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1) Gli obiettivi della Riforma
- aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani;
- assicurare risorse certe, e maggiori, allo sport italiano, introducendo un meccanismo automatico di finanziamento e distribuendo più soldi agli organismi sportivi;
- semplificare il funzionamento del sistema sportivo, riducendo la burocrazia e aumentando la trasparenza ed eliminare i possibili conflitti d’interesse.
Articolo 76 Costituzione Italiana:
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
La legge delega è composta da quattro capi per un totale di 10 articoli contenenti:
dall’articolo 1 all’articolo 4 “ disposizioni in materia di ordinamento sportivo “;
dall’articolo 5 all’articolo 6 “ disposizioni in materia di professioni sportive “;
dall’articolo 7 all’articolo 9 “ disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport”;
articolo 10 “disposizioni finali”.
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2) Riforma dello sport: le modalità attuative
Pertanto il termine ufficiale finale entro cui il consiglio dei ministri dovrà approvare detti decreti è il 30/11/20.
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3) I principi e criteri direttivi della Riforma
Analizziamoli nel dettaglio:
- organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
- indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
Art. 15 Abrogazione delle leggi
- definire gli ambiti di attività del Coni , delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi miliari e dei corpi civili dello stato e delle associazioni benemerite coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica;
- confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
- prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;
- prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilita' di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacita' di determinare la propria politica generale;
- sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parià di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
- sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
- prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
- provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
- individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.