Con la pubblicazione, in Gazzetta ufficiale del 6 giugno 2020, della legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto Legge 23/2020, noto come Decreto Liquidità, ha avuto conferma la decisione del Governo di rinviare la data del pensionamento della legge fallimentare, dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021.
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1) Evoluzione normativa
Va detto che, nonostante i numerosi interventi di riforma (D.Lgs. 5/2006 e 169/2007), e di restauro (leggi 69/2009, 122/2010, 134/2012, 221/2012, 98/2013, 9/2014, 132/2015, 119/2016, D.Lgs. 54/2018, D.L. 23/2020), il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, contenente la disciplina del fallimento, e delle procedure concorsuali, ha continuato a svolgere la sua funzione di riferimento normativo per tutti i tentativi di superamento della crisi di impresa, fino ad oggi, nonostante l’approvazione della legge delega 155/2017, per una riforma della disciplina della crisi di impresa, che ha dato poi luogo al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, contenuto nel D.L.gs 14/2019.
Tutti gli addetti ai lavori si erano quindi sintonizzati su questa nuova disciplina, che aveva il vantaggio di una visione più moderna e organica delle procedure che consentono di superare o risolvere la crisi di impresa.
2) Emergenza Covid-19 e rinvio del Codice della Crisi
Il Codice della crisi di impresa doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020, ossia fra poco più di 2 mesi, ma un virus, denominato SARS-CoV-2, ed individuato per la prima volta a fine 2019 a Wuhan, in Cina, si è messo di traverso, con il risultato che, nell’ambito delle numerose misure di contrasto alla crisi economica, causata dall’epidemia da Covid-19 (che è la malattia causata da questo tipo di Coronavirus), è stato inserito anche il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa.
Questo rinvio, previsto dall’art. 5 del D.L. 23/2020, può sembrare poco comprensibile, tanto più che la disciplina del fallimento si basa su una struttura normativa vecchia di quasi 80 anni.
3) I motivi del rinvio del Codice della Crisi
In realtà vi sono stati 4 motivi che hanno portato, prima il Governo, e poi il Parlamento, a ritenere opportuno questo rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa.
Il primo di questi motivi risiede proprio nella novità del Codice della crisi di impresa, che contenendo diverse innovazioni, richiede la loro applicazione in un contesto non ingolfato da un elevato numero di ricorsi alle procedure concorsuali e fallimentari.
A questo si aggiunge il fatto che il Codice prevede, accanto alla riformulazione dei preesistenti procedimenti, anche delle nuove procedure, come il meccanismo di allerta, disciplinato dagli artt. 12-18 del D.Lgs. 14/2019, che avrebbe provocato, in una situazione emergenziale, quale quella provocata dall’epidemia da Covid-19, l’attivazione della procedura per un notevole numero di imprese, impedendone la realizzazione, visto che essa comporta obblighi per le Pa creditrici, e per gli Organismi di composizione della crisi, denominati Occ, istituiti presso le Camere di commercio e gli Ordini professionali.
Un secondo ordine di motivazioni, che derivano dalle precedenti osservazioni, è basato sulla considerazione che, in una situazione in cui è prevedibile un aumento delle procedure concorsuali e fallimentari, è inopportuno affrontarle con un set di regole nuove e non collaudate, che potrebbero dar luogo a problematiche operative, senza contare che verrebbe meno buona parte della giurisprudenza accumulata per effetto dell’applicazione della vecchia legge fallimentare.
Una terza ragione che suggeriva il rinvio dell’entrata in vigore del il Codice della crisi di impresa, è data dalla circostanza che la nuova disciplina di regolazione della crisi di impresa privilegia, ancora di più rispetto alla legge fallimentare, le procedure concorsuali rispetto a quella liquidatoria, con il risultato, però, che, in situazioni di crisi economica acuta, tale impostazione potrebbe nuocere al sistema economico, per il quale una re-immissione in circolazione dei fattori produttivi provenienti dalla liquidazione delle imprese fallite potrebbe risultare benefica.
Infine, l’ultimo fattore che ha spinto per un rinvio del Codice della crisi di impresa, è la necessità di adeguare la nuova disciplina contenuta nel Codice della crisi di impresa, in virtù dell’obbligo di recepimento della Direttiva Ue 1023/2019, in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.