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PACE FISCALE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020: PROPOSTA DI LEGGE

Pace Fiscale entro il 31 ottobre 2020: proposta di legge

All'esame della Commissione Parlamentare la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione, contenzioso entro il 31 ottobre 2020

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In una seduta di ieri 25 giugno la  Commissione Finanze (VI) in sede referente  ha iniziato l'esame del provvedimento dal titolo:  Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19.

La proposta di legge intende intervenire per fronteggiare la drammatica situazione economica che in questo momento – a causa dello stato di emergenza sanitaria in atto – stanno vivendo migliaia di contribuenti, professionisti, lavoratori autonomi, giovani imprenditori e titolari di aziende, di qualunque dimensione, proponendo nuove misure di «pace fiscale» che consentano a ciascun contribuente di definire la propria posizione con il fisco in modo nuovo e realmente sostenibile.

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1) A chi si rivolge l'invito alla Pace Fiscale

I soggetti destinatari della norma in esame sono:

  • i titolari di reddito di impresa
  • gli esercenti arti e professioni
  • le società e i rispettivi soci
  • gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario e le imprese di allevamento

2) Annualità interessate alla definizione automatica

Sono interessate le annualità per le quali quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.

La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi di imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'IVA e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi, come determinati sulla base di specifici criteri e metodologie di calcolo, stabiliti dalle norme secondarie , e con modalità che ne consentano l'eventuale rateizzazione.

La Pace fiscale interesserà anche i contributi previdenziali

Ai fini dei contributi previdenziali, si prevede che la definizione automatica rilevi nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale, ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso; non sono dovuti interessi e sanzioni.

La Pace fiscale potrà essere estesa:

  • all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;
  • alla definizione agevolata delle imposte indirette, di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e per le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e per le dichiarazioni presentate entro la medesima data;
  • alla definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;
  • alla definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, città metropolitane, province e comuni;
  • alla regolarizzazione delle scritture contabili;
  • alla definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;
  • alla definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

3) Soggetti esclusi dalla Pace fiscale

Sono esclusi:

  • coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero che non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito «dominicale»
  • coloro che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
  • coloro ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché un invito al contraddittorio innanzi all'amministrazione fiscale, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione automatica;
  • coloro nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati tributari, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

In caso di avvisi di accertamento parziale per le imposte dirette relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento parziale a fini IVA, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

4) Effetti della definizione automatica

La definizione automatica inibisce l'esercizio dei poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e in materia di IVA, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, fatte salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo.

La definizione automatica esclude inoltre l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, a fini di accertamento IVA.

L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

5) Pagamento a partire dal 31 ottobre 2020

Sarà un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, a definire le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi da versare per aderire alla definizione agevolata, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta.

Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni concernenti la definizione automatica da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020, e le modalità di versamento da effettuare.

I versamenti seguono i seguenti criteri:

  • versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;
  • versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi cinque anni, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;
  • versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2 per cento.
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Commenti

Antonio - 29/06/2020

Se la falcidia riguarda l'importo complessivo (imposta + sanzioni + interessi) il vantaggio è solo dell'erario, che incassa subito dei quattrini, se il pagamento avviene entro il 31 ottobre. Come al solito si parla di pace fiscale e non si crede nelle difficoltà dei contribuenti. Una vera pace fiscale libera risorse per scovare gli evasori totali e non i contribuenti che, in buona fede, incorrono in errori formali, anche essi pesantemente sanzionati.

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