HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

ACCERTAMENTI BANCARI: NON RILEVANO LE GIUSTIFICAZIONI PER «MASSE»

Accertamenti bancari: non rilevano le giustificazioni per «masse»

Sentenza di merito CTP Savona sull'onere della prova su prelevamenti e versamenti in Conto corrente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Agli accertamenti bancari, argomentati attraverso la trasformazione dei versamenti e dei prelevamenti non giustificati in reddito imponibile, non sono opponibili le spiegazioni fornite per «masse» di movimenti, in quanto l’onere della prova in carico al contribuente deve essere soddisfatto analiticamente per singolo movimento.
A questa conclusione è giunta la CTP di Savona attraverso la sentenza n. 341/01/2017, mediante la quale i giudici savonesi hanno respinto il ricorso depositato dal contribuente.

1) Indagini finanziarie e presunzioni legali

L'avviso di accertamento impugnato era incentrato, ai sensi dell'articolo 32 del DPR n. 600/1973, sulle indagini finanziarie. A parere della commissione, l'onere probatorio a carico dell'Agenzia delle Entrate viene adempiuto attraverso la semplice indicazione delle informazioni scaturenti dai conti correnti bancari, generandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è chiamato a comprovare, attraverso una prova non generica e per singolo movimento bancario, che le informazioni arguibili dai menzionati documenti contabili non sono ascrivibili a operazioni assoggettabili a tassazione.

L'Ufficio parrebbe tenuto pertanto a provare esclusivamente l'esistenza dei movimenti bancari mentre al contribuente competerebbe l’onere di doverli giustificare adeguatamente e, sulla scorta di tali considerazioni, i Giudici liguri hanno sostenuto, nella sentenza in esame, che il tentativo del contribuente di giustificare “per masse” i movimenti bancari, senza attribuire a ogni singolo prelievo e versamento la corrispondente prova della non rilevanza fiscale dello stesso, non assume alcuna rilevanza.

Tuttavia la Suprema Corte ha riconosciuto al contribuente la facoltà di comprovare la riconducibilità dei prelievi alla sfera personale, chiamando il Giudice a riscontrare se le somme in argomento «siano o meno compatibili, anche in relazione al dato temporale, con le ordinarie esigenze di vita» (Cassazione sent. n. 7259/2017) in considerazione della circostanza che il gravame della prova liberatoria per il contribuente, deve in ogni caso essere parametrato al genere e alla attendibilità degli elementi indiziari impiegati dall'Agenzia delle Entrate.

Ma è ancor più importante evidenziare come il co. 1 n. 2) dell’art. 32 del DPR 600/1973, che regolamenta le indagini finanziarie, dispone che le informazioni concernenti le relazioni con gli intermediari finanziari possono essere poste a base degli accertamenti disciplinati dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del DPR 600/1973, qualora il contribuente non comprovi di averle tenute in debita considerazione nella determinazione del reddito imponibile o nel caso in cui le stesse non assumono alcuna rilevanza ai fini della sua definizione. Tale previsione interessa tutti i contribuenti e fa riferimento ai versamenti non giustificati.

La seconda parte della disciplina, dedicata esclusivamente ai contribuenti che realizzano un’attività d’impresa, prescrive che i prelevamenti e le somme riscosse nel contesto dei rapporti intercorsi con gli istituti di credito, vengano posti – in qualità di ricavi - a base dell’accertamento, qualora il contribuente non sia in grado di individuare il beneficiato e non risultino contenute all’interno delle scritture contabili.

In merito ai prelievi, che interessano esclusivamente gli imprenditori, in fase di conversione del decreto fiscale n. 193/2016, sono stati fissati dei limiti quantitativi, contemplando che esclusivamente quelli che superano le soglie di € 1.000 giornalieri e, in ogni caso, di € 5.000 mensili, hanno la possibilità di essere considerati, dall’Amministrazione Finanziaria, ricavi non dichiarati.
Tale modifica normativa conferma la tesi secondo la quale, in ambito tributario, le norme afferenti le indagini finanziarie sono disposizioni che disciplinano l’attività istruttoria e non quella di accertamento.

La norma contenuta nell’articolo 32 del DPR 600/1973 è finalizzata ad assicurare all’Amministrazione Finanziaria lo strumento per ottenere le conoscenze fiscalmente rilevanti e propedeutiche al potenziale e susseguente accertamento e pertanto non è in grado di legittimarlo autonomamente in quanto si limita ad affermare che le permutazioni finanziarie, per le quali non si è nella condizione di fornire adeguate giustificazione, devono necessariamente soggiacere ai dettami delle specifiche disposizioni afferenti l’accertamento.

Pertanto i risultati delle indagini finanziarie, non costituendo un automatismo, non sono in grado di raffigurare una presunzione legale in quanto le risultanze delle investigazioni, qualora l’Ufficio reputasse di dare seguito alla mera attività istruttoria, dovranno essere convogliate all’interno di particolari precetti disciplinanti l’accertamento tributario.

Allegato

Sentenza CTP Savona 341 2017
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

Cosa si intende per periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.