Per elaborare gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale è necessario unire i dati richiesti per l’anno di interesse, inseriti dal contribuente, ai dati storici, questi ultimi forniti dall’Agenzia delle entrate attraverso il file “Ulteriori dati ISA”, di cui è possibile effettuare il download in modo puntuale (per un singolo contribuente) o massivo (per più contribuenti).
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1) Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
Qualsiasi contribuente ricorderà come il legislatore, nell’anno 2017, finalmente accolse la storica richiesta, da parte di professionisti e imprese, di abolire gli Studi di Settore, adempimento da tanti molto criticato e poco amato.
Un famoso aforisma (nato probabilmente parafrasando Oscar Wilde) ci ricorda di stare attenti a cosa desideriamo, perché potremmo ottenerlo.
Dall’anno d’imposta 2018, quindi con la dichiarazione dei Redditi del 2019, in sostituzione degli Studi di settore, furono introdotti gli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, che riuscirono a fare rimpiangere a tanti contribuenti il precedente adempimento, di cui molti auspicarono persino una reintroduzione.
Gli ISA esprimono, con una scala da 1 a 10, il livello di affidabilità fiscale di ciascun contribuente, definendo tre fasce di attendibilità: da 1 a 6 i contribuenti non affidabili (teoricamente passibili di controlli), con 7 i contribuenti affidabili, da 8 a 10 i contribuenti virtuosi che possono accedere al cosiddetto regime premiale, che prevede alcune piccole agevolazioni in tema di compensazioni e accertamenti.
Bisogna dare atto a chi ha inventato questo strumento che l’indicazione di un voto numerico espresso, portato alla conoscenza del contribuente, nel caso di punteggio insufficiente (specie se molto grave), riesce a generare in questi un livello molto più alto di ansia da prestazione fiscale, rispetto ai vecchi giudizi di congruità normalità e coerenza degli Studi di settore, creando come conseguenza maggior attitudine all’adeguamento e quindi maggior riscossione.
La struttura degli ISA si basa sull’elaborazione di due categorie di dati: i dati del periodo di imposta di riferimento, demandati al contribuente, e i dati relativi agli esercizi precedenti, della cui elaborazione si occupa l’Agenzia delle Entrate.
I dati relativi agli esercizi precedenti sono chiamati “Ulteriori dati”, coprono un arco temporale che va da 1 fino a 8 esercizi precedenti, e riportano informazioni prelevate da modelli dichiarativi e da banche dati.
Gli “Ulteriori dati” sono elaborati dall’Agenzia delle Entrate e messi a disposizione del contribuente, che dovrà elaborarli, insieme ai dati dell’anno in corso, attraverso il software ISA, al fine di calcolare il suo punteggio di affidabilità fiscale. I dati storici, tuttavia, possono essere oggetto di modifica da parte del contribuente, nel caso in cui questi rilevi l’inesattezza di uno o più dei valori riportati.
2) L’acquisizione degli “Ulteriori dati” per la compilazione degli ISA
Concretamente gli “Ulteriori dati” ISA rappresentano un file che dovrà essere prima scaricato tramite Entratel o Fisconline, e poi caricato sul software di compilazione ISA per la relativa elaborazione insieme ai dati che dovranno essere inseriti dal contribuente (o dall’intermediario).
Il sito dell’Agenzia delle Entrate ci fornisce tutte le informazioni necessarie e gli strumenti per poter procedere al download degli “Ulteriori dati” ISA, chiamati anche “Precalcolate ISA”, da parte del contribuente o dell’intermediario.
Sono previste due modalità di acquisizione, quella puntuale e quella massiva.
L’acquisizione puntuale consiste nella possibilità, da parte del contribuente o dell’intermediario, di acquisire il singolo fine relativo a uno specifico contribuente: possono utilizzare questa modalità il contribuente stesso attraverso Fisconline, accedendo alla sezione “Cassetto fiscale” dove troverà già elaborato il proprio file ISA, e similmente potrà scaricarlo l’intermediario (solo se) delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente.
Più complessa è il procedimento per la richiesta massiva degli “Ulteriori dati” ISA 2020, che può rivelarsi necessaria per i professionisti che elaborano un elevato numero di dichiarazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, per questa modalità di acquisizione, prevede due diverse procedure a seconda che l’intermediario sia delegato al Cassetto fiscale del contribuente o meno.
Nel caso in cui sia delegato al Cassetto fiscale del contribuente, l’intermediario, utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul suo sito, elabora un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiede gli “Ulteriori dati”: la richiesta, da inviare tramite Entratel, dovrà presentare solo il codice fiscale del richiedente e, per ciascun contribuente, la dichiarazione di possesso della delega alla consultazione del suo Cassetto fiscale.
Nel caso in cui non sia delegato al Cassetto fiscale del contribuente, la procedura è sensibilmente meno snella. L’intermediario dovrà prima acquisire da ogni contribuente una specifica delega per l’acquisizione degli “Ulteriori dati” ISA 2020 allegando una copia di un documento di identità valido: tale delega dovrà necessariamente contenere le seguenti informazioni: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente (e del relativo rappresentante legale in caso di società), il periodo di imposta per cui si richiede la cosiddetta precalcolata ISA, la data di conferimento dell’incarico.
Solo successivamente, l’intermediario, utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito, potrà fare richiesta dell’invio massivo degli “Ulteriori dati” ISA: la richiesta, anche in questo caso da inviare tramite Entratel, dovrà contenere il codice fiscale del richiedente e, per ogni contribuente di cui si richiede la cosiddetta precalcolata: il codice fiscale del contribuente (e dell’eventuale rappresentante legale in caso di società), il numero e la data della delega, la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente che ha conferito la delega, e gli “elementi di riscontro”, come definiti e richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione di tali dati sarà subordinata alla verifica della correttezza degli elementi di riscontro inseriti, che consistono in alcuni dati presenti nel modello IVA 2019 (per l’anno d’imposta 2018) presentato dal contribuente o, in mancanza, nel modello ISA 2019 (per l’anno d’imposta 2018).
Gli originali delle deleghe dovranno essere conservati per 10 anni dall’intermediario presso la propria sede.