HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

ACCERTAMENTO IMMOBILIARE NULLO SENZA PERIZIA

Accertamento immobiliare nullo senza perizia

Gli atti menzionati nell’ accertamento per rideterminazione di valori immobiliari devono essere allegati o riprodotti, a pena nullità della rettifica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ambito della rideterminazione dei valori immobiliari, gli atti richiamati devono essere acclusi ovvero riprodotti nel loro contenuto essenziale, a pena di nullità, nell'avviso di accertamento e la menzionata inefficacia non può essere “riparata” attraverso il raggiungimento dello scopo durante le fasi del giudizio.

A tale conclusione è giunta la sezione quinta della Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 17510/2017. 

1) Rettifica di valori immobiliari

La vicenda afferisce a un provvedimento della Commissione tributaria regionale del Lazio la quale, recependo l'appello proposto dai contribuenti, ha annullato un avviso di rettifica del valore e la conseguente liquidazione della maggiore imposta.

A parere dei Giudici laziali, la nullità dell'avviso di accertamento per omessa allegazione della perizia UTE risultava essere stata “recuperata” dalla susseguente esibizione in corso di giudizio della perizia medesima, ma tuttavia la rettifica doveva essere dichiarata inefficace in quanto realizzata attraverso una stima effettuata su dei fabbricati già censiti e dotati di rendita catastale.

L'Amministrazione Finanziaria ricorreva per Cassazione avverso alla sentenza della CTR del Lazio, mentre i contribuenti resistevano proponendo ricorso incidentale, denunciando l'omessa allegazione all’avviso di accertamento della stima tecnica dell'Agenzia del territorio, irregolarità che, a parere della Commissione Tributaria regionale, risultava essere stata sanata dal successivo deposito in corso di giudizio.

Il ricorso incidentale, in ragione del suo carattere preliminare, è stato anteposto nell'esame (Cass. 9 settembre 2008, n. 23113 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23271) ed è stato ritenuto fondato. I Giudici del Palazzaccio hanno rilevato che l'avviso di liquidazione, pur indicando quale unica fonte della rettifica la stima tecnica dell'Agenzia del territorio, non la recava in allegato, né la riproduceva quantomeno nelle parti essenziali, limitandosi tuttavia a comunicare che della stessa era "possibile prendere visione presso questo ufficio".
Nell’ambito di rettifica dei valori immobiliari, il comma 2-bis dell’ art. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 32 del 2001, ha decretato la nullità dell'accertamento giustificato per relationem nel caso in cui l'atto richiamato dall'avviso non sia stato allo stesso allegato, o in esso riprodotto quantomeno nel suo contenuto essenziale. Antecedentemente anche l’art. 7 della L. n. 212 del 2000 ha prescritto che gli atti tributari motivati per relationem devono recare in allegato i documenti nello stesso richiamati.

Di conseguenza, a parere degli Ermellini, già con l'entrata in vigore dell'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, l'avviso di rettifica risulta essere nullo se a esso non risulta essere allegata la stima UTE in base alla quale l'Amministrazione Finanziaria ha dichiarato di rettificare il valore del cespite (Cass. 26 maggio 2008, n. 13490) e tale nullità non può essere sanata per raggiungimento dello scopo in giudizio in quanto, la motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di garantire una difesa certa,  anche in merito alla delimitazione del thema decidendum (Cass. 17 ottobre 2014, n. 21997).

Pertanto la tesi formulata dal giudice d'appello, per la quale la produzione in giudizio dell'atto richiamato sana l'omessa allegazione all'avviso richiamante si configura, a parere della Corte di Cassazione, alla stregua di interpretatio abrogans delle norme di legge sull'obbligo di allegazione.
Per tutto ciò il ricorso incidentale è stato accolto dai Giudici della Corte Suprema che hanno dichiarato nullo l'avviso di rettifica e condannato l'Amministrazione Finanziaria a rifondere le spese del giudizio di legittimità liquidate.

Allegato

Cassazione 17510-2017 valori immobiliari
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 20/11/2024 Magistrati onorari: novità previdenziali

Nella conversione del DL Salvainfrazioni legge 166 2024 un primo ampliamento delle tutele per i magistrati onorari in attesa del DDL fermo in Parlamento

Magistrati onorari: novità previdenziali

Nella conversione del DL Salvainfrazioni legge 166 2024 un primo ampliamento delle tutele per i magistrati onorari in attesa del DDL fermo in Parlamento

Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

Cassazione n 41238/2024: non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture

Testo Unico Giustizia Tributaria: cosa contiene

Il Governo ha approvato in via definitiva il Testo Unico sulla Giustizia tributaria: sintesi delle finanlità e contenuti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.