La materia dello scambio di informazioni in ambito fiscale è oggetto di una complessa stratificazione normativa, sia a livello europeo che nazionale. Con riferimento al contesto europeo, la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ha subito diverse modifiche nel corso del tempo.
L'articolo continua dopo la pubblicità
1) Meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione
La direttiva 2018/822, recante da ultimo modifiche alla direttiva 2011/16/UE, prevede l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo.
La diffusione del COVID-19, nonché le misure di confinamento imposte dagli Stati membri per contenere la pandemia, hanno avuto notevoli ripercussioni sulla capacità delle imprese e delle autorità fiscali degli Stati membri di adempiere alcuni dei loro obblighi.
Un certo numero di Stati membri e di persone tenute a comunicare informazioni alle autorità competenti degli Stati membri (a norma della citata direttiva 2011/16/UE) hanno chiesto il rinvio di alcuni termini previsti da tale direttiva. Tali termini riguardano lo scambio automatico di informazioni
- sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro e
- sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica che contengono almeno uno degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della direttiva 2011/16/UE (meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica).
La
direttiva UE n. 2020/876 del 24 giugno 2020 rinvia i termini per l’attuazione della direttiva UE n. 2018/822 (direttiva DAC 6). Quest’ultima - direttiva DAC 6 - prevede l’obbligo di
comunicare le informazioni relative a meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi che coinvolgono più giurisdizioni. Sul punto ricordiamo che l’Italia sta emanando (da inizio 2020) il relativo decreto legislativo di attuazione (Atto del Governo n. 152).
Per approfondire consigliamo i nostri ebook disponibili nella nostra sezione dedicata alla Fiscalità Estera - E-Book tra questi:
2) L’obbligo di comunicazione in argomento riguarda sia gli intermediari che i contribuenti.
Definizione di intermediario: qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Indica, inoltre, qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.
Definizione di contribuenti: qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo.
Ti potrebbero interessare:
3) Ambito oggettivo ed elementi distintivi del meccanismo transfrontaliero
La comunicazione è dovuta solo in presenza di un meccanismo transfrontaliero, ovvero uno schema, accordo o progetto, che interessi più Stati membri (o uno Stato membro e un paese terzo), laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
- non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- uno o più partecipanti al meccanismo è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- uno o più partecipanti svolge un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della stabile organizzazione;
- uno o più partecipanti svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione in tale giurisdizione;
tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo. Un meccanismo include anche una serie di meccanismi e può comprendere più di una fase o parte.
Il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione nei casi in cui risulti presente almeno uno degli elementi distintivi ovvero un indice di rischio di elusione o di evasione fiscale.
Elementi distintivi: Alcuni degli elementi distintivi individuati dalla direttiva sono collegati al criterio del “vantaggio principale”, vale a dire attuare un meccanismo transfrontaliero con l’obiettivo principale di perseguire un vantaggio fiscale.
Gli elementi collegati al criterio del “vantaggio principale” si distinguono in elementi generici (ad esempio quando il promotore riceve un compenso collegato al vantaggio fiscale) ed elementi specifici (ad esempio pagamenti transfrontalieri verso entità collegate che beneficiano di una fiscalità privilegiata oppure elusione delle norme sullo scambio di informazioni automatico o sul transfer pricing).
Ti potrebbero interessare:
4) Proroga dei termini
La direttiva UE n. 2018/822, e lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 152) prevedono quanto segue:
- le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri messi a disposizione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020 devono esser trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 agosto 2020.
La direttiva UE n. 2020/876 del 24 giugno 2020 autorizza gli Stati a prorogare al 28 febbraio 2021 il suddetto termine del 31 agosto 2020.
Alla luce dell’attuale incertezza che circonda l’evoluzione della pandemia di Covid-19 e dato che le circostanze che giustificano l’adozione della presente direttiva potrebbero continuare a esistere per qualche tempo, viene prevista anche la possibilità di un ulteriore prolungamento (di 3 mesi) del periodo di rinvio.