Il Decreto Rilancio ha introdotto tra le misure anti-covid un articolo specifico per questa categoria di imprese, l’art 38 rubricato appunto Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative.
Ma vediamo prima un breve riferimento normativo specifico per le start-up: con l’entrata in vigore del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, l’Italia si è dotata di una disciplina organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico note come start-up innovative.
Gli artt. 25-32 dello stesso decreto-legge costituiscono un vero e proprio “Startup Act italiano”.
Lo Startup Act, contenente tutte le misure di vantaggio per questa tipologia di imprese ha lo scopo di promuovere un modello di crescita sostenibile.
Esso si riferisce specificamente alle startup innovative per evidenziare che le misure non si rivolgono a qualsiasi impresa di nuova costituzione, bensì soltanto a quelle che presentano una significativa componente di innovazione a carattere tecnologico.
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1) Che cosa è una start up innovativa
È l’art. 25 del Decreto n 179/2012 che introduce nell’ordinamento giuridico italiano una nozione specifica di “nuova impresa tecnologica” appunta la startup innovativa.
Secondo l’art. 25 comma 2 alle misure agevolative previste dalla normativa specifica possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b);
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
- presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d);
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
-
infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h):
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile a Startup innovative: scheda di sintesi Ministero dello Sviluppo Economico 6 attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
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2) Registro delle imprese per le start-up
Un’impresa in possesso dei requisiti di start-up innovativa può ottenerne lo status registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Si segnala che l’iscrizione è gratuita e a carattere volontario e può essere effettuata in via telematica con una autocertificazione di possesso dei requisiti di cui al comma 9 dell’art 25.
I benefici di legge si applicano alla startup innovativa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale, e possono essere mantenuti, in presenza di tutti gli altri requisiti, fino al raggiungimento del quinto anno di attività calcolato dalla data di costituzione della stessa.
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta per le startup innovative la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale.
Gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online, utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” creata dal sistema delle Camere di Commercio oppure procedere in modo tradizionale rivolgendosi all’ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) della propria Camera di Commercio.
La suddetta è una importante novità che permette di superare per queste imprese il tradizionale atto notarile. Tale opzione è riservata alle s.r.l.
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3) Le agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio ha previsto all'art 38 le seguenti misure:
- Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo: alle start-up innovative sono stati destinati 10 milioni di euro per agevolazione sotto forma di fondo perduto per acquisire servizi prestati da:incubatori, acceleratori,innovation hub, business angels e altri operanti nello sviluppo delle imprese innovative.
- Sostegno al venture capital: sono state assegnate risorse aggiuntive per un importo di 200 milioni di euro e per l’anno 2020 al Fondo specifico e finalizzate a sostenere investimenti in capitale, anche con sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili o altri strumenti finanziari di debito a beneficio delle start-up innovative o PMI innovative.
- Le start-up innovative sono tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros ai fini della erogazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nei confronti dei soggetti che commissionano tali attività alle stesse start-up.
- È stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. La proroga della permanenza nella sezione speciale non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.
- È stato esteso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI riservando una quota di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo e dedicati alla erogazione di garanzie in favore di start-up e PMI innovative.
- Un incentivo in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative tramite cui le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta nel capitale sociale di una o più startup innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% sull’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
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Le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy sono state modificate come segue:
- per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro;
- per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro.
- Le agevolazioni Smart & Start Italia riferite startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono state estese alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Per ulteriori dettagli su Smart & Start Italia si legga “Startup Innovative: domande per agevolazioni dal 20 gennaio 2020”
Per le agevolazioni introdotte dal Decreto Cura Italia si legga “Decreto Cura-Italia: i benefici per le start-up”
Per il Voucher 3I "Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni"