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PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A CLIENTI COMUNITARI ED EXTRA-UE: TRATTAMENTO AI FINI IVA

Prestazioni di servizi rese a clienti comunitari ed extra-UE: trattamento ai fini IVA

Le prestazioni di servizi generiche effettuate verso controparti non residenti richiedono l’applicazione dell’imposta nello Stato del committente

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Sono operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’7-ter del D.P.R. 633/1972 le prestazioni di servizi c.d. generiche, rese ad un cliente soggetto passivo UE (o extra-UE), con applicazione dell’imposta di bollo da 2 euro se la fattura supera i 77,47 euro.

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1) Servizi generici

Le regole che disciplinano la territorialità delle prestazioni di servizi sono state profondamente modificate nel 2010. In precedenza, ai fini IVA era necessario verificare il luogo in cui avveniva la prestazione mentre, ad oggi, occorre considerare chi è il committente del servizio, ossia a chi viene emessa la fattura, senza tener conto di dove viene svolta materialmente la prestazione.
Pertanto, la società italiana che presta un servizio (ad es. lavorazione su beni mobili, consulenza, etc.) dovrà emettere:
  • una fattura con IVA al committente italiano o al committente comunitario che acquista in qualità di privato persona fisica (non soggetto passivo IVA); 
  • fattura senza IVA al committente comunitario soggetto passivo IVA.

Esemplificando, se un’impresa italiana effettua una prestazione di servizi nei confronti di un cliente francese con partita IVA FR (iscritto nella banca dati VIES), la fattura sarà emessa come fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, indipendentemente che la prestazione avvenga in Italia, in Francia, in altro Stato UE o extra-UE.

L’operazione descritta richiede inoltre:
  • l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se l’ammontare fatturato supera i 77,47 euro;
  • l’esposizione della dicitura “inversione contabile” specificando eventualmente la relativa norma comunitaria (art. 196, Direttiva 2006/112/CE) o nazionale (art. 7-ter, primo comma, lettera a) D.P.R. 633/1972);
  • il riepilogo dell’operazione nel modello INTRA 1-quater;
  • l’emissione di fattura cartacea al committente intra-UE o, a discrezione del prestatore italiano, l’emissione di una fattura elettronica con trasmissione della stessa al SdI (codice destinatario XXXXXXX).
Rispetto a quest’ultimo aspetto ricordiamo che chi sceglie di avvalersi della fattura elettronica non dovrà inserire l’operazione nell’esterometro (il dato è già transitato dal Sistema di Interscambio); diversamente (fattura cartacea) l’operazione dovrà essere riepilogata nell’esterometro a cadenza trimestrale (invio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
 Quando la prestazione di servizi c.d. “generica” viene resa nei confronti di un committente extra-UE (es. cliente svizzero) l’operazione ai fini IVA richiede:
  • l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se l’ammontare fatturato supera i 77,47 euro;
  • l’esposizione della dicitura “operazione non soggetta”, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972;
  • l’emissione di fattura cartacea al committente extra-UE o, a discrezione del prestatore italiano, emissione di una fattura elettronica con invio della stessa al SdI (codice destinatario XXXXXXX). Nel primo caso la fattura andrà riepilogata nell’esterometro mentre nella seconda ipotesi no.

2) Servizi in deroga

Le prestazioni di servizi devono invece scontare l’IVA italiana quando si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
In ambito B2B tale regola vale esclusivamente per i servizi cosiddetti “in deroga”, previsti dall’art. 7-quater del D.P.R. 633/1972. Trattasi, in sintesi, delle seguenti operazioni:
  • prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • prestazioni di ristorazione e catering quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  • prestazioni di locazione/noleggio a breve termine - inferiore a 30 giorni - di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità;
  • le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di alloggio nel settore alberghiero e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
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