Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021, previsto dall’art. 5 del D.L. 23/2020, convertito dalla legge 40/2020, non ha comportato solo il mantenimento in vigore della legge fallimentare, ma anche prolungato la vigenza della legge 3/2012, che disciplina le procedure di gestione della crisi dei piccoli operatori economici e dei consumatori.
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1) Le procedure di gestione della crisi dei piccoli operatori economici
Le procedure di gestione della crisi dei piccoli operatori economici e dei consumatori sono 3:
1) l’accordo di composizione della crisi;
2) la procedura di liquidazione del patrimonio;
3) il piano del consumatore.
L’art. 390 del D.Lgs. 14/2019, che contiene il Codice della crisi di impresa, prevede che le procedure previste dalla legge 3/2012 siano regolamentate dalle disposizioni del Codice della crisi di impresa, a partire dall’entrata in vigore del Codice stesso.
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2) Che cosa prevede il Codice della Crisi d'Impresa
Il D.Lgs. 14/2019 (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), disciplina le stesse soluzioni alla crisi di impresa previste dalla legge 3/2012, anche se con denominazioni differenti:
a) il concordato minore (artt. 74-83, D.Lgs. 14/2019);
b) la procedura di liquidazione controllata (artt. 268-277, D.Lgs. 14/2019);
c) la procedura di ristrutturazione dei debiti dei consumatori (artt. 65-73, D.Lgs. 14/2019).
Dunque, fino al 31 agosto 2021, le difficoltà finanziarie per eccesso di indebitamento dei piccoli operatori economici devono essere affrontate sulla base della legge 3/2012.
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3) Cosa si intende per piccoli operatori economici
Per piccoli operatori economici si intende quelli che non superano le soglie dimensionali previste dall’art. 1 della legge fallimentare, a cui si aggiungono gli imprenditori agricoli.
Queste soglie sono:
- non aver avuto (neppure per una volta) nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 euro;
- non aver realizzato (neppure per una volta, e in qualunque modo risulti), nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
- avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a 500.000 euro.
4) L' accordo di composizione della crisi.
Come è evidente, molti operatori economici come gli artigiani, i commercianti, gli esercenti pubblici, i professionisti, oltre alle piccole imprese (o meglio, microimprese) possono non superare nessuna delle soglie sopra indicate, e quindi essere esclusi dall’applicazione della legge fallimentare, che prevede diverse soluzioni alla crisi di impresa, da quelle extragiudiziali, come il piano di risanamento, a quelle giudiziali, quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.
Questa procedura è disciplinata dagli artt. 6 – 20 della legge 3/2012, ed è sottoposta a diverse condizioni.
L’aspetto caratterizzante di questa soluzione è la predisposizione di un piano, i cui contenuti sono in parte stabiliti dalla legge, ma che possono essere ampliati per ricomprendere tutte quelle iniziative che consentono di rilanciare l’attività imprenditoriale o professionale, che costituisce la base per l’accordo vero e proprio con i creditori, che descrive le modalità del rimborso (parziale) dei debiti, e la misura della riduzione dei diritti dei creditori.
Per accedere a questa procedura occorre fare una domanda presso il Tribunale, ma prima bisogna rivolgersi all’Organismo di composizione della crisi (Occ), che si trova presso le Camere di commercio e le Associazioni di categoria, al fine di verificare la correttezza della documentazione predisposta, e soprattutto per ottenere l’attestazione della fattibilità del piano (e del relativo accordo), che va poi depositato in Tribunale, come allegato alla domanda.
Dopo il deposito della domanda, la legge prevede già degli effetti conseguenti ad essa (es. la sospensione degli interessi), ma quelli più rilevanti scattano a seguito dell’emanazione del decreto del Tribunale, con il quale si apre la procedura, che ha luogo dopo che il giudice ha verificato l’esistenza delle condizioni formali previste dalla legge.
Questi effetti sono in sostanza la tutela del patrimonio dell’imprenditore o del professionista in crisi.
Successivamente, ha luogo l’eventuale approvazione dell’accordo da parte creditori con una maggioranza qualificata, ed infine, se tutte le regole procedurali e sostanziali sono state rispettate, si perviene all’omologazione dell’accordo di composizione della crisi, con decreto del Tribunale.
A quel punto il debitore deve impegnarsi a rispettare piano e accordo, nell’ambito dell’impegno a rilanciare la propria attività imprenditoriale o professionale.