HOME

/

DIRITTO

/

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

/

CRISI D'IMPRESA: SOLUZIONI PER PICCOLI OPERATORI ECONOMICI

Crisi d'impresa: soluzioni per piccoli operatori economici

I piccoli operatori e economici possono superare la crisi con le procedure della Legge 3/2012 fino al 31/8/2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021, previsto dall’art. 5 del D.L. 23/2020, convertito dalla legge 40/2020, non ha comportato solo il mantenimento in vigore della legge fallimentare, ma anche prolungato la vigenza della legge 3/2012, che disciplina le procedure di gestione della crisi dei piccoli operatori economici e dei consumatori.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare l'ebook Procedure di superamento crisi imprese e professionisti aggiornato dopo la conversione in Legge del Decreto Liquidità

 

1) Le procedure di gestione della crisi dei piccoli operatori economici

Le procedure di gestione della crisi dei piccoli operatori economici e dei consumatori sono 3:

1) l’accordo di composizione della crisi;

2) la procedura di liquidazione del patrimonio;

3) il piano del consumatore.

L’art. 390 del D.Lgs. 14/2019, che contiene il Codice della crisi di impresa, prevede che le procedure previste dalla legge 3/2012 siano regolamentate dalle disposizioni del Codice della crisi di impresa, a partire dall’entrata in vigore del Codice stesso.

Ti consigliamo Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie - Corso online registrato

Scopri Finalyst il software per il monitoraggio della Crisi d’Impresa - RICHIEDI DEMO GRATUITA 

2) Che cosa prevede il Codice della Crisi d'Impresa

Il D.Lgs. 14/2019 (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), disciplina le stesse soluzioni alla crisi di impresa previste dalla legge 3/2012, anche se con denominazioni differenti:

a) il concordato minore (artt. 74-83, D.Lgs. 14/2019);

b) la procedura di liquidazione controllata (artt. 268-277, D.Lgs. 14/2019);

c) la procedura di ristrutturazione dei debiti dei consumatori (artt. 65-73, D.Lgs. 14/2019).

Dunque, fino al 31 agosto 2021, le difficoltà finanziarie per eccesso di indebitamento dei piccoli operatori economici devono essere affrontate sulla base della legge 3/2012.

Ti consigliamo Terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie - Corso online registrato

Scopri Finalyst il software per il monitoraggio della Crisi d’Impresa - RICHIEDI DEMO GRATUITA 

3) Cosa si intende per piccoli operatori economici

Per piccoli operatori economici si intende quelli che non superano le soglie dimensionali previste dall’art. 1 della legge fallimentare, a cui si aggiungono gli imprenditori agricoli.

Queste soglie sono:

  • non aver avuto (neppure per una volta) nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 euro;
  • non aver realizzato (neppure per una volta, e in qualunque modo risulti), nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  • avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a 500.000 euro.

4) L' accordo di composizione della crisi.

Come è evidente, molti operatori economici come gli artigiani, i commercianti, gli esercenti pubblici, i professionisti, oltre alle piccole imprese (o meglio, microimprese) possono non superare nessuna delle soglie sopra indicate, e quindi essere esclusi dall’applicazione della legge fallimentare, che prevede diverse soluzioni alla crisi di impresa, da quelle extragiudiziali, come il piano di risanamento, a quelle giudiziali, quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.

Questa procedura è disciplinata dagli artt. 6 – 20 della legge 3/2012, ed è sottoposta a diverse condizioni.

L’aspetto caratterizzante di questa soluzione è la predisposizione di un piano, i cui contenuti sono in parte stabiliti dalla legge, ma che possono essere ampliati per ricomprendere tutte quelle iniziative che consentono di rilanciare l’attività imprenditoriale o professionale, che costituisce la base per l’accordo vero e proprio con i creditori, che descrive le modalità del rimborso (parziale) dei debiti, e la misura della riduzione dei diritti dei creditori.

Per accedere a questa procedura occorre fare una domanda presso il Tribunale, ma prima bisogna rivolgersi all’Organismo di composizione della crisi (Occ), che si trova presso le Camere di commercio e le Associazioni di categoria, al fine di verificare la correttezza della documentazione predisposta, e soprattutto per ottenere l’attestazione della fattibilità del piano (e del relativo accordo), che va poi depositato in Tribunale, come allegato alla domanda.

Dopo il deposito della domanda, la legge prevede già degli effetti conseguenti ad essa (es. la sospensione degli interessi), ma quelli più rilevanti scattano a seguito dell’emanazione del decreto del Tribunale, con il quale si apre la procedura, che ha luogo dopo che il giudice ha verificato l’esistenza delle condizioni formali previste dalla legge.
Questi effetti sono in sostanza la tutela del patrimonio dell’imprenditore o del professionista in crisi.

Successivamente, ha luogo l’eventuale approvazione dell’accordo da parte creditori con una maggioranza qualificata, ed infine, se tutte le regole procedurali e sostanziali sono state rispettate, si perviene all’omologazione dell’accordo di composizione della crisi, con decreto del Tribunale.

A quel punto il debitore deve impegnarsi a rispettare piano e accordo, nell’ambito dell’impegno a rilanciare la propria attività imprenditoriale o professionale.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA · 27/12/2024 Accordi Ristrutturazione debiti: chi li firma dal 1° novembre

Regole ADE per la competenza della firma degli accordi di ristrutturazione fiscale nella crisi d'impresa

Accordi Ristrutturazione debiti: chi li firma dal 1° novembre

Regole ADE per la competenza della firma degli accordi di ristrutturazione fiscale nella crisi d'impresa

Programmazione e controllo alla luce della nuova disciplina della crisi d'impresa

La programmazione e il controllo alla luce della nuova disciplina della crisi d’impresa: un'analisi delle linee guida per elaborare un completo Budget generale d’esercizio

Adeguati Assetti: Focus sul Modello di Business

Guida pratica alla compilazione della prima sezione della check list CNDCEC

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.