana alla controllante europea e da questa poi pagati alla propria controllante comunitaria[1].

La sentenza è particolarmente interessante poiché si sofferma sul tema delle società sub-holding per le quali non è possibile utilizzare i soliti elementi caratteristici delle società operative

“[…] anche una subholding “pura” può essere considerata “beneficiario effettivo”, […]. In particolare, si è ritenuto che la circostanza che la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l’eventualità che essa stessa sia a sua volta controllata interamente da altra società non residente in uno Stato stipulante (c.d. controllo “a cascata”), non comprovano, di per sé, l’artificiosità ovvero la strumentalità della medesima. In tal caso, è necessario valutare alcuni parametri-spia per valutare in concreto la sussistenza dell’unico elemento normativamente rilevante ai fini della nozione di “beneficiario effettivo”, costituito dalla padronanza ed autonomia della società-madre percipiente, sia nell’adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego dei “dividendi” percepiti ([…]. In caso di holding o subholding “pura”, quindi, non può farsi riferimento agli elementi caratteristici della società operativa, dando rilievo ai modesti crediti operativi, alla mancanza di dipendenti e di una struttura organizzativa adeguata, dovendosi, invece, apprezzare l’autonomia organizzativa e gestionale della società. Inoltre, la relazione di controllo tra capogruppo ed holding, o sub-holding, avente ad oggetto la pura detenzione di partecipazioni geografiche non esclude di per sé che quest’ultima sia dotata di autonomia organizzativa e gestionale”[2]

La sentenza continua poi affermando:

“si rileva che la natura artificiosa di una costruzione può risultare avvalorata dalla circostanza che il gruppo di società sia strutturato in modo tale che la società percettrice degli interessi versati dalla società debitrice debba essere stessa ritrasferire gli interessi medesimi ad un terza società, non rispondente ai requisiti d’applicazione della direttiva 2003/49 (regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni), con la conseguenza che essa realizza unicamente un utile imponibile  insignificante, agendo da società interposta al fine di consentire il flusso finanziario dalla società debitrice verso l’effettiva beneficiaria delle somme versate (paragrafo 130). La circostanza che una società agisca come società interposta può essere accertata quando l’unica attività della medesima sia costituita dal percepimento degli interessi e dal loro successivo trasferimento al beneficiario effettivo”[3]

[1] Giova ricordare a tale proposito che poter usufruire della direttiva “Interessi e Royalties” sono necessari specifici requisiti

[2] Sentenza n° 14756 del 10.07.2020

[3] Sentenza n° 14756 del 10.07.2020


3) Conclusioni

La sentenza ha quindi evidenziato come la società percipiente fosse effettivamente il Beneficiario Effettivo degli interessi in quanto svolgeva il ruolo di effettiva sub-holding assumendo la posizione di hub finanziario del gruppo internazionale, gestendone i flussi e armonizzandone gli investimenti senza alcun obbligo giuridico o fattuale di retrocessione a terzi degli interessi percepiti

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