Per sostenere le famiglie con figli minori a fronte dell'emergenza Covid che ha costretto alla chiusura delle scuole e dei centri educativi, il Governo aveva istituito con il decreto Cura italia una indennità economica definita Bonus baby sitter per i genitori lavoratori.
Si trattava di un importo di 600 euro a famiglia da utilizzare dal 5 marzo al 31 maggio 2020 per le spese di assistenza ai figli sotto i 12 anni, oppure disabili senza limiti di età . Per i lavoratori della sanità e delle forze di sicurezza l'importo raggiungeva i 1000 euro.
La misura è alternativa al congedo parentale straordinario per i genitori lavoratori che preferiscono invece stare a casa dal lavoro e seguire i figli personalmente. (Vedi in merito anche l'articolo "Congedi Covid permessi 104 e bonus")
Dato il prolungarsi dell'emergenza, il successivo decreto Rilancio di luglio ha provveduto a:
- proroga del periodo di utilizzo fino al 31 agosto
- raddoppio dell'importo da 600 a 1200 (o da 1000 a 2000 euro per le categorie speciali citate)
- ampliamento della possibilità di utilizzo anche per centri estivi e ricreativi per l'infanzia.
(Allo stesso modo è stato portato da 15 giorni a 30 giorni il congedo parentale straordinario per COVID.)
Ora il Decreto Agosto trova nuovi fondi per assicurare il soddisfacimento di tutte le richieste, in particolare per i lavoratori della sanità e delle forze di polizia e del soccorso che recentemente si sono visti respingere la domanda per esaurimento dei fondi.(vedi ultimo paragrafo) .L''inps ha comunicato ieri di aver ripreso la gestione delle richieste che erano state sospese con riserva.
PROCEDURA DI RICHIESTA DEL BONUS BABY SITTER/NONNI/ CENTRI ESTIVI COVID 19
La procedura di richiesta e erogazione degli importi è completamente telematica .
Per la domanda del BONUS BABY SITTER COVID è necessario prima di tutto essere muniti di credenziali per l'accesso alla piattaforma online:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In assenza, è possibile richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
oppure si puo richiedere lo SPID attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vedi ww.spid.gov.it). La modalità piu immediata è presso gli Uffici postali.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche:
- telefonicamente al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 con PIN Telefonico generato nella sezione personale MyINPS del portale www.inps.it.
- attraverso i servizi gratuiti degli Enti di Patronato.
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1) A chi spetta il bonus baby sitter/centri estivi COVID - Gli importi
Hanno diritto al bonus baby sitter/centri estivi i lavoratori :
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali.
Gli importi sono differenziati:
- per la generalità dei lavoratori l'importo complessivo è fissato a 1200 euro per ogni nucleo familiare
- per alcuni settori specificati sotto l'importo complessivo è fissato a 2000 euro per ogni nucleo familiare
La seconda categoria è composta da :
lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato come ad esempio: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ATTENZIONE Riguardo al personale del servizio sanitario nazionale (ad esempio, medici di base, pediatri delle ASL), l'Inps ha precisato nella circolare 73 2020 che i sanitari che svolgono attivita in regime di convenzione ma con un rapporto di lavoro autonomo non possono essere assimilati ai dipendenti e quindi hanno diritto al BONUS BABY SITTER COVID con importo ordinario di 1200 euro, e non 2000.
Come detto in apertura, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (o 2000 euro) per nucleo familiare, anche in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni o disabili.
Il bonus può essere richiesto suddiviso in piu domande , in forma parziale (ad esempio prima per una baby sitter e poi per 1 centro estivo , o per due centri estivi diversi), ma sempre complessivamente entro i 1.200/2000 euro.
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il cd. "bonus asilo nido" (le regole sono illustrate nell'articolo "Bonus asilo nido guida aggiornata")
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2) Richiesta bonus baby sitter con Libretto Famiglia: gli step
Il bonus baby sitter COVID viene erogato dall'INPS attraverso il Libretto famiglia; ciò significa che gli interessati (sia famiglie che baby sitter) devono :
- registrarsi nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link” prima di fare richiesta del bonus. (Vedi in merito "Bonus baby sitter la procedura")
- Una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” cioè intestarsi la cifra sul proprio Libretto famiglia entro il termine di 15 giorni, altrimenti risultera rinunciatario e dovra rifare la procedura daccapo.
- Come previsto nel manuale del libretto di famiglia vanno poi comunicate man mano, sempre sulla piattaforma telematica, le prestazioni effettuate . Il termine ultimo per la comunicazione delle prestazioni è il 31 12 2020 .
- la/il baby sitter riceverà i compensi il mese successivo rispetto alla comunicazione, direttamente dall'INPS, sul conto che ha comunicato in fase di registrazione sulla piattaforma.
ATTENZIONE diversamente dalla norma ordinaria si puo concordare l'effettuazione di queste prestazioni occasionali con Libretto famiglia anche:
- con lavoratori/lavoratrici in precedenza assunti con contratto di lavoro dipendente
- con parenti non conviventi (esempio tipico i nonni) .
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3) Richiesta bonus centri estivi per COVID
Per il bonus COVID centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia non viene utilizzato il Libretto famiglia ma l'importo viene accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata o bonifico domiciliato presso le poste, scelto dal richiedente. Ricordiamo che puo essere richiesto un importo parziale .
Il richiedente deve corrispondere al titolare del conto di cui si comunica l'IBAN. Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione (v. messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020).
ATTENZIONE non è possibile richiedere un importo superiore a 1.000 euro se la modalità scelta è il bonifico domiciliato in Posta da ritirare in contanti (per la normativa antiriciclaggio). In tal caso,fa fornito un IBAN oppure si puo ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare poi un’altra domanda.
Alla richiesta di bonus centri estivi il genitore dovrà allegare la ricevuta o fattura comprovante l’iscrizione indicando anche i periodi di presenza del bambino(minimo una settimana o multipli di settimana), non oltre la data del 31 agosto 2020.
Inoltre, dovrà essere indicato :
- l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
- la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) della struttura
- il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
4) Compatibilità Congedi Covid e Bonus: circolare INPS 73 2020
Nella circolare 73 del 17 giugno l'Inps ha fornito alcune specificazioni a seguito del raddoppio delle misure, e del fatto che molti genitori possono già aver utilizzato parzialmente congedo o bonus (che ricordiamo sono alternativi, cioè non possono essere utilizzati contemporaneamente).
Stante le nuove regole del decreto-legge n. 34/2020 si possono verificare le situazioni seguenti:
- se è stato gia richiesto il primo bonus di 600 euro si fare una nuova domanda per raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente).
- il soggetto ha già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non fruiti.
- se è già stato autorizzato un congedo COVID per oltre 15 giorni il bonus babysitter-centri estivi non spetta.
Non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti e neppure richiedere l’annullamento della conversione dei periodi di congedo parentale in congedo Covid.
La circolare ricorda che i bonus baby sitter-centri estivi COVID non possono essere fruiti :
- se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore,
- se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
ATTENZIONE L'incompatibilità si verifica solo con cassa integrazione a zero ore. Se invece il genitore continua a dover prestare parzialmente la propria attività lavorativa, si puo utilizzare il bonus per baby sitter o nonni o centri estivi.
I bonus spettano anche in caso di :
- lavoro agile, c.d. smart working,
- congedo di maternità, ferie e congedo parentale.
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5) Decreto Agosto: rifinanziamento per Bonus Baby sitter/centri estivi
Il decreto Agosto ha modificato i finanziamenti massimi per bonus baby sitter e bonus lavoratori domestici.
In particolare, vista la distribuzione delle richieste che ha portato all’esaurimento dei fondi destinati ai lavoratori pubblici sanitari e del soccorso legato all'emergenza COVID vengono destinati al bonus baby sitter per Covid 19 circa 170 milioni di euro, precedentemente stanziati per il bonus lavoratori domestici e rimasti inutilizzati.
Le molte domande bloccate per esaurimento dei fondi potranno essere quindi ampiamente soddisfatte .
Si ricorda pero che la scadenza per la richiesta e l'utilizzo è fissata al 31 agosto 2020.