La maxi agevolazione fiscale al 110%, in generale, è prevista per determinati interventi, previsti all’art. 119 del Dl.Rilancio, che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare, si fa riferimento agli interventi riguardanti parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o a quelli mediante i quali si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero agli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
La detrazione spetta per le spese dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Se non si riesce a rispettare le pesanti richieste per usufruire del superbonus continuano ad essere in vigore le altre agevolazioni, altrettanto nteressanti come il bonus facciate che scade il 31 dicembre 2020 o anche l'ecobonus, il sismabonus e gli interventi per ristrutturazione edilizia che sono ormai a regime e che fino al 31 dicembre 2020 godono ancora di percentuali agevolate.
Per il 2020 si ha quindi un'ampia gamma di detrazioni, bonus, superbonus che vanno appunto dal 50% al 110%.
Ma cerchiamo di vedere nel dettaglio una panoramica degli sconti attualmente possibili.
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1) Riqualificazione energetica
In materia di riqualificazione energetica, sono attualmente in vigore determinate agevolazioni, che restano applicabili agli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
Per questi lavori se non riesce a rispettare tutti i requisiti per ottenere il 110% spettano comunque le agevolazioni secondo le vecchie regole valide fino al 31 dicembre 2020.
Si tratta di:
- interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) con detrazione che oscilla tra il 50% e l’ 85% delle spese sostenute (in base allo specifico intervento) , ripartibile in 10 quote annuali. Si segnala che l’aliquota di questi interventi può raggiungere il 110 qualora vengano effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus (cd. trainanti) e nel rispetto di determinate condizioni;
- installazione di impianti solari fotovoltaici (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus ) con detrazione attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali. Tali interventi sono quelli finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (diverse da quelle che danno diritto al Superbonus) con aliquota pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Si tratta degli interventi previsti dall’ art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
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2) Misure antisismiche
Anche i lavori antisismici rientrano a regime nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'art. 16-bis comma 1, lett.i del Tuir,con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, per i quali è prevista una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Questa percentuale è elevata al 50% con una spesa massima di 96.000 dino al 31 dicembre 2020, salvo nuove proroghe.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, tuttavia, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, prevedendo detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne.
Le detrazioni sono differenti a seconda del:
- risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori
- della zona sismica in cui si trova l’immobile
- della tipologia di edificio
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione è elevata al 70 o 80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, in quest'ultimo caso passa all'80 o 85%.
Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto - 75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro.
Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
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3) Giardini e aree verdi
Per quanto riguarda:
- gli interventi (su unità immobiliari ad uso abitativo) di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di «coperture a verde e di giardini pensili, (cfr. articolo 1, commi da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- è attualmente prevista la detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per «unità immobiliare ad uso abitativo», da ripartire in 10 quote annuali costanti.
La detrazione dovrebbe esaurirsi il 31 dicembre 2020 salvo proroghe.
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4) Restauro facciate edifici
Con riferimento agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A o B (cd. bonus facciate) inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna, si fa presente che:
- se l’intervento è influente dal un punto di vista termico o interessa più del 10% «dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, serve l’asseverazione del tecnico abilitato, il rispetto dei “valori di trasmittanza termica”, l’Ape e l’invio all’Enea (cfr. articolo 1, commi da 219 a 224, Legge 27 dicembre 2019,);
- è prevista la detrazione Irpef e Ires del 90%, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti.
Può essere usufruito da inquilini e proprietari,residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna diedifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, egli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.
Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
L'agevolazione scade il 31 dicembre 2020.
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5) Ristrutturazione edilizia e bonus mobili
Per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio in particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici che non possono beneficiare dei super sconti 110, 85,75,65 resta la detrazione del 36% a regime prevista dall'art. 16 bis del Tuir, elevata al 50% fino al 31 dicembre 2020.
Ricordiamo infatti che la detrazione del 36% è diventata norma permanente e consente una detrazione con un tetto massimo di 48000 elevata a 96000 euro fino al 31 dicembre 2020.
L'aumento della percentuale e del tetto di spesa ammessa viene ormai prorogato ogni fine anno dal 2012.
I lavori di ristrutturazione di manutenzione straordinaria si portano dietro l'agevolazione prevista per mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’ arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, prorogata al 31 dicembre 2020, per le quali si segnala:
- il limite di spesa di 10.000 euro (e la detrazione massima di 5.000 euro), riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, condominiali o meno ( cfr. articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63);
- che questa agevolazione consente un detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell’ anno dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell'anno.