Si tratta di una detrazione del 110 per cento, ripartibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative a lavori che comportano l’ efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici (anche mediante sistemi di monitoraggio strutturale continuo).
Vediamo come funziona l’agevolazione e quali sono le maggiori novità che hanno interessato gli ultimi emendamenti previsti dal Governo.
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1) Quali interventi sono agevolati e a quali condizioni
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (e quindi anche i tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda (cd. cappotto termico) dell’edificio medesimo, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (trattasi della tipica villetta a schiera);
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’ installazione di impianti fotovoltaici, e per l'installazione di collettori solari;
- per i comuni montani non interessati a procedure d'infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell'aria la detrazione è ammessa anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Viene inoltre specificato che il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE, nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
- nei comuni con aree non metanizzate e nei comuni montani, è ammessa anche la sostituzione dell'impianto preesistente con altro con caldaia a biomassa con classe di qualità non inferiore a 5 stelle. In entrambi i casi si deve trattare di comuni non interessati a procedure d'infrazione comunitarie in riferimento alla qualità dell'aria;
- la detrazione maggiorata si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che danno diritto al superbonus;
- qualora l’edificio sia sottoposto a vincoli paesaggistici e/o architettonici (dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), o nel caso in cui gli interventi sull'esterno dell'edificio siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si applica comunque, a patto che sia possibile raggiungere i requisiti di efficienza energetica richiesti;
- sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché ovviamente al termine dei lavori l'immobile rispetti i requisti richiesti di riduzione di almeno due classi di fabbisogno energetico;
- interventi antisismici sugli edifici come l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, realizzati sulle parti strutturali degli edifici ovvero interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classe inferiori, ed effettuati anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici;
- realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che danno diritto al sismabonus.
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a patto che l'intervento venga effettuato congiuntamente alla riqualificazione energetica dell'intero edificio.
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2) I beneficiari dell’agevolazione e le esclusioni previste
- condomìni;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati che possono usufruire dell’agevolazione con un termine di 6 mesi in più ossia fino al 30 giugno 2022, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- enti del Terzo settore (ONLUS ,organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
- associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento (ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi);
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni l’agevolazione è limitata agli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- inoltre le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Restano quindi escluse dall'agevolazione le case di lusso (senza alcuna distinzione tra prime e seconde case).
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3) Condizioni previste e massimali di spesa
- gli interventi dovranno assicurare, infatti, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- per la coibentazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per le costruzioni, sia per quel che riguarda l'efficienza energetica che per la possibilità di riciclo dei materiali stessi.
- 50.000 euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- 30.000 euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oltre le otto unità immobiliari.
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4) Cessione del credito o sconto
- cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura, con precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato;
- cessione del credito a soggetti diversi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari abilitati.
Non è più prevista la possibilità di trasformare la detrazione in credito d'imposta (utilizzabile quindi anche per pagare le proprie imposte) ma solo quello di cederlo ad altri soggetti. Di conseguenza è stata eliminata anche la possibilità di applicare questo meccanismo per le detrazioni già in corso.
Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti si prevede una deroga all’art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Viene infine spostato ai 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine ultimo per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con le disposizioni attuative.
5) Visto di conformità e asseverazione
- per gli interventi di riqualificazione energetica, i professionisti abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all'ENEA;
- per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico (e la congruità delle spese sostenute) è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.
E’ stato inoltre precisato che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. In attesa dell’emanazione del decreto sui prezzi congrui, si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in assenza di questi listini, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.